Legge regionale 24 agosto 1993, n. 74 - Testo storico

Legge regionale n. 74 del 24 08 1993

Bollettino ufficiale 8 9 1993 n. 39

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 1992.

Art. 1

Approvazione del rendiconto generale: situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale

1. Il rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1992 è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

Situazione di cassa:

- Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 1991 Lire 219.952.702.397

- Riscossioni nell’esercizio 1992 Lire 1. 517.037.221.842

Totale delle riscossioni Lire 1.736.989.924.239

- Pagamenti nell’esercizio 1992 Lire 1.590.281.751.465

- Fondo cassa al 31 dicembre 1992 Lire 146.708.172.774

Situazione finanziaria:

- Fondo cassa al 31 dicembre 1992 Lire 146.708,172.774

- Residui attivi al 31 dicembre 1992 Lire 658.369.536.410

Totale dell’attivo al 31 dicembre 1992 Lire 805.077.709.184

- Residui passivi al 31 dicembre 1992 Lire 765.231.615.339

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 Lire 39.846.093.845

Situazione patrimoniale:

- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1991 Lire 521.366,655,322

- Variazioni attive nell’esercizio 1992:

in aumento dell’attivo Lire 2.253,170.478.382

in diminuzione del passivo Lire 517.659.225.802

risultano Lire 2.770.829,704.184

Totale Lire 3.292.196.359.506

- Variazioni passive nell’esercizio 1992:

in diminuzione dell’attivo Lire 1.922.474.299.969

in aumento del passivo Lire 598.239.770.257

Risultano Lire 2.520.714.070.226

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1992 Lire 771.482.289.280

Art. 2

Gestione di competenze: entrate

1. Le entrata derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da accensione di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell’esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Lire 1.647.633.343.341 delle quali:

- Riscosse Lire 1.192.783.220.818

- Rimaste da riscuotere Lire 454.850.122.523

Art. 3

Gestione di competenza: spese

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della regione, accertate nell’esercizio finanziario 1992 per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono riassunte ed approvate in Lire 1.720.329.894.874 delle quali:

- Pagate Lire 1.204.138.102.189

- Rimaste da pagare Lire 516.191.792.685

Art. 4

Gestione di competenza: riassunto entrate e spese

1. È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1992:

- Entrate Lire 1.647.633.343.341

- Spese Lire 1.720.329.894.874

Disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 1992 Lire 72.696.551.533

Art. 5

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1992 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 658.369.536.410 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell’esercizio 1992 Lire 527.802.128.183

- Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi precedenti Lire 28.713.272

Differenza Lire 527.773.414.911

- Residui attivi riscossi Lire 324.254.001.024

- Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1992 Lire 203.519.413.887 Residui attivi accertati in conto esercizio 1992 (articolo 2) Lire 454.850.122.523

Totale residui attivi al 31 dicembre 1992 Lire 658.369.536.410

Art. 6

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1992 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 765.231.615.339 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell’esercizio 1992 Lire 697.094.824.177

- Residui passivi pagati Lire 386.143.649.276

Differenza Lire 310.951.174.901

- Residui passivi degli esercizi precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi Lire 61.911.352.247

- Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1992 Lire 249.039.822.654

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1992 (articolo 3) Lire 516.191.792.685

Totale residui passivi al 31 dicembre 1992 Lire 765.231.615.339

Art. 7

Situazione finanziaria

1. È accertato ed approvato nell’ammontare di Lire 39.846.093.845 l’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1992, risultante come segue:

Variazioni migliorative:

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1991 Lire 50.660.006.403

- Miglioramento della gestione dei residui passivi Lire 61.911.352.247

Variazioni peggiorative:

- Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4) Lire 72.696.551.533

- Peggioramento della gestione dei residui attivi Lire 28.713.272

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1992 Lire 39.846.093.845

Art. 8

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1992 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

Attivo:

Beni immobili Lire 241.580.846.647

Beni mobili Lire 64.577.200.011

Crediti diversi Lire 1.214.810.068.128

Fondo Cassa Lire 146.708.172.774

Totale Lire 1.667.676.287.560

Passivo:

Mutui passivi Lire 46.800.577.730

Debiti diversi Lire 849.393.420.550

Totale Lire 896.193.998.280

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1992 Lire 771.482.289.280

Art. 9

Convalida prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi

1. Ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono convalidati i prelievi di complessive Lire 5.240.868.000 dal capitolo 69360 " Fondo di riserva per le spese impreviste ", come dai sottoelencati provvedimenti della giunta regionale concernenti norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta:

n. 00694 in data 27 gennaio 1992

n. 00959 in data 3 febbraio 1992

n. 01295 in data 10 febbraio 1992

n. 01670 in data 17 febbraio 1992

n. 02208 in data 2 marzo 1992

n. 02477 in data 9 marzo 1992

n. 02641 in data 16 marzo 1992

n. 03316 in data 27 marzo 1992

n. 03330 in data 3 aprile 1992

n. 03582 in data 9 aprile 1992

n. 03796 in data 17 aprile 1992

n. 04000 in data 24 aprile 1992

n. 04176 in data 30 aprile 1992

n. 04394 in data 8 maggio 1992

n. 04604 in data 15 maggio 1992

n. 04806 in data 22 maggio 1992

n. 05027 in data 29 maggio 1992

n. 05270 in data 2 giugno 1992

n. 05466 in data 8 giugno 1992

n. 05643 in data 12 giugno 1992

n. 06137 in data 3 luglio 1992

n. 06642 in data 24 luglio 1992

n. 06814 in data 31 luglio 1992

n. 07250 in data 7 agosto 1992

n. 07311 in data 21 agosto 1992

n. 08088 in data 11 settembre 1992

n. 08262 in data 18 settembre 1992

n. 08517 in data 26 settembre 1992

n. 08745 in data 3 ottobre

n. 09496 in data 23 ottobre 1992

n. 10291 in data 13 novembre 1992

n. 10564 in data 20 novembre 1992

n. 10809 in data 27 novembre 1992

n. 11392 in data 12 dicembre 1992

n. 11691 in data 19 dicembre 1992

n. 11946 in data 24 dicembre 1992

n. 12234 in data 31 dicembre 1992

2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive Lire 235.965.147 dal capitolo 37960 " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche - legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 ", come dai sottoindicati provvedimenti della giunta regionale concernenti interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e eccezionali avversità atmosferiche:

n. 01934 in data 24 febbraio 1992

n. 01669 in data 17 febbraio 1992

n. 05028 in data 29 maggio 1992

n. 06813 in data 31 luglio 1992

n. 07645 in data 28 agosto 1992

n. 07873 in data 4 settembre 1992

n. 08993 in data 9 ottobre 1992

Art. 10

Sono approvati i maggiori accertamenti di lire 1.429.000 sul Capitolo 72640 " Gestione fondi borse di studio Ollietti, Plassier e Vitale " e di lire 1.585.600 sul Capitolo 72660 " Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie " derivanti dalle riassegnazioni di residui perenti per corrispondenti importi ai sensi dell’articolo 65, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 11

Disposizioni relative a limiti di impegno

1. Le annualità o le quote di annualità relative a limiti di impegno, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, costituiscono economie di spesa e saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l’importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Art. 12

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo stato

1. I fondi relativi a trasferimenti dello stato, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell’esercizio finanziario 1992 costituiscono economie di spesa e saranno reiscritti sul bilancio di previsione dell’esercizio 1993 con la legge di assestamento del bilancio stesso.

Art. 13

Slittamenti di entrate e relative spese

1. L’autorizzazione alla giunta regionale a contrarre un mutuo per il finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic prevista dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, viene slittata all’esercizio 1993.

2. All’iscrizione delle relative poste di bilancio si provvederà in sede di provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993.

Art. 14

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TABELLA N. 1

Elenco dei capitoli recanti limiti di impegno considerati economie di spesa da reiscrivere annualmente secondo la proiezione degli impegni assunti - articolo 11

TABELLA N. 2

Elenco dei capitoli recanti fondi derivanti da trasferimenti dello stato non impegnati al 31 dicembre 1992 considerati economie di spesa da reiscrivere sul bilancio di previsione per l’esercizio 1993 con legge di assestamento - articolo 12