Legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 20 08 1993

Bollettino ufficiale 31 8 1993 n. 38

Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Il sistema di emergenza sanitaria)

1. La regione istituisce il sistema di emergenza sanitaria, inteso come l’insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione fra loro combinate ed organizzate al fine di assicurare l’assistenza sanitaria per ogni situazione che si presenti in modo improvviso e con caratteristiche tali da poter provocare conseguenze critiche e che necessiti di trattamento immediato.

2. Il sistema di emergenza sanitaria è assicurato in maniera coordinata ed uniforme sull’intero territorio della Regione ed è articolato come segue:

a) sistema di allarme sanitario;

b) sistema di assistenza traumatologica territoriale;

c) sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.

3. I sistemi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, per quanto riguarda le macroemergenze, devono possedere il necessario collegamento funzionale con la Protezione Civile, di cui alle leggi regionali 18 febbraio 1983, n. 4 e 31 luglio 1986, n. 37.

4. Il piano regionale di Protezione Civile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3692/ VIII in data 20 aprile 1988 e n. 2013/ IX in data 22 aprile 1991, sarà adeguato alle norme di cui alla presente legge entro 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa.

CAPO II

IL SISTEMA DI ALLARME SANITARIO

Art. 2

(Definizione)

1. Il sistema di allarme sanitario organizza l’intervento di emergenza sul territorio, assicurando la risposta alla chiamata del paziente, il suo soccorso e l’eventuale trasporto verso centri ospedalieri.

2. Il sistema di allarme sanitario è assicurato da un’unica centrale operativa denominata " Valle d’Aosta Soccorso " che copre l’intero territorio regionale. La centrale operativa si può avvalere delle associazioni e degli Enti pubblici e privati che operano nel settore dell’emergenza e del trasporto infermi.

3. L’operatività del sistema di allarme sanitario è garantito mediante l’unificazione dei numeri di chiamata di soccorso sanitario nel numero telefonico unico " 118 " e mediante la costituzione di un’unica rete di comunicazione.

4. I modelli organizzativi relativi alle comunicazioni ed alle operazioni di soccorso e di trasporto, di cui al comma 1, sono definiti nell’allegato A alla presente legge, che costituisce parte integrante della medesima.

Art. 3

(Erogazione delle prestazioni)

1. La chiamata di soccorso con il numero telefonico unico " 118 " è gratuita.

2. Le modalità di erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 2 sono definite nell’allegato B alla presente legge.

CAPO III

IL SISTEMA DI ASSISTENZA TRAUMATOLOGICA TERRITORIALE

Art. 4

(Definizione)

1. Il sistema di assistenza traumatologica territoriale si articola nei Centri traumatologici quali sedi di primo soccorso, per patologie da trauma ortopedico, distribuiti sul territorio regionale.

2. I Centri traumatologici rappresentano un’ulteriore articolazione del sistema dell’emergenza, con il quale si articolano operativamente anche al fine di un sempre maggior filtro ai ricoveri ospedalieri.

3. Le modalità organizzative dei Centri traumatologici e la loro distribuzione sul territorio regionale saranno definiti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, sentita l’USL.

CAPO IV

IL SISTEMA DI ACCETTAZIONE ED EMERGENZA SANITARIA

Art. 5

(Definizione)

1. Il sistema di accettazione ed emergenza sanitaria organizza le attività ospedaliere finalizzate al trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie.

2. Il sistema di accettazione ed emergenza sanitaria è assicurato dal Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’USL( DEA) che svolge le seguenti funzioni:

a) funzioni di Pronto soccorso:

- triage medico;

- PS medico;

- PS chirurgico;

- PS ortopedico - traumatologico;

- PS pediatrico - neonatologico;

- PS ostetrico - ginecologico;

- PS psichiatrico.

b) competenze specialistiche obbligatorie di supporto all’emergenza.

3. Le funzioni di cui allA lettera a) del comma 2 sono svolte dalle seguenti Unità Operative facenti parte del DEA, secondo gli schemi organizzativi previsti nell’allegato C:

- soccorso sanitario 118

- medicina d’urgenza ed accettazione

- chirurgia generale

- traumatologia ed ortopedia

- pediatria e neonatologia

- ostetricia e ginecologia

- psichiatria.

4. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono svolte dalle seguenti Unità Operative e Dipartimentali, facenti parte del DEA, secondo gli schemi organizzativi previsti nell’allegato C:

- chirurgia vascolare ed angiologia

- chirurgia toracica

- analisi cliniche

- anestesia, terapia intensiva pre e post operatoria

- anestesia, rianimazione e terapia antalgica

- neurologia e neurofisiopatologia

- cardiologia e cure intensive cardiologiche

- gastroenterologia ed endoscopia digestiva

- nefrologia e dialisi

- oculistica

- otorinolaringoiatria

- centro trasfusionale

- radiologia

- urologia

- nefrologia chirurgica ed andrologia

- medicina nucleare.

CAPO V

PERSONALE

Art. 6

(Dotazioni organiche)

1. Nell’ambito del servizio n. 4 dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, servizio di assistenza specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell’assistenza di base, sono istituite l’Unità Operativa di soccorso sanitario 118(U.O. 118) e l’Unità Operativa di traumatologia territoriale.

2. L’Unità Operativa di soccorso sanitario 118 svolge le seguenti funzioni:

a) gestione della centrale operativa e coordinamento delle attività di soccorso di tutte le associazioni e le strutture di Enti pubblici e privati ad essa collegate;

b) attività di triage in Pronto Soccorso;

c) collaborazione con l’Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e con le altre strutture dell’USL per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento del personale addetto al sistema dell’emergenza, per l’istruzione e l’educazione della popolazione e per ogni altro progetto o attività ad essi collegati.

3. L’Unità Operativa di traumatologia Territoriale svolge le seguenti funzioni:

a) gestione e coordinamento dell’attività svolta nei Centri Traumatologici;

b) gestione e coordinamento dell’attività specialistica ambulatoriale ortopedica e traumatologica espletata in tutti gli ambulatori territoriali.

4. Le Unità Operative di Chirurgia Generale 1 e Chirurgia Generale 2 di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 sono unificate nell’Unità Operativa di Chirurgia Generale.

5. L’Unità Operativa di Medicina d’emergenza ed accettazione, di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56, assume la denominazione di Medicina d’urgenza ed accettazione.

6. Le dotazioni organiche delle Unità Operative di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché delle UO di Otorinolaringoiatria e di Chirurgia Vascolare ed Angiologia, sono definite nell’allegato D alla presente legge.

7. Sono altresì ridefinite nell’allegato D alla presente legge le dotazioni organiche del personale infermieristico, degli operatori tecnici, degli assistenti tecnici, degli ausiliari socio - sanitari, degli assistenti amministrativi e dei coadiutori amministrativi di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56.

CAPO VI

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 7

(Formazione e aggiornamento del personale)

1. Tutto il personale facente parte del sistema dell'emergenza sanitaria è tenuto alla frequenza di periodici corsi di aggiornamento professionale ad integrazione dei processi di formazione attivati per l’accesso al servizio.

2. La formazione e l’aggiornamento del personale sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) l’acquisizione delle nozioni basilari di soccorso, di medicina d’urgenza e dei modelli operativi del sistema;

b) l’approfondimento di appropriati modelli di comportamento sotto l’aspetto umano ed assistenziale, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. I piani di formazione ed aggiornamento del personale sono approvati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’USL, sentiti il responsabile dell’UO 118 ed il coordinatore del DEA.

CAPO VII

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 8

(Obiettivi)

1. La Regione, al fine di assicurare al cittadino il corretto utilizzo del sistema di emergenza sanitaria, promuove e organizza idonee iniziative volte a istruire l’intera popolazione a chiamare un unico numero telefonico per ogni emergenza sanitaria, fornendo corrette informazioni sull’esatta ubicazione del luogo e sulla natura dell’emergenza.

2. La Regione promuove e organizza inoltre iniziative di educazione sanitaria rivolte alla popolazione, ivi comprese iniziative mirate d’intervento diretto sul malato rivolte a gruppi di popolazione maggiormente esposti all’eventualità di dover prestare soccorso per motivi professionali o per vicinanza a soggetti a rischio.

CAPO VIII

CONVENZIONI

Art. 9

(Contenuti)

1. Per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge, l’USL è autorizzata, in via transitoria e fino alla definizione degli schemi - tipo da parte della Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministro della Sanità, a stipulare apposite convenzioni con associazioni ed Enti pubblici e privati che operano nel settore dell’emergenza e del trasporto infermi, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale.

CAPO IX

SPERIMENTAZIONE

Art. 10

(Modelli sperimentali)

1. La Giunta regionale potrà disporre un modello sperimentale sul sistema di emergenza sanitaria, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche( CNR) e d’intesa con il Ministero della Sanità.

2. Le materie oggetto del suddetto modello sperimentale sono indicate nell’allegato E alla presente legge.

3. Il finanziamento del progetto sperimentale sarà assicurato, subordinatamente all’approvazione da parte del Ministero della Sanità. attraverso le risorse di cui al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché da forme di finanziamento privato le cui modalità saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono stimati, nel triennio 1993- 1995, in lire 3 miliardi, di cui lire 900 milioni nell’anno 1993 e, a titolo indicativo, lire 1.100 milioni nell’esercizio 1994 e lire 1.000 milioni nell’esercizio 1995.

2. Alla determinazione degli oneri a carico dei Bilanci successivi si provvede, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio, tenuto conto degli importi determinati, per i singoli interventi, dalla Giunta regionale all’atto della presentazione al Consiglio regionale del Bilancio annuale di previsione.

3. Alla copertura dell’onere a carico dell’esercizio 1993 si provvede:

a) quanto a lire 500 milioni mediante utilizzo del medesimo importo iscritto al capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del Bilancio stesso " Sistema di chiamata di soccorso sanitario " - E. 5);

b) quanto a lire 150 milioni mediante diminuzione del medesimo importo dello stanziamento iscritto al capitolo 59920 " Spese a carico della Regione per l’esercizio di funzioni sanitarie attribuite al SSN " del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993;

c) quanto a lire 250 milioni mediante diminuzione del medesimo importo dello stanziamento iscritto al capitolo 21820 " Spese per incarichi di consulenza e per la partecipazione a commissioni consultive o di studio a carattere generale " del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1994 e 1995 si provvede, indicativamente:

a) per l’anno 1994, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire 600.000.000 e per lire 500.000.000.

b) per l’anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire 500.000.000 e per lire 500.000.000.

5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo 60465 e sugli istituendi capitoli 62025 e 62030 della parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri Bilanci.

Art. 12

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " Competenza: L. 500.000.000 Cassa: L. 0

Cap. 59920 " Spese a carico della Regione per l’esercizio di funzioni sanitarie attribuite al SSN " Competenza: L. 150.000.000 Cassa: L. 150.000.000

Cap. 21820 " Spese per incarichi di consulenza e per la partecipazione a commissione consultive o di studio a carattere generale " Competenza: L. 250.000.000 Cassa: L. 250.000.000

b) in aumento:

Cap. 60465 " Spese per la realizzazione del sistema di chiamata di soccorso sanitario regionale con numero di telefono unico 118 " Competenza: L. 500.000.000 Cassa: L. 200.000.000

Programma regionale 2.2.5.01 - " Formazione professionale ". Codificazione 1.1.1.4.2.2.6.5.08

Cap. 62025 (di nuova istituzione) " Formazione e aggiornamento del personale del sistema di emergenza sanitaria " Competenza: L. 300.000.000 Cassa: L. 150.000.000

Programma regionale 2.2.5.01 - " Formazione professionale ". Codificazione 1.1.1.4.2.2.6.5.08

Cap. 62030 (di nuova istituzione) " Istruzione ed educazione alla popolazione sul sistema di emergenza sanitaria " Competenza: L. 100.000.000 Cassa: L. 50.000.000

CAPO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

(Verifica del sistema di emergenza sanitaria)

1. Il sistema di emergenza sanitaria di cui alla presente legge, in relazione alla sua complessità, è definito in via sperimentale e sarà oggetto di verifica da parte del Consiglio regionale sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale alla scadenza di due anni dalla data di effettiva attivazione della centrale operativa di cui all’articolo 2, comma 2.

2. La verifica dovrà riguardare l’adeguatezza qualitativa delle prestazioni fornite nonché il rapporto costo - beneficio del sistema.

3. Sulla base di tale verifica, potranno essere apportate eventuali variazioni al modello organizzativo e/ o alla dotazione organica previsti dalla presente legge.

Art. 14

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 22 luglio 1980, n. 33 " Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario del territorio della Regione Valle d’Aosta ";

b) i punti 1.7.1) e l’intero punto 17 dell’allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 " Piano socio-sanitario della Regione Valle d’Aosta per il triennio 1983- 85 ".

2. Sono altresì abrogate le lettere b) e c) del punto relativo alla Medicina di Emergenza ed Accettazione dell’allegato A alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 " Aggiornamento del Piano Socio - sanitario della Regione Valle d’Aosta per il triennio 1983- 85 " La funzione di organizzazione generale del Pronto Soccorso (lettera b) resta esercitato dall’UO di Medicina d’urgenza ed Accettazione fino all’effettiva attivazione del DEA La funzione di coordinamento delle strutture territoriali (lettera c) resta esercitata dall’UO di medicina d’urgenza ed Accettazione fino all’effettiva attivazione dell’UO di soccorso sanitario 118.

Art. 15

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Modelli organizzativi del sistema di allarme sanitario

(Articolo 2, comma 4)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Scopo fondamentale del sistema di allarme sanitario è

quello di assicurare la risposta ad ogni emergenza territoriale nei suoi aspetti di:

a) risposta alla chiamata di soccorso;

b) organizzazione delle operazioni di soccorso e di eventuale trasporto del paziente;

c) istruzione della popolazione sulle modalità di comportamento in caso di emergenza sanitaria.

Elemento fondamentale del modello è la creazione di un

sistema unico ed organizzato di comunicazioni.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

1. L’ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

L’organizzazione delle comunicazioni si basa sui

seguenti elementi:

a) l’unificazione dei numero di chiamata telefonica di soccorso sanitario nel numero telefonico unico " 118 ";

b) la costituzione di un’unica rete regionale di comunicazioni dedicata all’emergenza sanitaria.

La centrale operativa (centro di risposta alla emergenza sanitaria) è costituita dall’insieme di apparati per consentire all’operatore responsabile di rispondere alle chiamate e attivare le risorse necessarie.

Il sistema informatico di supporto deve rendere disponibili,

in tempo reale, tutte le informazioni necessarie affinché

l’operatore responsabile possa prendere adeguate decisioni operative nella gestione della risposta all’emergenza sanitaria.

Le comunicazioni in arrivo alla centrale operativa e in

partenza dalla stessa devono essere registrate, in modo automatico su nastro, comprendendo data ed ora della comunicazione.

La rete di comunicazioni della centrale operativa regionale, articolata in rete di accesso, rete di gestione e rete

radio, deve permettere le seguenti funzioni:

a) la rete di accesso convoglia le chiamate di soccorso del cittadino alla centrale operativa da qualsiasi punto telefonico (pubblico o privato) della rete regionale;

b) la rete di gestione è divisa in due sottoreti:

1) la prima comprende l’insieme dei collegamenti di

fonia tra la centrale operativa e gli Enti preposti alla gestione dell’emergenza sanitaria (Ospedali, Centri di soccorso ambulanze interdistrettuali( CSAI), Centri di soccorso ambulanze distrettuali( CSAD), Centri Traumatologici, Vigili del fuoco, Guide del soccorso alpino

valdostano, ecc.);

2) la seconda comprende e assicura i collegamenti per la trasmissione dei dati tra le strutture dedicate alla raccolta ed elaborazione di dati a supporto della emergenza

sanitaria e la centrale operativa.

c) la rete collega tutti i mezzi mobili (autoambulanze, elicotteri, aerei) operanti sul territorio con la centrale operativa. È prevista a questo scopo " una alta integrazione " tra il servizio pubblico radio mobile cellulare evoluto

( GSM) ed i vari servizi esistenti nella rete gestita

dall’Amministrazione regionale nell’attuale quadro della Protezione Civile.

La rete radio deve consentire la ricezione e la trasmissione di segnali di telemedicina, di teleconferenza, di ricerca

persone, ecc.

Le caratteristiche del sistema di comunicazioni sono le seguenti:

1) la garanzia di traffico in ogni circostanza. Deve essere possibile evitare la saturazione del sistema di comunicazioni anche in caso di gravi emergenze e di grandi richieste

di traffico verso la centrale operativa. La qualità delle comunicazioni, anche radio, deve essere integrabile con quella della rete telefonica.

2) il controllo centralizzato. Le anomalie per guasto o per necessità di riconfigurazione del sistema telefonico devono essere evidenziate da un apposito posto di controllo.

3) l’evoluzione del sistema di comunicazioni e trasmissione dati. Deve essere prevista la possibilità di utilizzare reti flessibili e apparati modulari in modo da consentire la riconfigurazione del sistema di comunicazioni in funzione delle esigenze organizzative.

È prevista l’informatizzazione della centrale operativa

118, che dovrà possedere le seguenti caratteristiche minimali: a) fornire all’operatore di centrale ausili tecnologici che semplifichino al massimo le procedure conseguenti alla chiamata di soccorso per quanto riguarda:

1) l’individuazione della sede dell’emergenza (cartografia computerizzata, data base di località );

2) l’acquisizione di dati relativi al paziente (anagrafe sanitaria, recupero di dati clinici precedenti all’evento in atto attraverso l’elaborazione di specifici data base o la lettura di carte a processore);

3) il costante controllo delle risorse umane e materiali a disposizione per il soccorso;

4) il collegamento con il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Aosta cui farà capo il sistema di rilevazione delle disponibilità di posti - letto;

b) rendere più agevoli le operazioni di conservazione dei dati relativi alle singole emergenze, utilizzando al massimo sistemi automatici di rilevazione delle informazioni e quindi riducendo le necessità di inserimento manuale delle stesse;

c) automatizzare le procedure burocratiche.

Il sistema informatico dovrà essere compatibile con i

sistemi regionali già esistenti o in via di implementazione. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

2. LA CHIAMATA DI SOCCORSO

Alla centrale operativa regionale, in funzione 24 ore

su 24, afferiscono tutte le chiamate di soccorso sanitario, tramite:

a) la linea telefonica 118 (di regola);

b) l’apposita rete radiofonica regionale;

c) l’attivazione di eventuali dispositivi automatici di allarme. La chiamata di soccorso è gratuita, attivabile senza l’uso

di gettoni o monete e di prefissi interdistrettuali.

Il sistema di chiamata di soccorso deve essere strutturato

in modo da rispondere ai criteri generali di organizzazione delle comunicazioni.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

3. L’ORGANIZZAZIONE

DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO

La centrale operativa 118, una volta ricevuta la chiamata

di soccorso sanitario, dispone, dirige, indirizza e coordina gli interventi diretti ad affrontare le situazioni di emergenza sanitaria sul luogo d’insorgenza e durante il trasporto fino all’eventuale fase di ospedalizzazione.

Sul piano organizzativo - funzionale, la centrale operativa

deve essere in grado di affrontare sia le situazioni interessanti un singolo caso che quelle riguardanti più persone od

intere comunità, nonché ogni altra situazione di rischio per

la salute, ivi comprendendo anche le problematiche connesse con l’igiene pubblica, l’igiene ambientale e l’assistenza veterinaria. In tal senso il modello organizzativo funzionale individuato deve essere automaticamente inseribile sia nel più ampio contesto organizzativo coordinato dalla Protezione Civile, sia nell’ambito organizzativo dei servizi sanitari

dell’USL deputati alla tutela dell’igiene pubblica, ambientale e veterinaria.

La centrale assicura la tempestività e l’adeguatezza

dell’intervento al particolare tipo di evento lesivo o patologico: a) valutando la domanda di soccorso;

b) decidendo il tipo di soccorso da attivare;

c) disponendo l’invio dei mezzi e del personale idoneo;

d) mantenendo sotto controllo l’eventuale fase di trasporto;

e) attivando, se necessario, l’emergenza ospedaliera;

f) informando il soggetto che chiama delle decisioni adottate.

La centrale fornisce inoltre il proprio supporto per la

gestione dei trasporti sanitari secondari, dei trasporti non urgenti e di quelli non sanitari che ad essa siano attribuiti, la gestione delle chiamate della Guardia Medica e delle informazioni sulle farmacie di turno.

Le prestazioni di trasporto infermi sono distinte nelle seguenti tipologie:

a) trasporto d’urgenza con assistenza sanitaria;

b) trasporto d’urgenza senza assistenza sanitaria;

c) trasporto sanitario non urgente;

d) trasporto non sanitario.

Tali prestazioni, nonché le modalità della loro erogazione, con esclusione di quelle già disciplinate dall’allegato B, saranno individuate dalla Giunta regionale, sentita l’USL, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’attività di trasporto infermi è esercitata avvalendosi delle ambulanze quale mezzi principale di soccorso.

Le ambulanze sono operativamente distribuite in sedi

periferiche prestabilite facenti capo ai quattro centri du soccorso ambulanze interdistrettuali( CSAI) di Morgex, Aosta,

Chatillon e Donnas e ai centri di soccorso ambulanze distrettuali( CSAD). Le ambulanze sono direttamente gestite da personale dipendente dell’USL e possono essere utilizzate da personale volontario.

In relazione al tipo di trasporto sanitario da effettuare sono utilizzati i seguenti tipi di ambulanza:

a) ambulanze di soccorso attrezzate per trasporti che necessitano di terapia intensiva o rianimazione (tipo A);

b) ambulanze di soccorso (tipo A);

c) ambulanze di trasporto (tipo B)

d) auto mediche ambulanzate.

Le caratteristiche tecniche, la dotazione di attrezzature e di materiale, gli standards di efficienza ed i livelli di

manutenzione delle ambulanze e delle auto mediche ambulanzate, nonché il loro numero e distribuzione all’interno dei CSAI e CSAD saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita l’USL, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

L’uso del mezzo aereo o dell’elicottero ai fini del soccorso sanitario o del trasporto di infermi non è sostitutivo,

ma integrativo dell’ambulanza; esso è riservato a particolari situazioni connesse con esigenze di rapidità di intervento e/ o con particolari condizioni operative ed è comunque richiesto dal personale medico operante presso la centrale operativa

118 secondo protocolli coordinati con la Protezione Civile. L’uso dell’elicottero deve essere conforme alle disposizioni del Decreto Ministeriale 10 marzo 1988 e l’elicottero utilizzato deve disporre delle tecnologie adeguate all’impiego in ambiente montano.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

4. PERSONALE

L’attivazione del sistema dell’emergenza nella Regione

Valle d’Aosta implica la revisione delle modalità di intervento medico di urgenza sul territorio, basato, nella legislazione vigente, sull’attività dei medici di base e dei medici di Guardia medica.

Uno degli scopi principali della presente legge è quello

di assicurare alla popolazione una qualificata assistenza medica d’urgenza, 24 ore al giorno.

Le modalità organizzative della medicalizzazione del

sistema dell’emergenza presuppongono:

a) una particolare formazione per i medici addetti al servizio; b) una differente distribuzione territoriale dei medici stessi; c) la necessaria progressività di attivazione del sistema, tenuto conto in particolare dei tempi di formazione del personale.

Per ogni necessità di intervento medico urgente sul territorio, l’UO 118 si avvarrà, in via prioritaria, di personale

medico convenzionato che abbia frequentato l’apposito corso di formazione previsto dal comma 5 dell’articolo 22 del DPR 25 gennaio 1991, n. 41. Tale personale assicurerà gli interventi di urgenza o di emergenza sul territorio sotto la

diretta gestione del personale della centrale operativa 118. A regime, dovrà essere garantita la presenza di medici convenzionati in ognuno dei 4 CSAI (Morgex, Aosta, Chatillon,

Donnas) con la copertura, 24 ore al giorno, dell’intero territorio regionale secondo schemi organizzativi deliberati

dall’USL, sentito il Responsabile dell’UO 118.

Il sistema di Guardia medica notturna, prefestiva e festiva, così come oggi organizzato, sarà progressivamente sostituito con l’attività dei medici convenzionati gestiti funzionalmente dalla UO 118 e attivi 24 ore al giorno di cui al

paragrafo precedente (da ora denominati " medici dell’emergenza territoriale ").

L’attività dei medici dell’emergenza territoriale potrà

essere integrata, sulla base di appositi protocolli o di specifiche convenzioni, attraverso l’utilizzo di personale medico dipendente dalle UO dell’area critica, così come definita

nell’allegato C, o di personale volontario del Soccorso Alpino Valdostano.

In analogia, il personale infermieristico delle UO

dell’area critica potrà essere utilizzato, sempre in base a specifici protocolli, nel sostegno alle attività gestite dalla centrale operativa.

4) Personale medico dell’uo di soccorso sanitario 118

Svolge i seguenti compiti:

a) coordinamento generale della centrale operativa 118;

b) supporto scientifico e decisionale agli operatori di centrale nelle 24 ore; tale attività potrà anche essere svolta, nelle ore notturne, dal personale medico di cui al successivo punto 4b);

c) partecipazione alla formazione ed aggiornamento del personale di soccorso;

e) coordinamento dell’attività dei volontari del soccorso e, in collaborazione con il responsabile del servizio n. 3, dei medici di Guardia medica territoriale;

f) supporto alle medicalizzazione del soccorso territoriale in caso di emergenze di particolare impegno;

g) supporto ai medici delle UO ospedaliere per quanto

riguarda i trasporti secondari.

4b) Personale medico dell’emergenza territoriale

Svolge i seguenti compiti:

a) medicalizzazione del soccorso 24 ore al giorno nelle sedi di Morgex, Aosta, Chatillon e Donnas, comprendendo in

tale eccezione le funzioni svolte attualmente dalla Guardia Medica notturna, prefestiva e festiva;

b) eventuale supporto scientifico e decisionale agli operatori di centrale nelle 12 ore notturne;

c) partecipazione all’attività di trasporto secondario. 4c) Personale medico ed infermieristico delle uo dell’area critica e personale medico addetto all’elisoccorso

Svolge i seguenti compiti:

a) supporto alla medicalizzazione del soccorso territoriale in caso di emergenze di particolare impegno;

b) supporto infermieristico di emergenze o di trasporti secondari di particolare impegno;

c) medicalizzazione del soccorso quando è necessario

l’impiego dell’elicottero.

4d) Personale medico della centrale operativa, di

norma il personale della centrale operativa è costituito

da personale infermieristico, che svolge i seguenti compiti:

a) operatore di centrale con responsabilità tecnica sulla base di specifici protocolli;

b) controllo e verifica del materiale e delle attrezzature di soccorso sanitario;

c) supporto nella fase di triage in Pronto Soccorso e durante trasporti secondari;

d) partecipazione all’attività di formazione ed aggiornamento del personale di soccorso.

Nell’attuale carenza di personale infermieristico, è

ammesso l’utilizzo di operatori tecnici, appositamente addestrati all’attività di operatore di centrale, ad integrazione

degli infermieri professionali; il personale infermieristico dovrà comunque assicurare la presenza in centrale di almeno una unità nelle 12 ore diurne.

L’attività nella centrale operativa è compito d’istituto e non comporta un diverso inquadramento professionale dei dipendenti interessati.

4e) Operatori tecnici (addetti al soccorso e trasporto infermi) Svolgono i seguenti compiti:

a) guida e manutenzione dei mezzi di soccorso;

b) primo soccorso e trasporto infermi (compresi i trasporti non urgenti);

c) operatore di centrale in stretta collaborazione con il personale infermieristico (per gli operatori tecnici formati da

apposito corso).

ALLEGATO B

Erogazione delle prestazioni

(Articolo 3, comma 2)

ATTO ALLEGATO

Le prestazioni di soccorso e di trasporto sanitario di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge sono erogate con le seguenti modalità:

1. PRESTAZIONI GRATUITE

Le operazioni di soccorso e di trasporto stabilite dalla centrale operativa sono gratuite, per i cittadini iscritti e assistibili dal servizio sanitario nazionale, nonché per gli

assistiti di istituzioni sanitarie estere temporaneamente in Italia e beneficiari delle prestazioni sanitarie in territorio italiano in applicazione di accordi internazionali o bilaterali, nei

seguenti casi:

a) quando il trasporto è seguito dal ricovero ospedaliero del paziente;

b) quando il mancato ricovero ospedaliero è determinato da accertamenti effettuati in Pronto Soccorso.

2. PRESTAZIONI A PAGAMENTO

LO di soccorso sanitario 118 assicura, di norma il soddisfacimento delle richieste di trasporto effettuate da privati, fuori dai casi di intervento indicati al punto 1, avvalendosi

di mezzi propri o delle altre strutture di trasporto sanitario convenzionate.

L’utilizzo di mezzi e personale propri dell’USL in rapporto

a tali richieste non può comunque comportare modifiche all’organizzazione ed al funzionamento del sistema di

soccorso e di trasporto e comporta il pagamento di una tariffa a carico del soggetto richiedente.

Le tariffe sono determinate annualmente dall’USL,

sentito il parere del responsabile dell’UO 118 e tenuto conto degli effettivi costi di esercizio, in accordo con la programmazione regionale.

Nel caso di manifestazioni organizzate da enti pubblici o privati per i quali i soggetti organizzatori richiedono la disponibilità di personale sanitario e di mezzi di soccorso, l’USL può assicurare il soddisfacimento di tali richieste con le stesse modalità previste per le altre prestazioni a pagamento.

ALLEGATO C

Il dipartimento d’emergenza e accettazione( DEA)

(Articolo 5, commi 3 e 4)

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

1. DEFINIZIONE DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento rappresenta il modello organizzativo

delle funzioni ospedaliere finalizzate al trattamento delle emergenze - urgenze sanitarie.

È costituito su schemi operativi di interdisciplinarietà fra

le attività medico - chirurgiche di base e le attività specialistiche coinvolte per frequenza e continuità nelle problematiche del soccorso sanitario. Interagisce strettamente con il sistema di intervento territoriale rispetto al quale si colloca in modo complementare.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

2. LE COMPETENZE DEL DEA

2) Il Pronto Soccorso - Triage

Nel DEA è garantita, mediante presenza l’attività in servizio, la funzione di Triage dei pazienti e la funzione di Pronto Soccorso( PS) così articolata:

- PS medico

- PS chirurgico

- PS ortopedico - traumatologico

- PS pediatrico

- PS ostetrico - ginecologico

- PS psichiatrico

In particolare

a) il Triage assicura l’immediata valutazione medica di tutti

i pazienti che accedono al Pronto Soccorso, selezionando

l’accesso ai PS specialistici dei soli pazienti che necessitano di ulteriori accertamenti e cure d’urgenza.

È gestito dal personale medico e infermieristico della

UO di Soccorso Sanitario 118.

L’articolazione delle presenze del personale medico ed infermieristico saranno determinate sulla base di protocolli operativi deliberati dall’USL su proposta dei responsabili

dell’UO di Soccorso Sanitario 118 e del DEA.

b) il PS medico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza, l’intervento diagnostico ed assistenziale di tipo medico

per i pazienti urgenti e ne cura la eventuale relativa accettazione d’urgenza.

È gestito dal personale medico della UO di Medicina

d’Urgenza e Accettazione( MUA).

c) il PS chirurgico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza,

l’intervento diagnostico ed assistenziale di tipo chirurgico per i pazienti urgenti e ne cura l’eventuale relativa accettazione d’urgenza. È gestito dal personale medico della UO di Chirurgia Generale.

d) il PS ortopedico - traumatologico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza, l’intervento diagnostico ed assistenziale di tipo traumatologico per i pazienti urgenti e ne

cura la eventuale relativa accettazione d’urgenza.

È gestito dal personale medico ed infermieristico della

UO di Traumatologia ed Ortopedia

e) il PS pediatrico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza, l’intervento diagnostico ed assistenziale di tipo pediatrico neonatologico per i pazienti urgenti e ne cura la

eventuale relativa accettazione d’urgenza.

È gestito dal personale medico ed infermieristico della

UO di Pediatria - Neonatologia.

f) il PS ostetrico - ginecologico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza, l’intervento diagnostico ed assistenziale di tipo ostetrico - ginecologico per le pazienti urgenti e ne

cura la eventuale relativa accettazione d’urgenza. È gestito dal personale medico ed infermieristico della UO di

Ostetricia e Ginecologia.

g) il PS psichiatrico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza, l’intervento diagnostico ed assistenziale di tipo psichiatrico per i pazienti urgenti e ne cura la eventuale relativa accettazione d’urgenza. Nella fase iniziale tale attività deve essere garantita mediante presenza attiva almeno

per la fascia diurna. In sede di successiva verifica delle necessità sarà valutata l’opportunità di estendere la presenza attiva 24 ore su 24.

È gestito dal personale medico ed infermieristico della

UO di Psichiatria.

2b) L’area Critica dell’Urgenza - Emergenza( ACUE)

All’interno del DEA è identifica una area di terapia intensivo - subintensiva denominata Area Critica dell’Urgenza Emergenza( ACUE) e composta dal pronto Soccorso e

dalle UO di medicina d’Urgenza e Accettazione, Cardiologia

e Cure Intensive Cardiologiche, Rianimazione e Terapia antalgica e Anestesia e Terapia Intensiva Pre e Postoperatoria. Essa garantisce:

a) i trattamenti indifferibili;

b) l’accettazione ed il ricovero dei pazienti intensivi e subintensivi; c) la pronta assistenza all’emergenza intraospedaliera; d) i trasporti secondari assistiti.

Essa utilizza inoltre omogeneità di linguaggio, di protocolli medico diagnostici e terapeutici, di preparazione del personale assistenziale dell’area e di dotazioni strumentali. Nell’ambito del DEA tale area comprende:

- 8 posti letto MUA;

- 8 posti letto di Rianimazione:

- 7 posti letto UTIC;

- 5 posti letto TIPO;

A regime, con l’attuazione del previsto ampliamento del

PS saranno inoltre compresi in tale area 6 posti - barella per l’osservazione ed i trattamenti indifferibili.

2c) Le componenti obbligatorie di base del DEA Costituiscono componenti obbligatorie di base del DEA:

a) il laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiche; b) il servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

c) la diagnostica per immagini.

Questa ultima attività, non appena possibile, dovrà essere effettuata 24 ore su 24 direttamente nei locali del PS,

all’uopo attrezzati.

Nel DEA è assicurata altresì, nell’arco delle 24 ore, l’attività coordinata delle seguenti Unità Operative e Dipartimentali: - anestesia, terapia intensiva pre e postoperatoria; - anestesia, rianimazione e terapia antalgica; - neurologia e neurofisiopatologia;

- cardiologia e cure intensive cardiologiche;

- chirurgia vascolare ed angiologia;

- chirurgia toracopolmonare, senologia ed endocrinologica;

- gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

- nefrologia e dialisi;

- otorinolaringoiatria;

- oculistica;

- urologia;

- nefrologia chirurgica;

- medicina nucleare.

In base a documentate ulteriori necessità la Giunta regionale, su richiesta dell’USL, può disporre del

DEA, con altre UOUD.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

3 LE MODALITÀ DI RICOVERO

Ai fini di una corretta regolamentazione dei ricoveri ordinari, finalizzata ad un razionale utilizzo delle risorse ospedaliere ed a garantire i necessari ricoveri d’urgenza, l’

ospedale sarà dotato di un sistema informatico di monitoraggio dei flussi in entrata ed in uscita dall’ospedale dei pazienti degenti e di monitoraggio in tempo reale delle disponibilità di posti letto. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l’USL delibera la regolamentazione dei ricoveri ordinari con particolare riguardo a:

a) la determinazione di una fascia oraria antimeridiana e pomeridiana di accettazione dei pazienti prenotati;

b) i requisiti di ammissione degli stessi finalizzati a ridurre al minimo i tempi di degenza;

c) le compatibilità con i ricoveri d’urgenza.

In via transitoria, ai fini di garantire i posti letto( PL) liberi per i ricoveri d’urgenza, l’accettazione ordinaria e, di norma, svolta dalle UO sulla base degli indirizzi organizzativi previsti dalla vigente legislazione. Essa è subordinata

a garantire liberi, o comunque immediatamente utilizzabili, almeno i seguenti posti letto( PL) dedicati alle urgenze: - Area Critica( UTIC, Rianimazione e MUA e PL di cui almeno 2 in MUA;

- Area medica (Medicina Gastroenterologia, Neurologia, Geriatria, cardiologia, Oncologia, Nefrologia) 5 PL;

- Area chirurgica (Chirurgia generale e toracica, Urologia, Chirurgia Vascolare, Otorinolaringoiatria, Oculistica e Odontoiatria) 5 PL;

- Area ostetrica 3 PL;

- Area Pediatrica 3 PL;

- Area Psichiatrica 1 PL.

La Direzione Sanitaria vigila sulla garanzia della minima dotazione di PL sopracitata. Al di sotto di tale soglia essa comunica tempestivamente alle UO dell’area interessata la sospensione dei ricoveri ordinari da parte delle singole UO

ed assume, in prima persona, la gestione dei ricoveri ordinari. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

4. IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento ha prioritariamente compiti

di indirizzo e verifica in ordine a:

a) prevenzione;

b) informazione;

c) epidemiologia delle urgenze - emergenze nel territorio regionale;

d) strutturazione uniforme del servizio sul territorio regionale; e) predisposizione di schemi organizzativi del dipartimento

e loro modifiche;

f) uso di protocolli diagnostici e terapeutici;

g) linguaggio comune fra le strutture territoriali ed ospedaliere dedicate all’urgenza;

h) elaborazione di programmi di ricerca, didattica, qualificazione e riqualificazione ed aggiornamento del personale;

i) organici adeguati;

l) attrezzature adeguate.

Con successivo provvedimento, da adottarsi entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’USL, approva il regolamento di attuazione del consiglio di dipartimento ed eventuali

sue articolazioni, garantendo rappresentatività delle componenti del DEA e snellezza operativa.

In fase di prima applicazione, in attesa del regolamento attuativo sopracitato, il Consiglio di Dipartimento è costituito da:

- Direttore Sanitario (o suo delegato) con funzione di Responsabile del DEA;

- Responsabile della UO di Soccorso Sanitario 118 (o suo delegato)

- Responsabile dalla UO di Chirurgia Generale (o suo delegato); - Responsabile della UO di Ortopedia e Traumatologia (o

suo delegato);

- Responsabile della UO di Medicina d’Urgenza e Accettazione (o suo delegato);

- Caposala del Pronto Soccorso (o suo delegato).

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

5. LE STRUTTURE E I MEZZI

Oltre alle normali dotazioni logistiche, a regime, le strutture del PS del Presidio di viale Givevra dovranno comprendere locali per:

a) le operazioni di sbarellamento e barellamento;

b) l’attesa idonea e confortevole dei pazienti;

c) l’accettazione amministrativa;

d) le attività di Pubblica Sicurezza;

e) il Triage;

f) le attività di rianimazione cardiorespiratoria e terapie intensive;

g) le attività di PS medico, chirurgico e traumatologico; h) la sosta dei pazienti durante l’iter diagnostico in PS; i) la diagnostica d’urgenza per immagini( Rx ed ecografia); l) il laboratorio di analisi per le urgenze;

m) la sala operatoria attrezzata per le urgenze;

n) la sala gessi;

o) l’osservazione temporanea ed i trattamenti indifferibili;

p) le comunicazioni con pazienti e parenti e fra personale sanitario (locali briefing);

q) l’aggiornamento del personale.

L’ampliamento parziale del Pronto Soccorso, attualmente

già in fase di realizzazione esecutiva, deve prioritariamente garantire l’attivazione dell’ambulatorio di TRIAGE, l’istituzione della Accettazione Amministrativa e la razionalizzazione

dei locali d’attesa degli utenti. L’attuazione del restante ampliamento del Pronto Soccorso dovrà garantire la

globalità delle attività sopracitate.

Altresì, in fase transitoria, il potenziamento delle attuali

sale operatorie, attraverso l’istituzione di una nuova sala, dovrà prioritariamente garantire, oltre all’attivazione di una sala specificatamente attrezzata per le attività di chirurgia vascolare, un congruo potenziamento del numero di sedute operatorie dedicate all’urgenza.

Le attrezzature devono comprendere:

a) i presidi per il monitoraggio ed il sostentamento delle funzioni vitali;

b) i presidi necessari alla esecuzione dei trattamenti medico chirurgici indifferibili;

c) le attrezzature necessarie alla diagnostica per immagini d’urgenza;

d) i sussidi didattici per l’aggiornamento permanente del personale.

A regime, devono essere standardizzate tutte le attrezzature necessarie nel sistema d’emergenza regionale (monitors, defibrillatori ecc.) al fine di facilitare un corretto impiego ed una più economica gestione delle stesse.

Le attrezzature devono inoltre comprendere i necessari supporti informatici e logistici per garantire:

a) il collegamento continuo e bidirezionale del PS con la

banca dati della centrale operativa 118.

b) la ricezione e la trasmissione delle informazioni e delle immagini fra PS e strutture sanitarie regionali ed extraregionali interessate all’urgenza (telemedicina);

c) la conoscenza in tempo reale della disponibilità dei posti letto ospedalieri;

d) la gestione statistica ed amministrativa dell’attività per l’urgenza intraospedaliera.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

6. IL PERSONALE

La soluzione organizzativa per le attività del PS all’interno del DEA prevede la presenza di organico fisso e di

organico a rotazione.

6a) Organico fisso

È costituito dalla dotazione organica della UO di Medicina d’Urgenza e Accettazione.

6b) Organico a rotazione

Comprende il personale medico addetto 24 ore su 24 alle attività di guardia chirurgica e di guardia traumatologica. È fornito rispettivamente dalla UO di Chirurgia Generale e

dalla UO di Ortopedia e Traumatologia UD Chirurgia

della mano.

La quantificazione completa dell’organico per il funzionamento dei PS specialistici, del DEA e delle attività

complementari di guardia interdivisionale medica e chirurgica sarà approvata con provvedimento deliberativo dell’USL,

da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Nelle more di tale provvedimento è garantita l’attività di guardia interdivisionale medica secondo gli schemi attualmente autorizzati dalla USL.

Sempre nelle more di tale provvedimento, l’USL,

disporrà l’attivazione della guardia interdivisionale chirurgica per le ore notturne di tutti i giorni della settimana, per le

ore pomeridiane dei giorni prefestivi nonché per le ore diurne dei giorni festivi. Partecipano a tale attività di guardia interdivisionale chirurgica le seguenti UOUD:

- Chirurgia Vascolare;

- Urologia;

- Nefrologia Chirurgica e Andrologia;

- Chirurgia Toracopolmonare, senologia ed endocrinologica;

- Otorinolaringoiatria;

- Oculistica.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

7. SERVIZI ESSENZIALI

Le attività di trasporto, diagnosi e cura del sistema di emergenza territoriale ed ospedaliera sono considerati servizi essenziali. Apposito provvedimento amministrativo

dell’USL identificherà i livelli minimi assistenziali adeguati. In particolare tale provvedimento dovrà contenere le

norme organizzative atte a garantire in qualsiasi situazione,

ivi compreso in caso di sciopero, l’attività e le relative presenze in servizio del personale di emergenza territoriale, di

Triage e di pronto Soccorso (secondo le articolazioni previste)

e le attività di cura intensiva - subintensiva dell’Area Critica dell’Urgenza - Emergenza.

ALLEGATO D

Dotazioni organiche

(articolo 6, comma 6)

ATTO ALLEGATO

1. Unità Operativa di soccorso sanitario 118:

- 1 posto di Primario ospedaliero - disciplina di anestesia e rianimazione;

- 4 posti di Aiuto corresponsabile ospedaliero;

- 4 posti di Assistente medico ospedaliero;

(le aree funzionali e le discipline dei posti di aiuto e di

assistente saranno deliberate dalla Giunta regionale, previo parere dell’USL, prima dell’indicazione dei relativi concorsi) 2. Unità Operativa di Traumatologia Territoriale:

- 1 posto di Primario ospedaliero - disciplina di ortopedia e traumatologia;

- 2 posti di Aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina

di ortopedia e traumatologia;

- 2 posti di Assistente medico ospedaliero - disciplina di ortopedia e traumatologia;

3. Le funzioni e le Unità Dipartimentali delle Unità Operative di Chirurgia Generale 1 e 3 Chirurgia Generale 2, di cui

alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56, sono svolte dalla nuova Unità Operativa di Chirurgia Generale.

La pianta organica della nuova Unità Operativa di Chirurgia assorbe le piante organiche delle Unità Operative di

Chirurgia Generale 1 e Chirurgia Generale 2 con la soppressione di un posto di Primario ospedaliero.

4. L’organico dell’Unità Operativa di otorinolaringoiatria, di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56, è

aumentato di un posto di Assistente medico ospedaliero.

5. L’organico dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare ed Angiologia, di cui alla legge regionale 17 giugno 1988,

n. 56, è aumentato di un posto di Assistente medico ospedaliero e di un posto di aiuto medico corresponsabile.

6. Nell’ambito del Servizio n. 4 dell’Unità Sanitaria Locale, servizio di assistenza specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell’assistenza di base, la pianta organica di cui all’allegato D della legge regionale 17 giugno 1988, n. 56, è aumentata dei seguenti posti:

Personale infermieristico:

- 2 posti di operatore professionale coordinatore - Capo sala

- 50 posti di operatore professionale collaboratore - Infermiere professionale

Assistenti tecnici

- 1 posto di assistente tecnico

Operatori tecnici

- 27 posti di operatore tecnico - addetto al soccorso e trasporto infermi

Ausiliari socio sanitari

- 20 posti di ausiliario socio - sanitario

7. Nell’ambito del servizio n. 7 dell’Unità Sanitaria Locale, servizio per l’Amministrazione del Personale e l’esercizio dell’attività amministrativa, la pianta organica di cui all’allegato D della legge regionale 17 giugno 1988, n. 56, è aumentata dei seguenti posti:

Assistenti amministrativi

- 4 posti di assistente amministrativo

Coadiutori amministrativi

- 18 posti di coadiutore amministrativo

ALLEGATO E

Modello sperimentale

(Articolo 10, comma 2)

ATTO ALLEGATO

Le materie oggetto del modello sperimentale predisposto dalla Giunta regionale sono le seguenti:

a) la definizione prototipale e la validazione applicativa del modulo di elisoccorso del sistema di emergenza e pronto intervento, con impiego di tecnologie innovative per la trasmissione, anche da mezzi in movimento, di dati fisiologici e di immagini di interesse biomedico, per la mappatura elettronica del territorio, per il volo strumentale

assistito e per il recupero di infermi in condizioni di difficile accessibilità territoriale;

b) la sperimentazione di modalità gestionali, compresa

l’informatizzazione del sistema di emergenza e l’uso di carte magnetiche personalizzate e di autofinanziamento,

anche in collaborazione con aziende e enti di promozione turistica.