Legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 - Testo vigente

Legge regionale 20 agosto 1993, n. 69

Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico.

(B.U. 31 agosto 1993, n. 38).

Art. 1

(Generalità).

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, concede contributi a favore di associazioni e di enti pubblici e privati allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di manifestazioni a carattere culturale, scientifico ed artistico suscettibili di favorire la crescita culturale della Valle d'Aosta.

Art. 2

(Presentazione delle domande).

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge i soggetti ivi indicati devono presentare ai Servizi Culturali dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione domanda corredata da:

a) dettagliata e documentata relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative e i risvolti culturali e scientifici delle iniziative;

b) dettagliata e documentata previsione delle spese e delle entrate;

c) dichiarazione attestante se il richiedente esercita o meno attività di impresa.

Art. 3

(Entità dei contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche).

1. I contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche sono concessi nella misura massima del 70 percento della spesa ritenuta ammissibile. (1)

2. In caso di manifestazione di rilevante contenuto culturale e scientifico, da concordare direttamente con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, la percentuale di cui al comma uno può essere aumentata fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. (2)

3. Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione dell'interesse culturale e scientifico delle iniziative proposte decide l'Assessore alla Pubblica Istruzione sentito il parere dei Servizi culturali.

Art. 4

(Contributi alle corali e ai gruppi folcloristici) (3)

1. Le corali e i gruppi folcloristici della Valle d'Aosta possono fruire di contributi per:

a) lo svolgimento dell'attività annuale, subordinatamente alla partecipazione del gruppo o del coro alla tradizionale manifestazione annuale denominata Assemblea di canto corale, nei seguenti limiti:

1) fino a euro 800, per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi almeno quindici componenti;

2) fino a euro 300, per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi meno di quindici componenti;

3) fino a euro 20, per ogni componente;

b) la confezione di costumi storici e tradizionali. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000. Il giudizio sulla storicità dei costumi spetta alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 3;

c) l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 6.500;

d) l'organizzazione in Valle d'Aosta di manifestazioni di particolare rilevanza, da concordare con la struttura regionale competente in materia di sostegno alle iniziative culturali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo annuale non superiore a euro 3.100;

e) la partecipazione delle corali segnalate dalla giuria dell'Assemblea di canto corale a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori del territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo annuale non superiore a euro 1.600. I contributi a tal fine concessi in più anni possono essere utilizzati cumulativamente;

ebis) i canti inediti o di ricerca segnalati dalla giuria dell'Assemblea di canto corale, per un importo massimo non superiore a euro 650 per ogni canto.

Art. 5

(Contributi ai gruppi mascherati storici e tradizionali).

1. Gruppi mascherati storici e tradizionali della Valle di Aosta possono fruire di contributi regionali per l'acquisto o la confezione di costumi del carnevale.

2. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 10.000 (4).

3. L'individuazione dei gruppi mascherati storici e tradizionali della Valle di Aosta è affidata ad una Commissione di tre esperti nominata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 6

(Contributi alle bande musicali).

1. Le bande musicali della Valle d'Aosta oltre ai benefici previsti dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 "Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico", possono fruire di contributi per l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000 (5).

2. Le bande musicali della Valle d'Aosta possono fruire di un contributo per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 25.000 (6).

Art. 7

(Contributi alla Società Cooperativa "Librairie Valdôtaine") (7)

Art. 8

(Istruttoria e concessione dei contributi).

1. I Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande all'istruttoria ed alla valutazione delle stesse.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale (8).

Art. 9

(Liquidazione ed erogazione).

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono liquidati ed erogati in due rate: la prima, corrispondente al 60 percento dell'importo concesso, dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di attribuzione e la seconda, a saldo, a manifestazione o acquisti avvenuti, su presentazione di una breve relazione sull'attività svolta nonché di un dettagliato e documentato rendiconto i cui giustificativi delle spese sostenute devono essere costituiti da documenti fiscalmente regolari.

2. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

Art. 10

(Non cumulabilità dei contributi).

1. I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono cumulabili con eventuali contributi concessi dalla Regione ai sensi delle leggi regionali: (9)

- 9 aprile 1979, n. 16 "Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta".

- 25 agosto 1980, n. 39 "Autorisation d'ouverture de crédit pour l'octroi d'une subvention annuelle au Comité de l'Alliance Française en Vallee d'Aoste et au Centre Mondial d'information pour l'Education Bilingue".

- 9 dicembre 1981, n. 79 "Contributi alle associazioni culturali valdostane".

- 4 maggio 1984, n. 15 Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa culturale Regionale "Università Valdostana della terza Età".

- 22 novembre 1984, n. 57 "Inserimento del Centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta tra le associazioni culturali valdostane di cui alle l.r. 9 dicembre 1981 n. 79 e 15 luglio 1982, n. 31".

- 19 giugno 1992, n. 29 "Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale" e successive proroghe.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 700 milioni, si provvede per l'anno 1993 mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 57260 del bilancio della Regione per l'anno 1993 che assume la seguente denominazione: ("Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche ").

2. A copertura degli oneri per gli anni 1994-1995 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per i medesimi anni al Capitolo 57260 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1995.

3. A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione dell'onere si procederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 12

(Dichiarazione di urgenza).

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. I contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche sono concessi nella misura massima del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile.".

(2) Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. In caso di manifestazione di rilevante contenuto culturale e scientifico, da concordare direttamente con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, la percentuale di cui al comma uno può essere aumentata fino al 70 percento della spesa ritenuta ammissibile.".

(3) Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

La lettera ebis del comma 1 dell'articolo 4 è stata successivamente inserita dall'art. 25, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Contributi alle corali ed ai gruppi folcloristici)

1. Le corali ed i gruppi folcloristici della Valle d'Aosta possono fruire di contributi regionali per:

a) lo svolgimento dell'attività annuale.

L'ammontare del relativo contributo è così determinato:

1) lire 1.500.000 per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi almeno quindici componenti;

2) lire 500.000 per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi quindici componenti;

3) lire 35.000 per ogni componente

Gli importi sono ridotti del 50 percento se la corale o il gruppo non partecipa alla tradizionale Assemblea regionale di canto corale.

b) la confezione di costumi storici e tradizionali. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura del 70 percento delle spese ritenute ammissibili e per un importo complessivo non superiore a L. 20.000.000, salve le confezioni per i nuovi componenti.

c) l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L. 10.000.000, salvi gli acquisti per i nuovi componenti.

d) l'organizzazione in Valle d'Aosta di manifestazioni di particolare rilevanza, da concordare con i Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, nella misura del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo massimo di L. 6.000.000 ogni anno.

e) la partecipazione delle corali segnalate dalla Giuria dell'Assemblea di canto corale a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori del territorio della Valle d'Aosta, nella misura del 90 percento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo massimo di L. 3.000.000 ogni anno.".

(4) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L. 15.000.000. salvi gli acquisti per i nuovi componenti.".

(5) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. Le bande musicali della Valle d'Aosta oltre ai benefici previsti dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 " Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico ", possono fruire di contributi per l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare è determinato nella misura del 70 percento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L. 20.000.000, salvi gli acquisti per i nuovi componenti.".

(6) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Il comma 2 dell'articolo 6 era già stato sostituito dall'art. 6, comma 4, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:

"2. Le bande musicali della Valle d'Aosta possono fruire di un contributo per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 18.000.".

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 6 recitava:

"2. Le bande musicali della Valle di Aosta possono fruire di un contributo per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale nella misura del 70 percento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L 30.000.000.".

(7) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 2, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

Art. 7

(Contributi alla Società Cooperativa "Librairie Valdôtaine")

1. La Società cooperativa " Librairie Valdôtaine " a r.l. con sede in Aosta, può fruire di un contributo regionale annuo fino a L. 30.000.000 nelle spese a sostenere per la promozione e la partecipazione ad attività sociali, culturali ricreative e mutualistiche nonché per le attività relative alla diffusione del bilinguismo e la pubblicazione e la diffusione di opere nuove e di riedizioni in lingua francese.

2. La società cooperativa la " Librairie Valdôtaine " presenterà a tal fine un apposito piano annuale delle attività programmate, corredato dai documenti di cui all'articolo 2.".

(8) Comma così sostituito dall'art. 46 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 8 recitava:

"2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta o del Consiglio regionale, in relazione ai rispettivi limiti di spesa di competenza.".

(9) Alinea modificato dal comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 10 recitava:

"1. I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono cumulabili con eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione ai sensi delle leggi regionali:".