Legge regionale 12 luglio 1969, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 12 07 1969

Bollettino ufficiale 15 7 1969 n. 7

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LATTODOTTI E DI IMPIANTI ANNESSI.

Art. 1

L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a favorire, mediante la concessione di contributi nelle spese ritenute ammissibili, la costruzione di lattodotti e dei relativi impianti annessi, al servizio di alpeggi, di mayens, di aziende agricole e latterie turnarie o cooperative, destinati a facilitare un razionale e igienico trasporto del latte, dalle località di produzione ai luoghi di trasformazione.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di Imprese agricole o titolari di Associazioni indicate al precedente comma.

Art. 2

Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge debbono essere inclusi nel piano della programmazione economica regionale quali provvidenze che si inseriscono nella serie di provvedimenti previsti per il settore lattiero - caseario dal " Piano della Programmazione ".

Per poter essere ammesse alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, le Associazioni di agricoltori non regolarmente costituite con atto pubblico, dovranno presentare idonea scrittura privata autenticata recante impegni precisi per l’utilizzazione delle opere eseguite in comune.

Art. 3

Per la realizzazione delle iniziative previste dall’articolo 1, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi nelle seguenti misure:

a) 60 percento dell’importo della spesa ammessa per la costruzione e l’installazione di lattodotti, compresi gli impianti annessi, al servizio di un solo alpeggio, mayen, azienda agricola;

b) 75 percento dell’importo della spesa ammessa quando i lattodotti siano destinati al trasporto del latte di due o più alpeggi, mayens, aziende agrarie o di una o più latterie turnarie o cooperative e confluiscano in una unica stazione di arrivo.

Art. 4

Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 3, le opere devono essere rispondenti agli scopi che si intende raggiungere, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della convenienza economica.

I lattodotti debbono essere atti ad assicurare che le operazioni di raccolta, trasporto e ricevimento del latte avvengano con le indispensabili garanzie igieniche, microbiologiche e di integrità della composizione fisico - chimica del latte.

Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle opere e agli impianti accessori strettamente connessi ai lattodotti e atti ad assicurarne la loro perfetta funzionabilità, quali: telefono fra le stazioni di partenza e di arrivo del latte; opere di preparazione e attrezzature per l’allestimento delle stazioni di partenza e di arrivo del latte (adduzione acqua, refrigerazione del latte, riscaldamento acqua, vasche di sosta del latte, ecc.).

Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto di materiali di uso corrente e le spese di manutenzione e di riparazione dell’impianto.

Art. 5

I contributi previsti dall’articolo 3 non sono cumulabili con analoghi contributi previsti da leggi o da altri provvedimenti dello Stato, del Mercato Comune Europeo e da altri Enti Pubblici.

I contributi eventualmente concessi à sensi delle sopracitate norme saranno conteggiati in diminuzione od a conguaglio dei contributi previsti dalla presente legge.

È autorizzata la integrazione con fondi regionali fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente legge, dei contributi previsti dalle leggi 2 giugno 1961 n. 454 e 27 ottobre 1966 n. 910 e dalle leggi a favore della montagna.

Art. 6

La concessione e la liquidazione dei contributi saranno deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato all’Agricoltura e alle Foreste.

All’Assessorato stesso è demandata la determinazione delle spese ammissibili a contributo, il collaudo delle opere e il giudizio in merito alla rispondenza tecnico - economica - igienica delle opere alle finalità indicate all’articolo 4.

Contro i provvedimenti e le proposte dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso - entro trenta giorni dalla data di comunicazione - alla Giunta Regionale che decide con provvedimenti definitivi.

Art. 7

Le spese derivanti dagli interventi finanziari di cui alla presente legge, previste ed autorizzate in annue Lire 30.000.000, saranno finanziate sul sottoindicato nuovo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1969 e, per gli anni successivi, con stanziamento annuo di Lire 30 milioni.

Per il finanziamento delle spese annue di cui al precedente comma sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1969:

a) lo stanziamento annuo del capitolo 367 della parte spesa del bilancio è ridotto da Lire 60.000.000 a Lire 30.000.000;

b) è istituito il seguente nuovo capitolo della parte spesa (categoria III - Trasferimenti - Servizi agrari e zootecnici): " capitolo 371 " " Contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi ", con lo stanziamento annuo di Lire 30.000.000.

All’approvazione e alla erogazione della spesa di Lire 30 milioni sul predetto capitolo 371 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1969 si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.