Legge regionale 20 agosto 1993, n. 65 - Testo vigente

Legge regionale 20 agosto 1993, n. 65

Aumento del finanziamento annuale della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79: Contributi alle associazioni culturali valdostane.

(B.U. 31 agosto 1993, n. 38 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Oggetto).

1. Il finanziamento annuo per l'anno 1993 a favore delle Associazioni culturali valdostane di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, come modificata e integrata dalle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 31, 22 novembre 1984, n. 57, 15 aprile 1987, n. 30 e 8 giugno 1990, n. 34, è elevato a L. 350.000.000.

2. (1)

3. (2)

Art. 2

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 350.000.000 sarà finanziato, per l'anno 1993, mediante utilizzo dei fondi iscritti al capitolo 57300 (Contributi annui per il finanziamento delle associazioni culturali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

LR. 20 agosto 1993, n. 65 L. 350.000.000

2. A decorrere dal 1994, alla determinazione dell'onere si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato - (Omissis).

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(1) Comma abrogato dall'art. 23, comma 2, della Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"2. Il finanziamento dovrà essere ripartito tra le associazioni di cui all'allegato A della presente legge designate dalla commissione consigliare competente, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, previo esame e valutazione del rendiconto dell'attività dell'anno precedente e del programma dell'anno in corso, su proposta dell'Assessorato della Pubblica Istruzione - Servizi culturali.".

(1) Comma abrogato dall'art. 23, comma 2, della Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 1 recitava:

"3. I contributi stabiliti con le modalità di cui al comma precedente saranno liquidati con deliberazione della Giunta regionale.".