Legge regionale 20 agosto 1993, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 20 08 1993

Bollettino ufficiale 31 8 1993 n. 38

Norme di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).

Art. 1

(Finalità )

1. La presente legge disciplina l’attività delle imprese artigiane in materia di impianti, in attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).

Art. 2

(Abilitazione delle imprese artigiane)

1. Le imprese artigiane sono abilitate all’esercizio delle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/ o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della l. 46/ 1990, se il titolare o uno dei soci o il familiare collaboratore è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta:

b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, della l. 46/ 1990, seguito da un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, con rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tecnica continuativa, nell’ambito di un’impresa del settore;

c) attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d’Aosta) e successive modificazioni, seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, con rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione tecnica continuativa, nell’ambito di un’impresa del settore;

d) prestazione lavorativa alla diretta dipendenza di un’impresa, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, in qualità di operaio specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/ o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della l. 46/ 1990, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro;

e) iscrizione all’albo delle imprese artigiane per un periodo non inferiore a tre anni nell’ultimo quinquennio, in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare di impresa abilitata, ai sensi dell’articolo 8, all’esercizio dell’attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/ o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della l. 46/ 1990.

2. L’imprenditore sprovvisto di uno dei requisiti di cui al comma 1 può preporre all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico in possesso di uno di tali requisiti.

3. La Commissione regionale per l’artigianato di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell’artigianato) provvede all’accertamento dei requisiti tecnici professionali e rilascia il relativo certificato utilizzando i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti).

4. La Commissione regionale per l’artigianato dispone, altresì, verifiche periodiche circa, la permanenza in capo alle imprese artigiane dei requisiti tecnico - professionali secondo le modalità fissate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi dell’articolo 3 del d.p.r. 447/ 1991.

Art. 3

(Dichiarazione di conformità )

1. Al termine dei lavori, l’impresa artigiana rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7 della l. 46/ 1990. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa e recante il numero di partita IVA e il numero di iscrizione all’albo delle imprese artigiane di cui alla l.r. 24/ 1986, sono parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto, ove previsto, e gli schemi finali dell’impianto realizzato.

2. In caso di rifacimento parziale o di ampliamento di impianti, la dichiarazione di conformità e il progetto si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto del rifacimento o dell’ampliamento. Nella dichiarazione di conformità dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

3. La dichiarazione di conformità è resa su modelli predisposti con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi dell’articolo 7 del d.p.r. 447/ 1991.

Art. 4

(Responsabilità del committente o del proprietario)

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti, di cui all’articolo 1 della l. 46/ 1990, ad impresa abilitata.

Art. 5

(Certificato di abitabilità e di agibilità )

1. Il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, ed aver accertato che l’opera è stata eseguita da un’impresa abilitata.

Art. 6

(Verifiche)

1. I Comuni sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui all’articolo 14 della legge 46/ 1990 per i seguenti impianti:

a) tra gli impianti elettrici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge 46/ 1990, le utenze condominiali di uso comune con potenza impegnata superiore a 3 KW e le utenze domestiche di edifici di volume superiore a 600 metri cubi fuori terra;

b) tra gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 46/ 1990, quelli relativi al trasporto e all’utilizzazione di gas combustibili con portata termica compresa tra 34,8 e 116 KW.

2. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, compresi negli elenchi di cui all’articolo 9 del DPR 447/ 1991.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Sanzioni)

1. Alla violazione di quanto previsto dall’articolo 4 consegue, a carico del committente o del proprietario, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. All’applicazione della sanzione provvede il Comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le violazioni delle disposizioni di cui alla l. 46/ 1990, a carico delle imprese artigiane, sono comunicate alla Commissione regionale per l’artigianato che provvede all’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane mediante apposito verbale.

3. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese artigiane comporta, altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione della medesima dall’albo delle imprese artigiane su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio della Commissione regionale per l’artigianato. La sospensione è disposta dalla Commissione medesima.

Art. 8

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 22 marzo 1989, n. 15 (Norme per l’installazione degli impianti elettrici ed elettronici).

Art. 9

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare alla Commissione regionale per l’artigianato entro un anno dall’entrata in vigore della legge, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno all’albo delle imprese artigiane di cui alla l.r. 24/1986, come imprese installatrici e/o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della l. 46/1990.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è subordinato, per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della l. 46/ 1990, alla frequenza di un corso di aggiornamento organizzato ai sensi della l.r. 28/1983.

3. La Commissione regionale per l’artigianato provvede al riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali e rilascia il relativo certificato utilizzando i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi dell’articolo 3 del d.p.r. 447/ 1991.

Art. 10

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano la l. 46/ 1990 e il d.p.r. 447/ 1991.

Art. 11

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.