Legge regionale 26 maggio 1993, n. 58 - Testo storico

Legge regionale n. 58 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Rifinanziamento per l’anno 1993 della legge regionale 17 luglio 1985, n. 46, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, come modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69, e 29 marzo 1988, n. 17.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all’anno finanziario 1993 č autorizzata l’ulteriore spesa di lire 800 milioni per l’applicazione della legge regionale 17 luglio 1985, n. 46, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, come modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69, e 29 marzo 1988, n. 17.

2. l’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul bilancio della Regione per l’anno 1993 al capitolo 64748.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8, concernente Valorizzazione sentieri di montagna (area sviluppo economico - settore del turismo - punto D. 6.5.1) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

in diminuzione:

cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento "

competenza lire 800.000.000

cap. 69440 " Fondo di riserva di cassa "

cassa lire 800.000.000

Cap. 64748 " Concorso nel pagamento di interessi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio "

LR 15 luglio 1985, n. 46

LR 7 agosto 1986, n. 42

LR 12 dicembre 1986, n. 69

LR 29 marzo 1988, n. 17

LR 26 maggio 1993, n. 58

competenza lire 800.000.000

cassa lire 800.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.