Legge regionale 14 aprile 1969, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 14 04 1969

Bollettino ufficiale 15 4 1969 n. 4

MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALLE VIGENTI NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE OSTETRICO ED AUSILIARIO DELL’ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE, DI AOSTA.

Art. 1

La norma del comma terzo dell’articolo 125 della legge regionale 28- 7- 1956 n. 3, - modificato con l’articolo 1 della legge 10- 11- 1966 n. 13, concernente modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico, del personale della Regione, - cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale ausiliario addetto all’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta.

Art. 2

L’articolo 32 della legge regionale 11-3-1968 n. 7, concernente norme sull’ordinamento dei servizi dell’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta e sullo stato giuridico ed economico del personale addetto all’Istituto stesso, č completato mediante l’aggiunta del seguente terzo comma: " Al personale ostetrico designato ad espletare il proprio servizio in ore notturne spetta una speciale indennitą di servizio notturno, fissata in lire 1.500 lorde per ogni turno ".

Art. 3

Il secondo comma dell’articolo 47 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 7, č modificato come segue:

" L’assegnazione e destinazione del personale ausiliario ai vari servizi e turni, con l’indicazione delle giornate di riposo, sono disposte settimanalmente mediante tabelle di servizio firmate dal Direttore Sanitario e dal Primo Ragioniere ".

Art. 4

L’articolo 48 della legge regionale 11 marzo 1968 n. 7 č modificato come segue:

" Al personale ausiliario, in periodi compatibili con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di giorni ventisei.

Non sono computabili i giorni festivi e non lavorativi intermedi.

Per motivi di servizio puņ essere rinviato il congedo ordinario annuale; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell’anno successivo. Scaduto tale termine, non č consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro.

Non č ammessa la rinuncia a congedo ordinario annuale, nč la retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti.

Al personale ausiliario č concesso il riposo nelle feste nazionali e nei giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti, nonché nei giorni festivi consuetudinari locali. Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festivitą infrasettimanale non fruita.

Al personale che, per esigenze di servizio, non possa fruire del turno di riposo compensativo sarą corrisposto il compenso per lavoro straordinario.

Allorquando le festivitą infrasettimanali cadano di Sabato o di domenica non compete al personale alcun compenso nč diritto a riposo compensativo, oltre alle due giornate previste.

Il personale ausiliario che debba prestare servizio, per esigenze di lavoro, nelle giornate di sabato e di domenica, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruire negli altri giorni della settimana.

I riposi settimanali possono essere rinviati per eccezionali esigenze di servizio; anche in questo caso il personale ha diritto al cumulo delle giornate di riposo non fruite possibilmente fra il quinto e il quindicesimo giorno dalla data del rinvio.

Durante i riposi settimanali e durante il congedo ordinario annuale il personale č considerato in attivitą di servizio, con diritto agli assegni interi ".

Art. 5

Il numero dei posti di inserviente e di inserviente - custode previsti dalla pianta organica dei servizi e del personale dell’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, di cui all’allegato A alla legge regionale 11 marzo 1968 n. 7, č modificato come segue:

a) Inserviente - posti di ruolo n. sessanta.

b) Inserviente - custode - posti di ruolo n. tre.

Art. 6

Il personale ostetrico non di ruolo dell’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta avente almeno cinque anni di servizio continuativo ed in possesso del prescritto titolo di studio potrą essere nominato a ruolo a posti di ostetrica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso interno per titoli ed esami, da espletare entro il 30 giugno 1970, secondo le modalitą previste dalle norme del Regio Decreto 30- 9- 1938 n. 1631 e successive modificazioni e con la elevazione di anni cinque del normale limite massimo di etą.

Art. 7

La maggiore spesa derivante a carico del bilancio della Regione dall’applicazione della presente legge, prevista in annue Lire 20.000.000, sarą imputata sul capitolo 686 (" Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale dell’Istituto ") dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1969 e seguenti; a tal fine č approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire 210.000.000 a lire 230 milioni.

Per l’anno finanziario 1969, č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 686 (" Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale dell’Istituto ") del bilancio di previsione della Regione da Lire 210.000.000 a Lire 230 milioni mediante prelievo della somma di lire venti milioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " Allegato E).

Art. 8

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.