Legge regionale 26 maggio 1993, n. 53 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 1993, n. 53

Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sensi delle leggi regionali 10 giugno 1983, n. 46, 15 aprile 1987, n. 28 e 23 maggio 1990, n. 31 e aumento della spesa necessaria alla concessione di un contributo per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta.

(B.U. 2 giugno 1993, n. 25 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Oggetto)

1. A decorrere dal 1993, è autorizzata la spesa di L. 130.000.000 necessaria alla concessione del contributo annuo previsto dalle leggi regionali 10 giugno 1983, n. 46, 15 aprile 1987, n. 28 e 23 maggio 1990, n. 31 a favore dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta.

Art. 2

(Atti amministrativi)

1. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, alla concessione e alla liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere di L. 130.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 57340 (Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

2. Alla copertura del maggior onere annuo di L 130.000.000 si provvede, per l'anno 1993, mediante utilizzo di L. 130.000.000 del capitolo 69000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni ordinarie - spese correnti "), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993( Cod. F.2.2.). Per gli anni 1994 e 1995, alla copertura dell'onere si provvede mediante utilizzo di L 260.000.000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 del bilancio di previsione 1993-1995.

3. A decorrere dal 1994, all'eventuale rideterminazione degli oneri di cui al primo comma si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 69000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni ordinarie (spese correnti) L. 130.000.000

Variazione in aumento

Cap. 57340 Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta

LR 10 giugno 1983, n. 46

LR 15 aprile 1987, n. 28

LR 23 maggio 1990, n. 31

LR 26 maggio 1993, n. 53

L. 130.000.000

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.