Legge regionale 26 maggio 1993, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Modificazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, recante "Nuova disciplina dell’artigianato".

Art. 1

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è così sostituito:

" 2. È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui all’articolo 3 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione permanente sul capitale. Non sono imprese artigiane le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata "

Art. 2

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, sono soppresse le parole "... e fiscale... ".

2. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è così sostituito:

" 5. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relative impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 1, per un periodo massimo di cinque anni e fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalidi, deceduto, interdetto o inabilitato. L’esercizio dell’attività è comunque subordinata al possesso dei requisiti tecnico - professionali, qualora richiesti dalla normativa di settore in vigore, da parte del soggetto che assume la conduzione dell’impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, può preporre all’esercizio dell’attività medesima un responsabile tecnico che abbia tali requisiti ".

Art. 3

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è inserito il comma 5 bis:

" 5 bis. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono svolte dai comuni ".

Art. 4

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, sono aggiunte le parole "... con decorrenza dalla data in cui si è verificato l’evento ".

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è così sostituito.

" 2. La decisione della Commissione regionale per l’artigianato è comunicata, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda medesima ".

3. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è così sostituito.

" 4. La Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 9, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3, può disporre accertamenti d’ufficio. La revisione dell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 4 è effettuata mediante accertamenti d’ufficio, disposti annualmente dalla Commissione regionale per l’artigianato, con il metodo del campionamento casuale. L’ampiezza del campione dovrà essere tale da realizzare ogni cinque anni la revisione completa dell’albo ".

4. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, la parola " notificate " è sostituita dalla parola " comunicate ".

5. È abrogato il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24.

Art. 5

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 24, è così sostituito:

" 1. Contro i provvedimenti della Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 9, in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 4, compresi quelli adottati a seguito della revisione dell’albo, sono ammesse controdeduzioni alla Commissione medesima entro trenta giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. La Commissione regionale per l’artigianato decide entro sessanta giorni dalla data del deposito delle controdeduzioni presso l’ufficio preposto alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane. La mancata pronuncia da parte della Commissione nel termine indicato equivale ad accoglimento delle controdeduzioni medesime ".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è inserito il comma 1 bis:

" 1. bis. Contro il rigetto delle controdeduzioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione ".

3. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è così sostituito:

" 3. Le controdeduzioni e il ricorso alla Giunta regionale hanno effetto sospensivo. La Giunta regionale decide in via definitiva, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato ".

Art. 6

1. L’articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è così sostituito.

" Articolo 9

Funzione della Commissione regionale per l’artigianato

1. È istituita presso l’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato la Commissione regionale per l’artigianato.

2. La Commissione svolge le funzioni riguardanti la tenuta dell’albo delle imprese artigiane.

3. Inoltre la Commissione:

a) esprime pareri sui disegni di legge in materia di artigianato;

b) decide sulle controdeduzioni in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall’albo delle imprese artigiane;

c) dispone gli accertamenti d’ufficio e la revisione dell’albo delle imprese artigiane, di cui all’articolo 7, comma 4.

4. Ai componenti la Commissione regionale per l’artigianato è corrisposto, per ogni giornata di sedute, un gettone di presenza pari alla diaria giornaliera dei Consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura prevista per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale ".

Art. 7

1. L’articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è così sostituito:

" Articolo 10

Costituzione e composizione della Commissione regionale per l’artigianato

1. La Commissione regionale per l’artigianato è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, commercio e artigianato. È costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Dura in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo.

2. La Commissione regionale per l’artigianato è composta come segue:

a) otto membri titolari di imprese artigiane che svolgono l’attività nel territorio della regione Valle d’Aosta da almeno tre anni, designati dalle Organizzazioni regionali dell’artigianato. I posti sono ripartiti tra le Organizzazioni regionali dell’artigianato in misura proporzionale al numero dei propri iscritti. Il numero di iscritti è certificato dalle quote associative versate tramite gli Istituti previdenziali e/o assistenziali;

b) rappresentanti delle Organizzazioni regionali dell’artigianato, in numero di uno per ognuna di esse;

c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato unitariamente dalle Organizzazioni medesime. In caso di mancata designazione unitaria, la scelta è fatta dall’Assessore regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato tra le indicazioni pervenute dalle Organizzazioni, nei termini indicati dall’Assessore medesimo;

d) un rappresentante dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale.

2. I compiti di segretario della Commissione sono svolti dal funzionario preposto alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane.

3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. La Commissione decide, in ogni caso, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Presidente della Commissione è scelto tra i membri titolari di imprese artigiane designate dalle organizzazioni regionali dell’artigianato. Può essere nominato anche un vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

5. La Commissione è convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei rappresentanti designati dalle Organizzazioni regionali dell’artigianato, o dall’Assessore regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato che, in tal caso, può partecipare ai lavori della Commissione.

6. All’insediamento della Commissione regionale per l’artigianato provvede l’Assessore regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Durante il periodo di vacanza della Commissione, le funzioni riguardanti la tenuta dell’albo delle imprese artigiane e l’accertamento dei requisiti di cui agli articoli 1 2 e 3 sono svolte dall’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato. Le procedure per la ricostituzione della Commissione regionale per l’artigianato sono avviate nei trenta giorni successive al provvedimento di scioglimento ".

Art. 8

1. Sono abrogati il Titolo IV " Modalità per l’elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nella Commissione regionale per l’artigianato " e il titolo V " Maestro artigiano e bottega-scuola " della legge regionale 320 maggio 1986, n. 24.

Art. 9

1. L’articolo 26 della legge regionale 20 maggio 1986 n. 24, è così sostituito:

" Articolo 26

Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa, concernente l’attuazione della presente legge, compresa la tenuta dell’albo delle imprese artigiane, è svolta dal Servizio dell’industria, artigianato ed energia dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato ".

Art. 10

Istruzione artigiana

1. L’istruzione artigiana comprende attività di formazione imprenditoriale, di aggiornamento tecnico-professionale e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali. Le iniziative si attuano sulla base di programmi annuali predisposti in collaborazione con le Organizzazioni regionali dell’artigianato.

2. Il programma annuale delle attività di istruzione artigiana è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio di ogni anno, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con le imprese artigiane, singole o associate, e con le Organizzazioni regionali dell’artigianato specifiche convenzioni, a tempo limitato e rinnovabili, per l’attuazione di progetti di bottega-scuola.

Art. 11

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione regionale per l’artigianato, nominata ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, è rinnovata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 graveranno sul capitolo da istituire al programma regionale 2.2.2.10 del bilancio della Regione per l’anno 1994 e successivi con la seguente denominazione " Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico professionale delle imprese artigiane e per l’attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali ".

2. Alla determinazione dell’onere si provvederà annualmente, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni, con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.