Legge regionale 14 aprile 1969, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 14 04 1969

Bollettino ufficiale 15 4 1969 n. 4

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER L’ANNO FINANZIARIO 1969.

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio Regionale nella adunanza del 13 marzo 1969 (provvedimento n. 71), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1969 che prevede, nel complesso ed in pareggio, l’ammontare di Lire ventisette miliardi novecentoquarantacinquemilioni quattrocentomila per n. 109 capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) e l’ammontare di Lire ventisette miliardi novecentoquarantacinquemilioni quattrocentomila per n. 386 capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (Allegato C).

Art. 2

Sono autorizzati, per quanto di competenza della Regione, per l’anno finanziario 1969, ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell’ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all’Amministrazione Regionale ai sensi di legge.

Art. 3

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo e delle spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, à sensi di legge e di regolamento, dalla Giunta Regionale nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 4

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 204) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

È all’uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l’anno finanziario 1969, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 5

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 205) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6

Sono autorizzate per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 206 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire centoquarantacinque milioni di cui all’Allegato E annesso alla presente legge e, sul capitolo 271 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire quattrocentodue milioni di cui all’Allegato F annesso alla presente legge; i prelievi di somme da tali capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7

L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonché il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1969, sui capitoli 333 e 334 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire cinque milioni per le finalità previste dalla Legge regionale 10 maggio 1952, n. 2, concernente provvedimenti in materia di pesca e la spesa di Lire ventiquattro milioni per le finalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1953 n. 1 e dall’articolo 37 del DPR 10 giugno 1955 n. 987, concernenti interventi a favore della caccia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 9

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 362 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocentomilioni per spese per la bonifica del bestiame, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 364 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentonovanta milioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962 n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 11

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 367 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sessanta milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell’attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 12

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 369 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentodieci milioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 13

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 375 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire centodieci milioni per provvedimenti concernenti rimboschimenti, sistemazione di terreni franosi, viabilità montana, arginature e correzioni torrenti, paravalanghe e per l’esecuzione di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 14

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sui capitoli dal 390 al 433 compresi della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire novecentosessantamilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961 n. 454, 23 maggio 1964 n. 404, 27 ottobre 1966 n. 910 e 22 luglio 1966 n. 614, sull’attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia e per i territori montani, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 440 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trecentotrentamilioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti a favore dell’edilizia rurale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sui capitoli 473, 486 e 487 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di lire duecentonovantadue milioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli del bilancio, per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957, n. 155 in data 22 dicembre 1961 e n. 98 in data 21 aprile 1967, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell’artigianato e dalle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8 per contributi straordinari ad aziende industriali.

Art. 17

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 480 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venticinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963 n. 12, concernente la istituzione dell’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 18

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sui capitoli 505, 512, 549 e 550 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di Lire duecentottanta milioni ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale, nonché di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 19

È autorizzata per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 565 della parte SPESA del bilancio, la spesa di lire diecimilioni per contributi nelle spese per il ripristino di opere danneggiate da frane, alluvioni ed altre calamità.

Art. 20

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1969, la spesa di lire trecentonovantottomilioni sul capitolo 571 del bilancio e la spesa di lire centosessantacinque milioni sul capitolo 862 del bilancio per le finalità previste dalle leggi 22 luglio 1966 n. 614 e 25 ottobre 1968 n. 1089 concernenti le provvidenze per i territori montani dell’Italia Centro Settentrionale, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 706 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciotto milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 22

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1969, la spesa di Lire ventimilioniduecentomila sul capitolo 729 del bilancio e la spesa di Lire ottantamilioni sul capitolo 730 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale, ai sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 23

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1969, sui capitoli 748 e 749 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire novantamilioni per spese e contributi concernenti l’assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti ed in luoghi di cura e la spesa di Lire ventidue milioni per assistenza climatica all’infanzia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 24

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1969, la spesa di Lire ottantamilioni sul capitolo 854 del bilancio, la spesa di lire quaranta milioni sul capitolo 855 e la spesa di Lire duecentomilioni sul capitolo 856 del bilancio concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo ed il miglioramento dell’industria turistica ed alberghiera e delle attrezzature sportive, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale, in applicazione dei provvedimenti consiliari vigenti in materia.

Art. 25

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1969, la spesa di Lire quattromilioni sul capitolo 814 del bilancio e la spesa di Lire trentacinque milioni sul capitolo 853 del bilancio per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961 n. 2 e 9 maggio 1963 n. 11, recanti provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l’attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, spese da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 26

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 815 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ottomilioni per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960 n. 9, concernente norme sull’assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 27

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 850 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quindicimilioni per impianti, attrezzature e velivoli per il Campo regionale di aviazione di Aosta, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 28

È autorizzata, per l’anno finanziario 1969, sul capitolo 868 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27 maggio 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell’edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 29

La erogazione della spesa di Lire 60.000.000 sullo stanziamento del capitolo 366, della spesa di Lire 30.000.000 sullo stanziamento del capitolo 367 e della spesa di Lire 5.000.000 sullo stanziamento del capitolo 663 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1969 è subordinata alla promulgazione di appositi separati provvedimenti legislativi regionali di autorizzazione delle spese stesse.

Art. 30

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1969, come da Allegati A, B e C annessi alla presente legge:

TABELLA RISTRUTTURATA

Riepilogo delle entrate e delle spese.

Entrata.

Titolo I

Entrate tributarie, totale L. 11.748.480.000.

Titolo II

Entrate extratributarie, totale L. 10.420.620.000.

Totale dei Titoli I e II, totale L. 22.169.100.000.

Titolo III

Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di prestiti, totale L. 4.376.300.000.

Titolo IV

Accensione di prestiti, totale L. 1.400.000.000.

Totale generale delle entrate, L. 27.945.400.000.

Spesa.

Titolo I

Spese correnti per il Consiglio regionale e per gli assessorati:

Consiglio regionale, L. 86.100.000;

Finanze, L. 5.778.861.935;

Agricoltura e foreste, L. 659.000.000;

Industria e commercio, L. 256.000.000;

Lavori pubblici, L. 508.500.000;

Pubblica istruzione, L. 3.746.000.000;

Sanità e assistenza, L. 1.731.300.000;

Turismo, antichità e belle arti, L. 709.900.000.

Titolo II

Spese in conto capitale per il Consiglio regionale e per gli assessorati:

Consiglio regionale, L. 22.000.000;

Finanze, L. 6.520.456.725;

Agricoltura e foreste, L. 2.702.000.000;

Industria e commercio, L. 262.000.000;

Lavori pubblici, L. 3.572.400.000;

Pubblica istruzione, L. 40.000.000;

Sanità e assistenza, L. 21.000.000;

Turismo, antichità e belle arti, L. 1.000.000.000.

Totale delle spese (correnti e in conto capitale) per il Consiglio regionale e per gli assessorati:

Consiglio regionale, L. 108.100.000;

Finanze, L. 12.299.318.660;

Agricoltura e foreste, L. 3.361.000.000;

Industria e commercio, L. 518.000.000;

Lavori pubblici, L. 4.080.900.000;

Pubblica istruzione, L. 3.786.000.000;

Sanità e assistenza, L. 1.752.300.000;

Turismo, antichità e belle arti, L. 1.709.900.000.

Totali:

Spese correnti, L. 13.475.661.935;

Spese in conto capitale, L. 14.139.856.725;

Totale spese correnti e spese in conto capitale, L. 27.615.518.660;

Spese per rimborso di prestiti, titolo III, L. 329.881.340.

Totale complessivo delle spese, L. 27.945.400.000.

Riassunto generale

ENTRATE L. 27.945.400.000

SPESE L. 27.945.400.000

Art. 31

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Allegato A: STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA PER L’ANNO FINANZIARIO 1969

Allegato B: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO FINANZIARIO 1969

Allegato D: SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO FINANZIARIO 1969, AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato E: ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI (SPESE CORRENTI) DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI

LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Allegato F: ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI (SPESE IN CONTO CAPITALE) DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO.

Il prospetto riassuntivo non viene riprodotto perché uguale a quello riportato all’articolo 30 della legge.

Allegato C alla legge regionale 14 aprile 1969, n. 6.

Prospetto riassuntivo delle entrate e delle spese per l’esercizio 1969.

Bilancio economico per l’esercizio 1969.

Entrata.

Disponibilità di bilancio a copertura di spese correnti, L. 13.110.000.000.

Spesa.

Spese correnti, totale L. 13.475.661.935.

Spese in conto capitale aventi natura di spese ricorrenti in quanto finanziate in via continuativa (Cap. 235 - 236 - 239 - 265 e Cap. 271 per L. 282.000.000), totale L. 547.156.725.

Rimborso di prestiti, totale L. 329.881.340.

Totale generale delle spese, L. 14.352.700.000. Disavanzo economico, totale L. 1.242.700.000.