Legge regionale 26 maggio 1993, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Rifinanziamento per l’anno 1993 della Legge regionale 26 novembre 1987 n. 94, concernente l’istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattivitą ambientale, dell’inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici.

Art. 1

(Finalitą )

1. Per l’applicazione della LR 26 novembre 1987, n. 94, concernente l’istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattivitą ambientale, dell’inquinamento atmosferico e della raccolta dei dati climatologici, č autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di L. 600.000.000 (seicentomilioni), che graverą sul capitolo 67510 del Bilancio di previsione della Regione per l’anno medesimo.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura dell’onere di lire 600.000.000 ( seicentomilioni), si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del Bilancio di previsione dell’esercizio 1993, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato 8 del Bilancio stesso (cod. B - 2.2 rete combinata per la rilevazione dei livelli della radioattivitą ).

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla part spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 - sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:

In diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese d’investimento " lire 600.000.000

In aumento

Cap. 67510 " Spese per l’istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattivitą ambientale, dell’inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici "

LR 26 novembre 1987, n. 94

LR 26 maggio 1993, n. 44

Lire 600.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.