Legge regionale 26 maggio 1993, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Modificazioni della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, recante istituzione della consulta regionale per la condizione femminile, gią modificata con legge regionale 19 aprile 1985, n. 15.

Art. 1

I commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, recante istituzione della consulta regionale per la condizione femminile, sono sostituiti dai seguenti:

" Entro sessanta giorni dall’inizio di ogni legislatura, le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono nominate, previa designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all’articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio regionale. La consulta č insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura e comunque fino all’insediamento della nuova Consulta. "

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.