Legge regionale 18 maggio 1993, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 18 05 1993

Bollettino ufficiale 25 5 1993 n. 23

Modificazioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico - territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta).

Art. 1

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico - territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato Piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta) è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della lr 1/ 1993 è sostituito dal seguente:

2. " L’Assessore regionale all’ambiente, territorio e trasporti provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento di adozione del PTP mediante avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta ".

Art. 2

1. I commi 2, 3, 4 dell’articolo 10 della lr 1/ 1993 sono sostituiti dai seguenti:

" 2. Le Comunità montane e i Comuni, per esercitare l’attività di competenza istituzionale, esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro trecentosessanta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito in senso positivo.

3. Il parere delle Comunità montane deve contenere valutazioni di carattere urbanistico - territoriale e ambientale, nonché indirizzi socio - economici, riguardanti il rispettivo territorio, anche alla luce del piano pluriennale di sviluppo socio - economico o, in sostituzione, di altri strumenti comunitari di programmazione.

4. Il parere dei Comuni deve contenere valutazioni di carattere urbanistico, ambientale ed economico di interesse locale, tenuto anche conto dei rispettivi piani regolatori generali. "

Art. 3

1. L’articolo 12 della lr 1/ 1993 è sostituito dal seguente: "

Art. 12

1. La Giunta regionale, acquisiti e valutati i pareri delle Comunità montane e dei Comuni sottopone all’esame della competente Commissione consiliare permanente il testo del PTP di cui all’articolo 10, comma 1, unitamente ai pareri e alle relative valutazioni anzidette. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare permanente, adotta il PTP e ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La consultazione, da parte dei cittadini, del PTP adottato dalla Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dal giorno di pubblicazione della notizia di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale. I cittadini, anche come portatori di interessi diffusi o comunque non individuali, esercitano i diritti previsti dagli articoli 9 e 10 della lr 59/ 1991, rivolgendosi alla segreteria dell’Assessorato regionale dell’ambiente, territorio e trasporti. La facoltà di intervento, anche nelle forme previste dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della lr 59/ 1991, può essere esercitata entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo utile per la consultazione del testo di PTP adottato. La procedura prevista dal presente comma tiene luogo della comunicazione prevista dall’articolo 8 della lr 59/ 1991. Detta procedura informativa è integrata con notizia da dare nella stampa a maggiore diffusione locale.

3. Entro lo stesso periodo di tempo di cui al comma 2, le Comunità montane e i Comuni possono presentare alla Presidenza della Giunta regionale osservazioni scritte relative al PTP adottato.

4. Le osservazioni presentate dalle Comunità montane e dai Comuni e gli interventi dei cittadini, espressi nelle forme previste dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della lr 59/ 1991, sono oggetto di determinazioni motivate della Giunta regionale.

5. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di Giunta di adozione del PTP nel Bollettino ufficiale, se non siano state apportate modificazioni al testo originario o, in caso contrario, dal momento della ricezione, da parte dei singoli enti locali, del testo delle modificazioni adottate dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del PTP stesso, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che risultino in contrasto con le prescrizioni del PTP adottato dalla Giunta regionale. I provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati a cura del Sindaco. "

Art. 4

1. L’articolo 13 della lr 1/ 1993 è sostituito dal seguente:

" Articolo 13

1. La Giunta regionale coordina il testo di PTP adottato con le proprie determinazioni di cui all’articolo 12, comma 4 e, unitamente alle osservazioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 e alle determinazioni di cui al comma 4 dell’articolo medesimo, lo presenta all’approvazione del Consiglio, che vi provvede con legge. "

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.