Regolamento regionale 17 maggio 1993, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 17 maggio 1993, n. 1

Modifica del regolamento regionale 29 gennaio 1973, recante norme per l’applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.

(B.U. 25 maggio 1993, n. 23)

Art. 1

1. Il comma 1 dell’art. 3 del regolamento regionale 29 gennaio 1973 recante norme per l’applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale, pubblicato nel B.U. n. 3 dell’8 febbraio 1973, è così sostituito:

"Le spese per l’amministrazione e la gestione dei contingenti gravano sulle esenzioni fiscali della benzina, del gasolio, dell’alcol e dell’olio combustibile fluido nelle misure da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, sentita la prima Commissione consiliare permanente".

2. Il comma 3 dell’art. 3 del regolamento regionale 29 gennaio 1973 è così sostituito:

"L’onere sull’esenzione fiscale dell’alcol puro e dell’olio combustibile fluido può coprire l’ammontare totale dell’esenzione stessa".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.