Legge regionale 13 maggio 1993, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 13 maggio 1993, n. 31

Concessione di contributi per iniziative e manifestazioni finalizzate al potenziamento delle attività economiche.

(B.U. 25 maggio 1993, n. 23).

Art. 1.

(Finalità).

1. La Regione concede contributi a favore di enti pubblici, associazioni e imprese allo scopo di favorire ed incentivare la realizzazione di iniziative e manifestazioni finalizzate al potenziamento delle attività economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2.

(Presentazione delle domande).

1. Per l'ottenimento dei contributi previsti all'articolo 1 gli interessati presentano all'Assessorato dell'Industria, Commercio e Artigianato domanda corredata dai seguenti documenti:

a) dettagliata relazione illustrante l'attività da realizzare, gli obiettivi da conseguire, nonché il programma della manifestazione;

b) previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate.

Art. 3.

(Misura dei contributi).

1. I contributi sono concessi nelle seguenti misure massime:

a) fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile per le manifestazioni a carattere comunale;

b) fino al settanta per cento della spesa ammissibile per le manifestazioni a carattere intercomunale o regionale;

c) (1).

Art. 4.

(Ammissibilità delle spese e concessione dei contributi).

1. Sono ammissibili tutte le spese preventivate e sostenute dal soggetto organizzatore della manifestazione idonee al perseguimento dello scopo di cui all'articolo 1.

2. L'ammissibilità delle spese e la validità degli obiettivi sono valutati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale all'atto della concessione dei contributi.

3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta o del Consiglio regionale in relazione alla rispettiva competenza.

Art. 5.

(Liquidazione dei contributi).

1. I contributi sono liquidati ed erogati, anche ratealmente, su presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

2. Sono considerati idonei i giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari.

3. Nel caso in cui l'importo delle spese regolarmente giustificate sia inferiore a quello delle spese previste, il contributo è ridotto in misura proporzionale.

Art. 6.

(Non cumulabilità dei contributi).

1. I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti da altre leggi regionali.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1993 in lire 450 milioni, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 47806 "Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

2. A decorrere dall'anno 1994 l'onere sarà determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 8.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.