Legge regionale 13 maggio 1993, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 13 05 1993

Bollettino ufficiale 25 5 1993 n. 23

Aumento della garanzia fideiussoria concessa dalla regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta ai sensi della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, successivamente modificata con leggi regionali 20 gennaio 1977, n. 10 e 16 giugno 1978, n. 24.

Art. 1

(Finalità della legge)

1. Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, successivamente modificato con leggi regionali 20 gennaio 1977, n. 10 e 16 giugno 1978, n 24, è così sostituito:

" 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria della Regione, quale socio del Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta, costituito in Aosta con rogito Notaio MARCOZ, n. 14.8.13/2965 di repertorio, in data 26 maggio 1975, fino alla concorrenza massima di lire dieci miliardi per la durata di cinque anni, rinnovabile, per la garanzia dei crediti accordati da Istituti di Credito a singole imprese industriali aderenti al predetto Consorzio ".

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge a decorrere dall’esercizio 1994 si provvederà con gli stanziamenti annualmente iscritti, con legge di approvazione dei singoli bilanci annuali, al capitolo corrispondente al 69500 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1993.

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.