Legge regionale 21 marzo 1969, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 21 03 1969

Bollettino ufficiale 31 3 1969 n. 3

MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1967, N. 10, CONCERNENTE: "ORGANI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE".

Art. 1

Alle norme sugli organi e sulle procedure per la programmazione regionale, approvate con legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) Il secondo comma dell’articolo 1 della legge sopracitata č modificato come segue:

" A tal fine č autorizzata l’istituzione dei seguenti organi per lo studio dei problemi della programmazione regionale:

1) Comitato Tecnico Consultivo;

2) Ufficio Regionale per la programmazione;

3) Commissione Consultiva Regionale per la programmazione ".

b) L’articolo 3 della legge sopracitata č completato come segue:

" I membri del Comitato Tecnico Consultivo rimangono in carica per il periodo di durata in carica della Giunta Regionale che li ha nominati.

Tuttavia, il loro mandato č prorogato fino alla nomina dei successori, che deve avvenire entro 60 giorni dall’elezione della nuova Giunta Regionale.

Entro sessanta giorni dal verificarsi di vacanze, la Giunta Regionale provvede alle necessarie sostituzioni di membri del Comitato Tecnico Consultivo ".

c) Il secondo comma dell’articolo 7 della legge sopracitata č modificato come segue:

"La Commissione Consultiva č composta dei seguenti Membri:

- Il Presidente della Commissione, nella persona del Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui all’articolo 3;

- Il Vicepresidente della Commissione, nella persona del Vicepresidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui all’articolo 3;

- I cinque Membri del Comitato Tecnico Consultivo di cui all’articolo 3;

- Il Presidente del Consorzio dei Comuni Valdostani del Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, o un suo delegato;

- Il Sindaco della Cittą di Aosta, o un suo delegato;

- Un rappresentante dell’Assessorato Regionale dell’Industria e Commercio;

- Un rappresentante dell’Ufficio del Genio Civile di Aosta;

- Cinque Sindaci di Comuni, designati dal Consiglio Regionale, rappresentanti di determinate zone della Valle d’Aosta;

- Nove rappresentanti dei lavoratori, designati in numero di due rispettivamente, dalla CISL, dalla CGIL, dal SAVT e dalla UIL e uno designato dal Sindacato Dirigenti Aziende Industriali della Valle d’Aosta;

- Due rappresentanti dei datori di lavoro designati, rispettivamente, dall’Associazione Valdostana Industriali e dall’Associazione Aziende a partecipazione statale;

- Un rappresentante della Societą Nazionale " Cogne ";

- Il Direttore dell’Ufficio Regionale del Lavoro di Aosta;

- Quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, designati, rispettivamente, dall’Associazione Valdostana Agricoltori, dall’Union des Paysans Valdotains, dall’Union Autonome des Campagnards Valdotains e dall’Unione Agricoltori Valdostani;

- Due rappresentanti degli artigiani, designati dall’Associazione Valdostana degli Artigiani;

- Due rappresentanti dei commercianti, designati dall’Associazione Valdostana dei Commercianti;

- Un rappresentante degli operatori economici del settore turistico, designato dalla Giunta;

- Un rappresentante della Societą Autostrade Valdostane (SAV - SpA);

- Due rappresentanti del Movimento Cooperativo, designati dalle Organizzazioni locali interessate;

- Un rappresentante degli Istituti di Credito operanti in Valle d’Aosta, designato dagli Istituti stessi ".

d) L’articolo 7 della legge sopracitata č completato con l’aggiunta del seguente nuovo comma finale:

" I membri della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica della Regione, prevista all’articolo 92 bis del Regolamento interno del Consiglio Regionale, possono partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Commissione Consultiva Regionale per la programmazione ".

e) L’articolo 8 della legge sopracitata č completato come segue:

" I membri della Commissione Consultiva Regionale per la programmazione rimangono in carica per la durata di una legislatura.

Tuttavia, il loro mandato č prorogato sino alla nomina dei successori, che deve avvenire entro 60 giorni dalla elezione della nuova Giunta Regionale.

Qualora decadano dalle cariche che ne hanno determinato la designazione o venga meno la designazione della rispettiva Organizzazione, i membri della Commissione Consultiva Regionale cessano di far parte della Commissione stessa e sono sostituiti entro 60 giorni.

Entro lo stesso periodo di tempo sono, inoltre, sostituiti i membri deceduti e dimissionari ".

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.