Legge regionale 10 maggio 1993, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 10 05 1993

Bollettino ufficiale 18 5 1993 n. 22

Finanziamento della legge regionale 26 gennaio 1993 n. 4 - Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell’area industriale Cogne di Aosta

Art. 1

(Finalità e contenuto)

1. È approvato un primo finanziamento di lire 60 miliardi della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 concernente " Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell’area industriale Cogne di Aosta ", per l’acquisizione al patrimonio della Regione dei beni immobili di cui all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge citata.

Art. 2

(Disposizione finanziaria)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 46965 che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1993.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno su provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 60 miliardi iscritto al capitolo 69020 della parte spesa del bilancio di previsione per il 1993 a valere sull’accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio medesimo (D Sviluppo economico, 3. Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell’area industriale Cogne).

Art. 3

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento L. 60.000.000.000

Variazione in aumento:

Programma regionale 2.2.2.09

Codificazione 2.1.2.1.0.3.10.28.05

Cap. 46965 (di nuova istituzione)

"Spese per l’acquisto dei beni immobili concernenti l’area industriale Cogne di Aosta di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4" L. 60.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.