Legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 - Testo storico
Legge regionale n. 27 del 10 05 1993
Bollettino ufficiale 18 5 1993 n. 22
Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale.
1. Al fine di conservare l’integrità del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale, la Regione Valle d’Aosta è autorizzata a concedere ai proprietari contributi fino al 60 per cento della spesa necessaria nella misura massima di lire 300.000.000 per ogni intervento.
1. Sono ammessi alle provvidenze della presente legge:
a) tutti gli edifici notificati o tutelati dalla legge primo giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) e successive modificazioni;
b) tutti gli edifici non notificati, aventi comunque interesse artistico, storico ed ambientale, previo parere vincolante della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali) e successive modificazioni.
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per interventi di manutenzione straordinaria, con ciò intendendosi le operazioni volte ad assicurare la stabilità, l’integrità e la conservazione dell’edificio e di tutti gli elementi costituenti il presupposto motivante l’interesse artistico, storico ed ambientale. Sono comunque esclusi tutti i lavori non finalizzati alla conservazione.
2. Per i soli edifici di culto sono ammessi a contributo anche gli interventi che interessano il restauro conservativo dei beni mobili legati all’edificio stesso, quali altari, affreschi, dipinti, statue, organi, confessionali, pulpiti, transenne, paramenti, oggetti cultuali, NOTA: NEL TESTO ITALIANO ORIGINALE È ERRONEAMENTE RIPORTATA LA PAROLA " CULTURALI " battisteri, acque santiere, decorazioni e le spese inerenti l’installazione di impianti antintrusione e antincendio.
1. Le domande concernenti le provvidenze di cui all’art 1 devono essere inoltrate, prima dell’inizio dei lavori, all’Assessorato del turismo, sport e beni culturali, corredate di:
a) concessione edilizia e autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
b) rilievo grafico, in scala 1: 100, di tutto l’edificio (piante sezioni e prospetti);
c) rilievo fotografico in originale;
d) relazione e progetto, in triplice copia, delle opere da eseguire; qualora la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali ritenesse necessaria una documentazione tecnica più dettagliata e specifica, i nuovi elaborati dovranno essere procurati a cura e spese del richiedente;
e) impegno da parte del richiedente, a consentire il controllo dei lavori da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
f) atto di impegno formale, da parte del richiedente, a consentire la visita del pubblico all’immobile restaurato, secondo modalità da concordare con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
1. Le domande vengono sottoposte a esame tecnico da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali cui spetta pronunciarsi entro il termine di novanta giorni:
a) sull’ammissibilità ed interesse dell’intervento;
b) sulla sua idoneità a conseguire gli obiettivi di cui agli art 1 e 3;
c) sulla congruità della spesa.
2. Nel caso in cui sia necessario acquisire anche il parere della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, di cui all’articolo 2, si provvederà d’ufficio entro centottanta giorni.
3. Il parere istruttorio di cui sopra può anche contenere suggerimenti o prescrizioni migliorative e deve evidenziare le condizioni di fruibilità da parte del pubblico dell’edificio restaurato.
4. Le domande, corredate del parere di cui al comma 1, sono inoltrate alla Giunta regionale che delibera sull’erogazione dei contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio e, in caso di insufficienza di fondi, secondo le priorità determinate dall’ordine cronologico di presentazione delle domande e da urgenze comprovate.
5. L’erogazione delle somme è disposta:
a) fino ad un ammontare non superiore al 50 per cento del contributo, sulla base di documentazione attestante il procedere dei lavori, debitamente verificata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
b) per la restante parte, sulla base del consuntivo finale.
6. È comunque prescritta l’esibizione di copia delle fatture, per un ammontare pari all’importo dell’80 per cento dei lavori ammessi a contributo,
7. In sede di prima applicazione possono essere ammessi a contributo interventi eseguiti negli anni 1991 e 1992, purché già autorizzati dalla Soprintendenza e inerenti agli articoli 2 e 3.
1. L’onere di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), verrà trascritto, a cura e spese del proprietario, nei registri immobiliari della conservatoria delle ipoteche.
1. Le leggi regionali 28 dicembre 1983, n. 94 (Concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089) e 21 dicembre 1990, n. 88 (Finanziamento della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94, concernente la concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089) vengono abrogate e da questa sostituite.
1. L’onere derivante a carico della Regione, per l’applicazione della presente legge, previsto in lire 700.000.000 per l’anno 1993, graverà sul capitolo 66120, che assumerà la seguente denominazione: "Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale", della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a lire 200.000.000, mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 66120;
b) quanto a lire 500.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 66040.
3. A decorrere dal 1994 l’onere necessario sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
parte spesa
a) in diminuzione:
cap. 66040 " Contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089.
Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94
Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 88 "
lire 500.000.000;
b) in aumento:
codificazione 2.1.2.4.2.3.06.06.09.
cap. 66120 la cui denominazione viene così modificata: "Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale.
Legge regionale 10 maggio 1993, n. 27"
lire 500.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.