Legge regionale 3 maggio 1993, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 03 05 1993

Bollettino ufficiale 11 5 1993 n. 21

Interventi a favore del Comune di Fénis per la gestione della pista regionale di slittino in Frazione Combasse.

Art. 1

(Finalità )

1. la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi al Comune di Fénis al fine di ripianare il deficit derivante dalla gestione, diretta o indiretta, della pista regionale di slittino ubicata in Frazione Combasse.

Art. 2

(Modalità )

1. Al fine di ottenere il contributo di cui all’articolo 1, il Comune di Fénis, prima dell’inizio dell’attività stagionale, è tenuto alla presentazione, al Servizio infrastrutture ricreativo - sportive dell’Assessorato del turismo, sport e beni culturali, di una domanda corredata del bilancio preventivo della gestione e del programma di attività della pista.

2. Il Servizio di cui al comma 1 provvede, entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, all’esame del bilancio presentato, ne valuta i contenuti, ne deduce le spese non ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 4, e predispone una proposta di deliberazione alla Giunta regionale.

Art. 3

(Liquidazione delle somme)

1. In relazione alla disponibilità finanziaria è consentita l’erogazione di somme in acconto fino all’ammontare massimo del 60 percento della spesa preventivata e ritenuta ammissibile; al saldo si provvede su presentazione del bilancio consuntivo della gestione, corredato di giustificativi di spesa fiscalmente validi.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Sono da ritenersi ammissibili le spese per l’acquisto dei beni e dei servizi necessari per la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria della pista, per i ripristini ambientali e per interventi di miglioria delle infrastrutture nel limite annuo di 1/10 delle spese di gestione.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Per la stagione 1992/1993 il bilancio di cui all’articolo 2, comma uno, deve essere presentato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sull’istituendo capitolo 62580 " Contributo al Comune di Fénis per la gestione della pista regionale di slittino in frazione Combasse " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 e sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto per l’anno 1993 in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull’accantonamento previsto nell’allegato n. 8 al bilancio di previsione per l’anno in corso concernente: " Turismo Equestre " (Interventi settoriali Turismo - codifica regionale D. 6.5.5.).

3. A decorrere dal 1994 si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (" Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d’Aosta "), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento

L. 200.000.000

b) in aumento

Programma regionale: 2.1.1.01

Codific.: 1.1.1.5.2.2.8.09.09

Cap. 62580 (di nuova istituzione)

" Contributo al Comune di Fénis per la gestione della pista regionale di slittino in frazione Combasse "

LR 3 maggio 1993, n. 26

L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.