Legge regionale 3 maggio 1993, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 03 05 1993

Bollettino ufficiale 11 5 1993 n. 21

Modificazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come modificata e integrata dalla legge regionale 17 giugno 1992, n. 27, e aumento del valore convenzionale di cui all’articolo 3, comma 4.

Art. 1

(Modificazione e aumento del valore convenzionale)

1. All’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come modificata e integrata dalla legge regionale 17 giugno 1992, n. 27, č aggiunto il seguente comma:

" 8. Per gli impianti di cui venga denunciato e accertato nel periodo estivo dal primo giugno al 30 settembre il funzionamento per un numero pari o superiore a novanta giorni la relativa quota di contributo viene raddoppiata ".

2. Con decorrenza dalla stagione invernale 1992/1993, il valore convenzionale di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata e integrata dalla legge regionale 17 giugno 1992, n. 27, č aumentato da lire centoottomila a lire centoundicimila.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. Alla maggiore spesa per l’anno 1993 derivante dall’applicazione della presente legge, valutata in lire 160 milioni, si fa fronte con le disponibilitą gią iscritte al capitolo 64560 del bilancio della Regione per il medesimo anno.

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.