Legge regionale 26 aprile 1993, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 26 04 1993

Bollettino ufficiale 4 5 1993 n. 20

Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico.

Art. 1

(Finalità e natura degli interventi)

1. La Regione Valle d’Aosta, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico, attua e favorisce gli interventi che seguono:

a) definizione di specifica segnaletica che consenta l’agevole e sicura percorrenza degli itinerari escursionistici e di accesso a rifugi alpini e bivacchi;

b) messa in opera e manutenzione della segnaletica di cui alla lettera a);

c) realizzazione e manutenzione di puntuali opere che migliorino la percorribilità e il grado di sicurezza degli itinerari di cui alla lettera a);

d) realizzazione di palestre alpinistiche e di " free climbing ";

e) realizzazione, ampliamento, recupero, adeguamento tecnico e funzionale, manutenzione straordinaria e arredamento di rifugi alpini e bivacchi posti a servizio degli itinerari alpinistici ed escursionistici.

Art. 2

(Definizione della segnaletica)

1. Nella regione Valle d’Aosta la segnaletica di qualsiasi itinerario escursionistico o alpinistico deve conformarsi alle tipologie e alle caratteristiche grafiche e tecniche definite con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta elaborata dall’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, tenendo presenti i criteri per la segnaletica unificata indicati dagli organismi competenti a livello italiano ed europeo.

Art. 3

(Segnaletica difforme)

1. L’Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali può ordinare la rimozione, con rimessa in pristino, della segnaletica realizzata in modo difforme rispetto alle tipologie e caratteristiche definite secondo quanto disposto all’articolo 2.

2. Decorso il termine di sessanta giorni dall’ordine di rimozione senza che gli interessati abbiano provveduto, l’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali provvede d’ufficio, a spese degli inadempienti, alla rimozione e alla rimessa in pristino, di cui al comma 1.

Art. 4

(Elenco degli itinerari escursionistici)

1. La Regione provvede a individuare gli itinerari escursionistici che possono formare oggetto degli interventi di cui all’articolo 1.

2. A tale scopo l’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali redige un elenco degli itinerari ritenuti più idonei a promuovere lo sviluppo del turismo escursionistico in Valle d’Aosta; gli itinerari devono essere riportati su di una cartografia in scala 1: 10.000.

3. Nell’ambito dell’elenco di cui al comma 2 devono essere distinte le seguenti categorie di itinerari:

a) regionali o " alte vie ";

b) comprensoriali o intervallivi;

c) locali, normalmente circoscritti al territorio di un singolo comune o di comuni contermini.

4. La redazione dell’elenco di cui al comma 2 è affidata all’Ufficio regionale per il turismo, Servizio infrastrutture ricreativo sportive, che ne cura altresì le modifiche e gli aggiornamenti.

5. In sede di redazione e di eventuale modifica o aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2, l’Ufficio può avvalersi della collaborazione di guide alpine o di esperti conoscitori delle zone attraversate dagli itinerari e provvede ad acquisire il parere delle amministrazioni comunali, degli organismi turistici locali competenti per territorio e dall’unione valdostana guide di alta montagna( UVGAM), nonché della delegazione regionale valdostana del Club alpino italiano ( CAI).

6. L’elenco e la relativa cartografia sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

7. L’Assessorato del turismo, sport e beni culturali provvede alla realizzazione e alla diffusione di materiale informativo a carattere cartografico atto a pubblicizzare adeguatamente gli itinerari oggetto degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 5

(Interventi per gli itinerari)

1. La Regione, oltre ad eseguire direttamente gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e c), può erogare contributi in favore di enti, associazioni locali e privati residenti in Valle d’Aosta.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La percentuale massima di cui al comma 2 è ridotta al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile nel caso di itinerari di interesse locale, di cui all’articolo 4, comma 3, lett c).

4. Sono ritenute ammissibili le eventuali spese di progettazione e direzione lavori, le spese per fornitura di materiali e mano d’opera e le spese di trasporto.

5. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) sono ammissibili a contributo fino al limite di lire 5 milioni, IVA esclusa, e nel caso in cui, per la loro effettuazione, non sia possibile il ricorso alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, concernente " Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione( FRIO) ".

6. Nell’esecuzione delle opere devono essere impiegati, ovunque ciò sia possibile, materiali naturali e tecnologie tradizionali.

Art. 6

(Interventi per palestre alpinistiche e di "free climbing")

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), la Regione può erogare contributi in favore di enti pubblici, cooperative di guide o aspiranti guide alpine, o di società locali riconosciute ai sensi dell’art 10 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente " Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d’Aosta ".

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Sono ritenute ammissibili le seguenti categorie di spese:

a) acquisto di materiali e remunerazione della manodopera necessari per attrezzare convenientemente le pareti rocciose costituenti palestre alpinistiche e di " free climbing ":

b) realizzazione di servizi igienici e aree di parcheggio, ove ciò risulti indispensabile e ne sia assicurata la successiva gestione e manutenzione.

4. Al fine di garantire la massima sicurezza delle strutture, la concessione dei contributi è subordinata all’assunzione, da parte dei beneficiari, di un preventivo impegno che i lavori di attrezzamento delle pareti e la loro successiva manutenzione saranno eseguiti o, in alternativa, verificati e approvati, da parte di guide alpine autorizzate all’esercizio stabile in Valle d’Aosta.

Art. 7

(Interventi per rifugi alpini e bivacchi)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), la Regione può erogare, a favore di enti, associazioni locali e privati residenti in Valle d’Aosta, i seguenti finanziamenti, tra loro cumulabili:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi su mutui quindicennali contratti con istituti di credito all’uopo convenzionati.

2. La somma dei contributi di cui al comma 1, lettera a), e del valore capitale dei mutui su cui vengono concessi i contributi di cui alla lettera b) non può eccedere la misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), non possono eccedere la misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile nel caso di richieste inoltrate da privati aventi per oggetto la realizzazione di nuovi rifugi o l’ampliamento di rifugi esistenti.

4. Sono ritenute ammissibili anche le spese di progettazione, e direzione lavori, nei limiti del 7 per cento della spesa complessivamente ritenuta ammissibile, nonché quelle relative all’acquisto delle aree necessarie alla realizzazione delle strutture ricettive di cui all’articolo 1, comma 1, lett e), e quelle relative all’acquisto di fabbricati da destinare, previa ristrutturazione o sistemazione, a rifugio alpino o bivacco.

5. Non sono ammissibili le spese in relazione alle quali è possibile beneficiare di finanziamenti ai sensi di altre leggi regionali.

6. Nel caso di opere in corso di realizzazione all’atto di entrata in vigore della presente legge e per le quali siano già stati concessi contributi ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente " Provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico " o della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente " Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico ", possono continuare ad applicarsi, sulle spese relative ai lavori ancora da eseguire, le percentuali di intervento previste dalle leggi sopra richiamate.

Art. 8

(Contributi in conto interessi)

1. I contributi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) corrispondono alla differenza tra l’ammontare degli interessi (calcolati sulla base del tasso ordinario praticato dagli istituti di credito convenzionati) e l’ammontare di quelli calcolati sulla base del tasso agevolato, che è pari al 30 per cento dell’ultimo tasso di riferimento dell’edilizia residenziale in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito autorizzati apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Giunta stessa, di mutui assistiti da contributo regionale in conto interessi, della durata massima di anni quindici, più due di preammortamento, alle condizioni in uso presso gli istituti medesimi.

Art. 9

(Requisiti delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive oggetto dei finanziamenti di cui all’articolo 7 devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) essere poste ad una quota di almeno 300 metri più elevata oppure ad una distanza, misurata in proiezione orizzontale, di almeno 3.000 metri dalla più prossima strada aperta al pubblico transito o dalla stazione a monte di un impianto funiviario in esercizio pubblico;

b) essere situate su almeno uno degli itinerari escursionistici compresi nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 2, oppure svolgere un’adeguata funzione di supporto logistico per gli itinerari alpinistici; tale funzione deve risultare da una dettagliata relazione illustrativa delle opportunità alpinistiche offerte dalla zona in cui la struttura è situata;

c) nel caso di strutture custodite con continuità sull’arco della stagione, disporre di almeno trenta posti letto, oltre ad un locale invernale con almeno sei posti letto, e di due WC, due lavabi e una doccia ogni dieci posti letto, o frazione; essere inoltre dotate dell’attrezzatura di soccorso prevista da apposito elenco redatto dal Soccorso alpino valdostano;

d) nel caso di strutture normalmente non custodite, disporre di almeno sei posti letto e di un WC a dispersione entro un pozzo perdente posto in prossimità della struttura.

2. Particolare cura deve essere posta nella progettazione e nell’esecuzione delle opere, oltre che nella scelta dei materiali da utilizzare nella costruzione, al fine di conseguire il più armonico inserimento delle opere stesse nel paesaggio circostante.

3. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), b) e c) nel caso in cui i rifugi alpini e bivacchi siano già esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla stessa data ne sia in corso la costruzione e in relazione a ciò le medesime strutture abbiano già beneficiato di contributi ai sensi della lr 2/1961 o della lr 16/1986.

Art. 10

(Affidamento gestione)

1. Gli aspiranti alla gestione dei rifugi devono sostenere un esame preliminare di idoneità.

2. L’esame di cui al comma 1 è svolto di fronte ad una commissione presieduta dall’Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, o suo delegato, e costituita come segue:

a) un rappresentante designato dall’UVGAM;

b) un rappresentante designato dal Soccorso alpino valdostano;

c) un medico esperto di soccorso in montagna designato dal Soccorso alpino valdostano;

d) un rappresentante designato dalla delegazione regionale valdostana del CAI.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario, all’uopo designato, dell’Ufficio regionale per il turismo.

3. I candidati devono dimostrare una buona conoscenza della zona in cui è situato il rifugio per il quale viene richiesta l’idoneità, nonché di possedere adeguate nozioni di pronto soccorso, tecniche di soccorso alpino, alpinismo e orientamento in montagna.

Art. 11

(Denuncia tariffe)

1. Le tariffe relative ai servizi forniti nell’ambito delle strutture ricettive che hanno beneficiato dei contributi previsti dall’articolo 7 e dalla lr 16/1986 devono essere preventivamente e annualmente comunicate all’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, fatto comunque salvo quanto previsto al riguardo dalla vigente normativa in materia di rifugi alpini.

2. Per le prestazioni erogate nell’ambito delle strutture ricettive che hanno beneficiato dei contributi previsti dall’articolo 7 i residenti in Valle d’Aosta hanno diritto di usufruire delle medesime tariffe riservate ai soci del CAI.

Art. 12

(Strutture non custodite)

1. Anche nel caso di rifugi alpini e bivacchi per i quali non sia assicurata una custodia continuativa, i beneficiari dei contributi di cui all’articolo 7 sono tenuti ad effettuare adeguate verifiche dello stato di manutenzione delle strutture, nonché della qualità e quantità dell’equipaggiamento e delle dotazioni, intervenendo tempestivamente al fine di rimuovere le carenze o gli inconvenienti che possono comprometterne la funzionalità, nonché curando la periodica rimozione e il divallamento dei rifiuti accumulatisi.

Art. 13

(Vincolo di destinazione)

1. Le opere che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge non possono mutare destinazione per un periodo di quarant’anni decorrenti dalla trascrizione di cui al comma 2.

2. Il vincolo di cui al comma 1 deve essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a spese dei beneficiari delle provvidenze.

Art. 14

(Presentazione delle domande e documentazione da allegare)

1. Le istanze per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge sono presentate all’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. Le richieste, in carta legale, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva, corredata da dettagliata documentazione fotografica, dei luoghi in cui vengono effettuati gli interventi;

b) preventivo dettagliato di spesa;

c) programma lavori e spesa annuale;

d) planimetrie ed estratti catastali;

e) progetto delle opere, se soggette a concessione edilizia;

f) documenti necessari all’identificazione dei requisiti del richiedente;

g) nel caso di istanze relative agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), occorre una dichiarazione di proprietà o disponibilità del fabbricato e dei terreni oggetto d’intervento;

h) nel caso di istanze concernenti strutture ricettive, devono essere indicati gli itinerari escursionistici su cui le strutture stesse sono situate oppure deve essere allegata la relazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b):

i) nel caso di istanze concernenti strutture ricettive di nuova realizzazione, o ampliamenti o importanti modifiche di strutture ricettive già esistenti deve altresì essere fornita una stima delle utenze previste.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettera h) non è richiesta quando ricorrano le situazioni previste dall’articolo 9, comma 3.

Art. 15

(Istruttoria)

1. Le richieste di cui all’articolo 14 sono esaminate dall’Ufficio regionale per il turismo, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

2. Nel caso di istanze relative alla realizzazione di nuove strutture ricettive, l’Ufficio regionale per il turismo provvede altresì a richiedere all’UVGAM motivato parere sulla effettiva utilità e funzionalità delle strutture stesse sotto il profilo escursionistico, alpinistico e sci alpinistico.

3. L’istruttoria di cui ai commi 1 e 2 deve essere completata entro il termine di centoottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione delle relative istanze.

Art. 16

(Concessione dei contributi)

1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi e alla realizzazione diretta degli interventi di cui alla presente legge sono assunte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 17

(Liquidazione contributi)

1. Ai fini della liquidazione dei contributi di cui alla presente legge, l’Ufficio regionale per il turismo provvede a verificare la regolarità della documentazione di spesa prodotta a consuntivo, nonché l’avvenuto rilascio della concessione edilizia, qualora richiesta dalle normative vigenti.

2. La liquidazione dei contributi può avvenire anche ratealmente, sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Art. 18

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell’individuazione degli itinerari escursionistici che possono formare oggetto degli interventi di cui all’articolo 1, possono essere utilizzati gli elenchi di sentieri già approvati a norma della lr 16/1986.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri previsti per l’applicazione della presente legge, valutati in annue lire 3.000 milioni a decorrere dall’anno 1993, di cui lire 50 milioni per l’applicazione dell’articolo 8 sino al 2009, graveranno sui capitoli nn. 64901, 64905, 64910, 64915 e 64920 da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1993 e dei bilanci per i successivi esercizi.

2. Alla copertura dell’onere di lire 3.000 milioni si provvede per l’anno 1993 mediante utilizzo degli stanziamenti complessivamente iscritti ai capitoli 64400 e 64420 del bilancio di previsione per l’esercizio stesso; per gli anni 1994 e 1995, si provvede mediante utilizzo per lire 6.000 milioni delle risorse iscritte ai capitoli 64400 e 64420 del bilancio pluriennale 1993/95. A decorrere dall’anno 1994 all’eventuale rideterminazione della spesa per l’applicazione della presente legge, con esclusione dello stanziamento relativo all’applicazione dell’articolo 8, si provvederà con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta. "

Art. 20

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 64400 "Contributi e sussidi ad imprese per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico"

L. 2.000.000.000 Competenza

L. 1.000.000.000 Cassa

Cap. 64420 "Contributi e sussidi ad enti per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico"

L. 1.000.000.000 Competenza

L. 500.000.000 Cassa

b) in aumento:

Cap. 64901 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 2.1.2.10.3.10.24.09

"Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico"

L. 300.000.000 Competenza

L. 100.000.000 Cassa

Cap. 64905 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 1.1.1.4.1.2.10.24.09

" Spese per la manutenzione ordinaria di opere volte a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico"

L. 50.000.000 Competenza

L. 50.000.000 Cassa

Cap. 64910 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 2.1.1.4.2.3.10.24.09

"Contributi ad enti pubblici per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico"

L. 400.000.000 Competenza

L. 200.000.000 Cassa

Cap. 64915 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 2.1.2.4.3.3.10.24.09

"Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico"

L. 2.200.000.000Competenza

L. 1.100.000.000 Cassa

Cap. 64920 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.2.12

Codific.: 2.1.2.4.3.4.10.24.09

"Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

- Prime rate"

L. 50.000.000 Competenza

L. 50.000.000 Cassa

Art. 21

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente " Provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico ", così come successivamente modificata dalle seguenti leggi regionali che vengono anch’esse abrogate:

1) legge regionale 9 maggio 1963, n. 11;

2) legge regionale 6 giugno 1980, n. 24;

b) legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente " Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico ".

2. Sono comunque fatti salvi i vincoli di destinazione che le leggi abrogate ponevano a carico dei beneficiari dei contributi concessi ai sensi delle leggi stesse.

Art. 22

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo dello Statuto speciale ed entrerà in vigore

il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.