Legge regionale 11 marzo 1993, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 11 03 1993

Bollettino ufficiale 23 3 1993 n. 13

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, recante norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

Art. 1

(Modificazione dell’articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Al comma 2 dell’articolo 5 (Contrassegni di lista) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole " la presentazione ", sono aggiunte le seguenti: " da parte di chi non ne è autorizzato ".

Art. 2

(Modificazione dell’articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Al comma 5 dell’articolo 6 (Liste dei candidati) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, le parole " o da un cancelliere ", sono costituite dalle seguenti: " o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori ".

Art. 3

(Modificazioni dell’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Il comma 4 dell’articolo 7 (Presentazione delle liste) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:

" 4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio, su appositi moduli stampati dal Servizio elettorali e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, dopo che i gruppi politici che intendono presentare liste hanno depositato con dichiarazione autenticata da notaio il contrassegno e l’elenco nominativo dei candidati, su moduli riproducenti il contrassegno di lista, il nome e cognome, luogo e data di nascita, comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore o di pace, da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente incaricato dal Sindaco. Nel caso di decessi di candidati nel corso della raccolta delle firme dei sottoscrittori, la lista dei candidati resta valida sempreché le variazioni intervenute nella composizione della lista stessa non superino un sesto del numero dei candidati compresi nell’elenco depositato presso il notaio ".

Art. 4

(Modificazione dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Il comma 5 dell’articolo 13 (Certificato di iscrizione nelle liste elettorali) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:

" 5. Per i militari delle forze armate, nonché per gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Capo nazionale dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati ".

2. Il comma 10 dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:

" 10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l’ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l’elezione almeno dalle ore nove alle ore diciannove e nel giorno della votazione per tutta la durata delle relative operazioni ".

Art. 5

(Modificazione dell’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Le lettere i) e l) del comma 1 dell’articolo 16 (Consegna locali e materiali elettorale) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, sono così sostituite:

" i) un’urna;

l) una cassetta con la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; "

Art. 6

(Modificazione dell’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Il comma 1 dell’articolo , 20 (Norma del Presidente di seggio) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:

" 1. Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all’albo di cui all’art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d’Appello di Torino, stralcio dell’apposito Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d’Aosta ".

Art. 7

(Modificazione dell’articolo 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Il comma 7 dell’articolo 27 (Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:

" 7. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell’urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica ".

2. La lettera b) del comma 9 dell’articolo 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è così sostituita:

" b) sono riposte nell’apposita cassetta, sia alla sinistra del Presidente, le schede così autenticate; "

Art. 8

(Integrazione dell’articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 30 (Votazione in sezione diversa dalla propria) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 sono aggiunte le seguenti parole: " e dell’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale ".

Art. 9

(Integrazione dell’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1- Alla fine del comma 8 dell’articolo 31 (Espressione del voto) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 sono aggiunte le seguenti parole: " secondo le disposizioni previste dall’articolo 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, recante modifiche ai procedimenti elettorali ".

Art. 10

(Integrazione dell’articolo 39 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Il comma 2 dell’articolo 39 (Accertamento del numero dei votanti) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, è sostituito dal seguente:

" 2. Il plico di cui al comma uno, lettera e), deve essere rimesso immediatamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Pretore di Aosta, che ne rilascia ricevuta ".

Art. 11

(Integrazione dell’articolo 40 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Al comma 1 dell’articolo 40 (Spoglio dei voti) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole " all’articolo 39 ", sono aggiunte le seguenti: " comma 1, lettera f) ".

Art. 12

(Integrazione dell’articolo 45 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. Al comma 3 dell’articolo 45 (Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole " è portato ", sono aggiunte le seguenti: " dal Presidente ".

Art. 13

(Modificazione dell’articolo 63 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

1. L’articolo 63 è sostituito dal seguente:

" Articolo 63

(Inapplicabilità di norme)

1. Non sono applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157 ".

Art. 14

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.