Legge regionale 8 marzo 1993, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 08 03 1993

Bollettino ufficiale 16 3 1993 n. 12

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali.

Art. 1

1. L’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali, è sostituito dal seguente:

" Articolo 1

1. In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato in materia di tutela del paesaggio, antichità e belle arti, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione Valle d’Aosta ai sensi degli articolo 16 e 38 della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, il Ministro per i beni culturali ed ambientali è sostituito dall’Assessore al turismo, sport e beni culturali, fatti salvi gli adempimenti e le limitazioni previsti dall’articolo 38, commi 2, 3 e 4 della precitata legge. Sono esclusi dalla presente legge gli atti di cui al capo IV della legge primo giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, per il quale la Regione provvederà con apposita legge.

2. I provvedimenti di vincolo, di notifica, di demolizione, di conversione delle demolizioni in indennità o sanzione, di riduzione o aumento dell’entità delle sanzioni, sono emessi dal presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al turismo, sport e beni culturali.

3. Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali o della Commissione provinciale di cui all’articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Presidente della Giunta sente il parere della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui agli art 2 e 4.

Art. 2

(Composizione Commissione)

1. L’articolo 2 della lr 56/1983 è sostituito dal seguente:

" Articolo 2

1. È costituita la Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, così composta:

a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente dei Servizi culturali ed ambientali della pubblica istruzione o suo delegato;

c) dall’Assistente chimico responsabile del laboratorio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali o suo delegato;

d) da otto membri di cui:

1) un archeologo, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;

2) un architetto, scelto fra esperti architettonico monumentali, che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;

3) un esperto nel campo dei beni paesistico-ambientali che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;

4) un esperto in storia dell’arte, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;

5) un esperto in tecniche di catalogazione scelto fra esperti che operano in istituti pubblicamente riconosciuti, italiani od esteri;

6) un esperto in museologia, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;

7) due esperti in beni culturali designati dalle associazioni culturali ammesse alle provvidenze previste dalla

legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 e successive modificazioni, concernente contributi alle associazioni culturali valdostane.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è rinnovata all’inizio di ogni legislatura. I poteri della Commissione sono comunque prorogati fino al suo rinvio.

3. La Commissione nomina fra i suoi membri un Comitato tecnico scientifico così composto:

a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzione di coordinatore;

b) dall’archeologo;

c) dall’architetto esperto in beni architettonico-monumentali;

d) dallo storico d’arte;

e) da un esperto in beni paesistico-ambientali;

f) dal chimico esperto nelle problematiche di restauro e conservazione.

Art. 3

(Criteri obbligatori)

1. L’articolo 3 della lr 56/1983 è sostituito dal seguente:

" Articolo 3

1. La Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali esprime pareri su argomenti riguardanti la tutela, lo studio, la ricerca e la conservazione dei beni archeologici, dei beni architettonici, dei beni storico - artistici e delle bellezze naturali e paesistiche.

2. Sono obbligatoriamente sottoposti alla Commissione le proposte di vincolo, di notifica, le proposte di demolizione, le istanze di conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni, le istanze di riduzione o aumento dell’entità delle sanzioni e gli indirizzi programmatici.

Il Sovrintendente ha inoltre facoltà di richiedere pareri in merito a progetti di opere di grande impatto paesistico.

3. La Commissione è convocata dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali su sua iniziativa o su richiesta della Giunta regionale.

4. Il Comitato tecnico-scientifico, su richiesta della Commissione, esprime pareri tecnici in ordine a proposte e progetti di ricerca, restauro e conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle problematiche metodologiche e conservative.

5. Ai membri della Commissione per i beni culturali ed ambientali, non dipendenti dell’Amministrazione regionale, compete un’indennità di presenza per ogni giornata di seduta della Commissione o del Comitato, pari a lire 100.000 ed il rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali. Sono autorizzati, alle condizioni previste per i dipendenti regionali, rimborsi delle spese sostenute dai componenti della Commissione per l’effettuazione di sopralluoghi e visite di studio, in Italia o all’estero, riguardanti l’espletamento dei compiti della Commissione e del Comitato ".

Art. 4

1. Il terzo comma dell’articolo 8 della lr 56/1983 è sostituito dal seguente:

" Nella parte di territorio del Comune di Aosta indicata nell’allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o gli edifici evidenziati nella medesima, è autorizzata dall’Assessore al turismo, sport e beni culturali, ai sensi dell’articolo 1 ".

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Il maggior onere derivante dall’applicazione dell’articolo 3 della presente legge, valutato in annue lire 10.000.000 ( diecimilioni), graverà sul capitolo 60080 del bilancio di previsione della regione per l’anno finanziario 1993 che assume la seguente nuova denominazione " Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione Beni Culturali ed Ambientali e gli ispettori onorari ", e sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede:

- quanto all’anno 1993 mediante utilizzo per lire 10.000.000 (diecimilioni) dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " iscritto nel bilancio regionale 1993, a valere sulla previsione di cui all’allegato 8 del bilancio della regione (Programma F. 2.2.5.);

- quanto agli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo per lire 20.000.000 (ventimilioni) delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.

3. A decorrere dal 1994 ad una eventuale rideterminazione degli oneri in base alle effettive necessità si provvederà con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. 6

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti modificazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " (allegato 8 del bilancio della Regione per l’anno 1993 - Programma F. 2.2.5.) L. 10.000.000

Variazione in aumento

Cap. 66080 " Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione Beni Culturali e Ambientali e gli ispettori onorari " L. 10.000.000

Art. 7

(Disposizioni d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.