Legge regionale 7 gennaio 1969, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 07 01 1969

Bollettino ufficiale 10 1 1969 n. 1

MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 17- 11- 1960 N. 9, RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI ASSEGNI AL MERITO E DI INVALIDITÀ ALLE GUIDE, AI PORTATORI ALPINI E LORO ORFANI.

Art. 1

Sono approvate le seguenti modificazioni alle norme della legge regionale 17- 11- 1960 n. 9, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e ai loro orfani:

a) la misura degli assegni annui al merito e di invalidità previsti, rispettivamente, dal primo comma dell’articolo 1 e dal primo e secondo comma dell’articolo 3 della legge 17-11-1960 n. 9 è aumentata da lire centomila e lire centocinquantamila annue, a decorrere dall’1-1-1969;

b) il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 17-11-1960 n. 9 è soppresso con effetti a decorrere dall’1-1-1969.

Art. 2

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire quattromilioni, saranno imputate ai capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l’anno 1969 e per gli anni successivi corrispondenti al capitolo di spesa 512 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968, con aumento da lire quattromilioni a lire ottomilioni dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall’1-1-1969.

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire quattromilioni, derivante dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1-1-1969, si provvederà con le maggiori entrate, già accertate nel corrente anno, derivanti dalla attribuzione alla Regione di quote dell’addizionale all’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica dovuta dall’ENEL ai sensi della legge 9-10-1967 n. 973 e da introitare al capitolo dei bilanci di previsione della Regione per l’anno 1969 e per gli anni successivi corrispondenti al capitolo 52 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.