Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 23 02 1993

Bollettino ufficiale 2 3 1993 n. 10

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 concernente "Istituzione dell’Institut Valdôtain de L’Artisanat Typique".

Art. 1

(Finalità )

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, recante " Istituzione dell’Institut Valdôtain de L’artisanat Typique ", è così sostituito:

" 2. L’IVAT ha il compito di promuovere la tutela, la valorizzazione e l’incremento dell’artigianato tipico e artistico della Vale d’Aosta e di commerciare i relativi prodotti che raggiungono un elevato livello di qualità ".

Art. 2

(Consiglio di amministrazione)

1. L’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, è così sostituito:

"- quattro rappresentanti degli artigiani tipici iscritti all’albo regionale delle imprese artigiane, eletti dagli espositori della Fiera di Sant’Orso produttori di artigianato tipico e che abbiano partecipato ad almeno cinque edizioni della stessa ".

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, è inserito il comma 2 bis:

" 2 bis. Le modalità per le elezioni dei rappresentanti degli artigiani tipici sono stabilite dalla Giunta regionale sentite le Organizzazioni regionali dell’artigianato e le Associazioni professionali degli artigiani tipici e la Commissione consiliare competente ".

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.