Legge regionale 26 gennaio 1993, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 26 01 1993

Bollettino ufficiale 4 2 1993 n. 6

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1993 e per il triennio 1993/1995.

Art. 1

(Stato di previsione della parte entrate)

1. È approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1993, annesso alla presente legge, in lire 1.832.676.577.000 per la competenza e in lire 1.822.176.577.000 per la cassa (Allegato A).

2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti dai tributi propri, delle quote di tributi erariali devolute alla Regione, dei contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l’anno finanziario 1993.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

1. È approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1993, annesso alla presente legge, in lire 1.832.676.577.000 per la competenza e in lire 1.822.176.577.000 per la cassa (Allegato B).

2. È autorizzata, ai sensi dell’articolo 56 della lr 90/89, come modificata dalla lr 16/92, l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma uno.

3. L’erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel Titolo II dell’allegato A della presente legge, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all’effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)

1. Per l’anno finanziario 1993, sono autorizzate, ai sensi degli articoli 15 - primo comma e 17 - primo comma, della lr 90/89, le spese relative a leggi regionali in vigore che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1, allegata alla presente legge.

Art. 4

(Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

1. È autorizzata la reiscrizione, per l’anno finanziario 1993, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

Art. 5

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. Il fondo iscritto al capitolo n. 20000 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) è messo a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l’istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

Art. 6

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo l’approvazione del bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma quattro dell’articolo 42 della lr 90/89, come modificato dall’articolo 5 della lr 16/92, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993 per l’iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall’anno 1992, da leggi regionali entrate in vigore dopo l’approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 7

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma uno dell’articolo 42 della lr 90/89, come modificato dall’articolo 5 della lr 16/92, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993 per l’iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 8

(Contrazione di mutui passivi)

1. È autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive lire 240 miliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 14,75 percento per un periodo di ammortamento non superiore ad anni dieci.

2. L’onere derivante dall’applicazione del comma uno, previsto in complessive lire 23.318.000.000 per l’anno 1993 e in lire 46.636.000.000 a decorrere dal 1994, grava sui capitoli n. 69300 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " e n. 69320 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell’onere di cui al comma due è assicurata per gli anni 1993, 1994 e 1995 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993 e al bilancio pluriennale 1993- 1995.

Art. 9

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993:

Allegato 1 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2 - quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 1993;

Allegato 3a) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 3b) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 3c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 4 - comma secondo - dello Stato speciale;

Allegato 3d) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 4a) - stanziamenti di competenza relativi a spese correnti;

Allegato 4b) - stanziamenti di competenza relativi a spese di investimento;

Allegato 5) - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6) - elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 7) - elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8) - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9) - garanzie fidejussorie concesse a norma della legge regionale primo aprile 1975, n. 7;

Allegato 10) - dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1993.

Art. 10

(Bilancio pluriennale)

1. È adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995 annesso alla presente legge (Allegato C).

Art. 11

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.