Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 86 - Testo storico

Legge regionale n. 86 del 30 12 1992

Bollettino ufficiale 30 12 1992 n. 56

Intervento regionale per l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi svolta da imprese industriali.

Art. 1

(Finalità )

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi effettuata dall'impresa Tecdis SpA con sede sociale in Châtillon e l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti effettuata dall'impresa GPS Standard SpA con sede in Arnad.

Art. 2

(Interventi ammessi a contributo)

1. È autorizzata la concessione alle imprese indicate all'articolo 1 di contributi per le spese sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo di cui al medesimo articolo nel periodo 1° gennaio 1992 - 30 giugno 1995.

2. Sono considerati ammissibili a contributo i seguenti investimenti:

a) personale impiegato per la ricerca;

b) attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto utilizzate nella ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il programma di ricerca;

c) materiali per la ricerca;

d) commesse interne;

e) prestazioni di sviluppo tecnologico presso terzi;

f) spese generali di ricerca.

Art. 3

(Procedure e carattere dei contributi)

1. Per gli investimenti di cui all'articolo 2, comma 2,

sono autorizzati contributi in conto capitale fino a complessive lire 12.000 milioni e nella misura massima del 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile per l'attività svolta da Tecdis SpA e fino a complessive lire 1.250 milioni e nella misura massima del 36 percento della spesa riconosciuta ammissibile per l'attività svolta da Gps Standard SpA.

2. L'istruttoria relativa agli interventi finanziari di cui alla presente legge è effettuata da Finaosta SpA, che provvede altresì all'erogazione del contributo, anche con erogazioni parziali, su presentazione di idonea documentazione di spesa.

3. Le spese relative all'istruttoria svolta da Finaosta SpA sono a carico delle imprese e sono detratte dalle erogazioni dei contributi.

4. Finaosta SpA invierà all'Assessorato regionale dell'Industria, commercio e artigianato, con periodicità semestrale, una relazione sull'erogazione dei contributi e sullo stato di attuazione dei programmi di ricerca e sviluppo.

Art. 4

(Non cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 3 non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Art. 5

(Modifica legge regionale 4 settembre 1991, n. 41)

1. L'articolo 2 della legge 4 settembre 1991, n. 41 (Intervento regionale per l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti svolta da un'impresa industriale) è sostituito dal seguente:

" Articolo 2

(Investimenti ammessi a contributo)

1. È autorizzata la concessione all'impresa " Conner Peripherals Europe SpA " di contributi per le spese sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nel periodo 25 settembre 1991 - 25 settembre 1994.

2. Sono considerati ammissibili a contributo i seguenti investimenti:

a) personale impiegato per la ricerca;

b) attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto utilizzate nella ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il programma di ricerca;

c) materiali per la ricerca;

d) commesse interne;

e) prestazioni di sviluppo tecnologico presso terzi;

f) spese generali di ricerca ".

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, ammontante a complessive lire 13.250 milioni e previsto in lire 2.700 milioni per l'anno 1992, graverà sul capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta SpA per gli interventi della gestione speciale) del bilancio per l'esercizio in corso. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sugli interventi previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1992 relativi a: a) assistenza tecnologica alle imprese industriali (Area sviluppo economico - settore industria - D 4.3.1.)

L. 1.200.000.000

b) Interventi nel settore dell'energia (Area sviluppo economico - settore energia - D. 3)

L. 1.500.000.000

3. Per gli esercizi 1993, 1994 e 1995 l'onere relativo sarà determinato con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "( Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) ".

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

ARTICOLO 7 SUBARTICOLO 1

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate in termini di competenza, le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento "

L. 2.700.000.000

in aumento

Cap. 35620 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta SpA per gli interventi

della gestione speciale "

- Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 art 5 e 9

- Legge regionale 19 giugno 1984, n. 24 - Legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1

- Legge regionale 4 settembre 1991, n. 39

L. 2.700.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.