Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 85 - Testo storico

Legge regionale n. 85 del 30 12 1992

Bollettino ufficiale 30 12 1992 n. 56

Interventi a favore di piccole imprese per la realizzazione di insediamenti industriali.

Art. 1

(Finalità )

1. Con la presente legge, la Regione persegue la finalità di promuovere lo sviluppo delle piccole imprese industriali, attraverso interventi finanziari che favoriscono la realizzazione o l'ampliamento di opifici e delle relative infrastrutture.

Art. 2

(Requisiti delle imprese)

1. Sono ammissibili ai contributi previsti dalla presente legge le imprese, aventi sede legale, fiscale ed operativa in Valle d'Aosta, che rispondono ai seguenti requisiti:

a) numero di dipendenti non inferiore a sedici e non superiorea duecento;

b) capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, non superiore a lire 20 miliardi;

c) partecipazione al capitale sociale da parte di imprese aventi più di cinquecento dipendenti non superiore al 30 percento del capitale medesimo;

d) appartenenza ai settori di attività economica elencati nell'allegato A alla presente legge.

2. Nel caso di ampliamento di opifici, deve essere garantito lo sviluppo produttivo dell'impresa ed un aumento occupazionale pari ad almeno 10 dipendenti.

Art. 3

(Carattere dei contributi)

1. Possono essere concessi, per interventi relativi alla realizzazione o all'ampliamento di opifici e delle relative infrastrutture, inclusi l'acquisto delle aree, gli impianti fissi e le relative infrastrutture, che comportano una spesa complessiva superiore a lire 1200 milioni, contributi in conto capitale nella misura massima del 35 percento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il limite minimo di spesa viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base delle variazioni dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertato dall'istituto nazionale di Statistica ( ISTAT).

2. Le iniziative attuate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire del contributo in conto capitale limitatamente all'importo relativo al valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari.

3. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento. 4. Il contributo di cui al comma 1 non può superare, per ogni iniziativa finanziata, l'importo di lire 1.750 milioni.

Art. 4

(Procedure)

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 5. La Giunta regionale provvede altresì alla revoca dei contributi per la violazione di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, che provvede all'espletamento dell'istruttoria.

3. Le domande sono esaminate valutando, in particolare, le conseguenze occupazionali dei programmi di investimento, l'interesse sociale per l'area di insediamento, le caratteristiche tecnico - produttive dei programmi medesimi, nonché

la redditività dell'iniziativa e la situazione economico-finanziaria dell'impresa richiedente.

4. Il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato può avvalersi, per l'istruttoria delle domande di contributo, anche di tecnici competenti per materia, appositamente nominati con provvedimento della Giunta regionale.

5. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione da allegare alle domande sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.

6. L'impresa richiedente i contributi previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di finanziamento, separatamente dall'azienda, per il periodo di quindici anni.

7. A garanzia dell'impegno di cui al comma 6, le imprese devono prestare fideiussione bancaria pari all'ammontare del contributo concesso, per il periodo di validità dell'impegno. In alternativa o ad integrazione della fideiussione bancaria è ammessa la prestazione di garanzia ipotecaria.

8. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 5

(Commissione tecnico-consultiva)

1. Per l'esame delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge è istituita una Commissione tecnico - consultiva, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, incaricata di fornire il proprio parere alla Giunta regionale.

2. La Commissione è così composta:

a) dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o, in sua assenza, dal dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, con funzioni di presidente della Commissione;

b) da un ingegnere, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'Assessore;

c) da un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, designato dall'Assessore;

d) dal capo del Servizio valutazione e controllo investimenti dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato;

e) da un rappresentante dell'Associazione valdostana industriali. 3. I compiti di segreteria della commissione sono assicurati da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 6

(Alienazione, mutamento di destinazione degli immobili o sostituzione di impianti fissi)

1. Qualora l'impresa beneficiaria del contributo intenda alienare o mutare destinazione degli immobili o impianti fissi finanziati, deve ottenere, tramite apposita istanza, la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione, a restituire l'intero ammontare del contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

2. L'eventuale sostituzione di impianti fissi finanziati ai sensi della presente legge dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 7

(Revoca dei contributi)

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 4, comma 6 comporta la revoca del contributo concesso.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione di cui all'articolo 7, comma 1, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 20.000.000

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati al capitolo 07700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.000 milioni per l'anno 1992, graverà sull'istituendo capitolo 47020 del bilancio per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1992 relativo agli interventi per l'assistenza tecnologica alle imprese industriali (Area sviluppo economico - Interventi settoriali - D

4.3.1.).

3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento "

lire 1.000.000.000

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.28.05

Cap. 47020 (di nuova istituzione)

" Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi opifici

e delle relative infrastrutture.

- Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 85 "

lire 1.000.000.000.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 85

ALLEGATO A

Settori ammissibili a finanziamento (articolo 2, comma 1, lettera d)

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ATTO ALLEGATO

1. Industrie alimentari e delle bevande

2. Industrie tessili

3. Confezione di articoli di vestiario

4. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi mobili

5. Fabbricazione di articoli di carta e di cartine

6. Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

7. Fabbricazione di articoli in materie plastiche

8. Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti

9. Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici

10. Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici

11. Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici

12. Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni

13. Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi

14. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

15. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

16. Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere

17. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi.