Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 84 - Testo storico

Legge regionale n. 84 del 30 12 1992

Bollettino ufficiale 30 12 1992 n. 56

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, recante interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali.

Art. 1

(Aumento di autorizzazione di spesa)

1. La spesa annua per l'applicazione della legge regionale5 marzo 1987, n. 12, recante " Interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazionedi prodotti regionali ", gią aumentata con legge regionale 23 dicembre 1989, n. 85, č ulteriormente aumentata, a decorrere dall'anno 1992, di lire 400 milioni.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 47810 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1992, mediante riduzione di lire 400 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 69020 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, a valere sull'accantonamento di lire 1.000 milioni previsto all'allegato 8 del bilancio stesso, per il provvedimento D. 2.3. " Sviluppo e ammodernamento del sistemaeconomico e produttivo ";

b) per gli anni 1993 e 1994, mediante utilizzo per lire 800 milioni delle risorse iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992- 1994;

c) per gli anni successivi, gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza.

a) in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di intervento "

L. 400.000.000

b) in aumento:

Cap. 47810 " Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei

prodotti regionali - LR 05 marzo 1987, n. 12 - LR 23 dicembre 1989, n. 85

- LR 30 dicembre 1992 n. 84 "

L. 400.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.