Legge regionale 23 dicembre 1992, n. 78 - Testo storico

Legge regionale n. 78 del 23 12 1992

Bollettino ufficiale 29 12 1992 n. 55

Autorizzazione di spesa per servizi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati, progetto "Valle d'Aosta cablata", rete ottica e sistemi televisivi regionali.

Art. 1

(Oggetto e scopo)

1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a effettuare spese per studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi, partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti, servizi, centri di gestione dei servizi, e altre spese necessarie per provvedere, nel rispetto della riserva, delle norme e delle competenze dello Stato e dei sui concessionari, alla promozione, all'organizzazione, alle progettazioni, alla realizzazione e alla gestione del piano di implementazione, strutture e servizi, di cui al vigente Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione( PRIT - COM,) e costituito da sistemi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati, sistemi televisivi regionali, rete ottica regionale e, complessivamente, dal progetto denominato " Valle d'Aosta cablata con fibre ottiche ".

2. La realizzazione e la gestione dei servizi di cui al comma uno, ove del caso e ove richiesto dalla legge, avvengono, a seguito delle competenti autorizzazioni, mediante convenzioni con le società di interesse regionale e altre aventi, secondo le norme e le attribuzioni di legge, la titolarità delle concessioni in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione e servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 2

(Progetto " Valle d'Aosta cablata ")

1. Il progetto " Valle d'Aosta cablata con fibre ottiche " di cui all'articolo 1, consiste essenzialmente:

a) nell'adeguare le strutture e le infrastrutture della Valle d'Aosta al processo evolutivo in atto nella telecomunicazione europea;

b) nel preparare le mentalità e gli operatori, le tecniche e le condizioni di lavoro al processo evolutivo in atto in Europa nel settore delle telecomunicazioni;

c) nel realizzare una rete regionale di infrastrutture di comunicazione in tecnologia avanzata, che consenta l'offerta di servizi innovativi integrati, quale condizione necessaria allo sviluppo dell'intero sistema economico e sociale valdostano;

d) nell'attivare un centro per la gestione e la diffusione di servizi e funzioni in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza pubblica e privata nei vari settori.

Art. 3

(Rete ottica regionale)

1. La rete ottica regionale, di cui all'articolo 1, che costituisce il primo esperimento pilota in Italia ad estensione regionale consente di offrire servizi telematici e videomatici avanzati e di qualificare le strutture economiche, sociali, sanitarie, culturali e turistiche della Valle d'Aosta.

2. La rete ottica è articolata in tre fasi:

a) collegamento in fibra ottica Torino - Aosta Chamonix e Martigny per le connessioni nazionali e internazionali;

b) collegamento graduale dell'asse ottico di fondo valle con i territori comunali della regione;

c) realizzazione del velo ottico della città di Aosta e dei principali comuni.

3. La rete è suddivisa in rete di trasporto, per il collegamento delle centrali locali, e in rete di distribuzione, per i collegamenti tra una determinata centrale locale e gli utenti che ad essa fanno capo.

Art. 4

(Servizi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati)

1. I servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione avanzati di cui all'articolo 1, che costituiscono il Sistema di comunicazione e informazione regionale, riguardano tutti i tipi di servizio vocale, telematico e videomatico e consistono, tra l'altro in:

a) trasmissione dati a bassa, media, alta velocità;

b) videoconferenza e videotelefonia;

c) trasferimento di immagini ad alta risoluzione;

d) videosorveglianza;

e) accesso e interconnessione dei centrali telefonici privati dislocati presso sedi lontane;

f) facsimile digitale ad alta velocità.

2. Fanno parte, tra l'altro, dei servizi il controllo e la videosorveglianza dei trasporti e del traffico nelle strade e autostrade, il rilevamento ambientale e meteorologico, la teledidattica, la telemedicina, il telesoccorso, il videotex regionale per gli utenti dei trasporti, i servizi per le amministrazioni pubbliche, le banche, gli alberghi e poliambulatori, la grande distribuzione, il teleaddestramento, il telelavoro, la trasmissione di immagini e dati, le interconnessioni e condivisione dati.

Art. 5

(Sistemi televisivi regionali)

1. I sistemi televisivi regionali, di cui all'articolo 1, consistono in sistemi di servizi della " RAI, Radiotelevisione italiana " e di altri enti e società in possesso delle concessioni e autorizzazioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato " e del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73 " Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo ".

Art. 6

(Azioni e servizi connessi)

1. Il finanziamento autorizzato delle spese, di cui all'art. 1, concerne le azioni correlate al progetto " Valle d'Aosta cablata " finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) l'istituzione di un asse e di un sistema di interscambio, collegamento e integrazione con i centri e le aree tecnologiche delle regioni e dei Paesi confinanti;

b) l'istituzione di un foro televisivo pubblico di ricezione permanente delle televisioni europee e intercontinentali per scopi informativi, culturali, didattici e, in generale, di comunicazione e di formazione;

c) l'attuazione dei programmi comunitari di telecomunicazioni e di tecnologie dell'informazione;

d) la realizzazione di un progetto - pilota di servizi informativi normalizzati sull'ambiente e sul territorio e di uno sui servizi informativi ai cittadini con accesso telematico distribuito e facilitato da sistemi semplici di interfacciamento e interrogazione, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) l'attuazione del sistema comunitario di sicurezza, informazione e circolazione stradale( INSIS);

f) la realizzazione del piano " Controllo centralizzato del traffico ".

2. Il finanziamento autorizzato delle spese, di cui all'art. 1, concernente anche l'organizzazione e il funzionamento del centro servizi in grado di gestire i sistemi di telecomunicazione e radiodiffusione avanzati e sistemi televisivi, indicati negli articoli 4 e 5, e un sistema radio in isofrequenza per l'ascolto lungo gli assi stradali, coordinando gli apporti e i servizi allo scopo previsti, a mezzo convenzioni, delle società di telecomunicazioni " SIP " e " SIRTI ", della società " RAI - Radiotelevisione italiana ", della società regionale " INVA ", di altri enti pubblici e società interessati alla rete regionale ottica integrata di comunicazione a larga banda e ai servizi innovativi compresi quelli a onda stretta, con la collaborazione operativa del Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta regionale e dell'Ufficio regionale della Protezione civile dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali e con la consulenza del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ".

Art. 7

(Entità delle spese)

1. Ai fini di cui agli articolo 1, 2, 3. 4. 5 e 6; viene stanziata la somma di lire 990 milioni ripartita secondo il piano finanziario seguente:

a) lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992;

b) lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1993;

c) lire 390 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1994.

Art. 8

(Attuazione e organi)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti e gli atti amministrativi e tecnici necessari alle spese per quanto indicato negli art. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi, progetti e consulenze; a predisporre e definire convenzioni e accordi di collaborazione e di programma con enti e società di interesse nazionale, società concessionarie nei settori delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e dei servizi radiotelevisivi e di altre società qualificate per l'esecuzione di infrastrutture, impianti e servizi nelle stesse materie; ad assegnare gli incarichi, le forniture e i lavori relativi, scegliendo la formula di aggiudicazione meglio rispondente all'amministrazione e alle esigenze del settore secondo quanto consentito dalle leggi vigenti in materia di infrastrutture, di impianti e di servizi di telecomunicazione e radiotelevisione nazionali ad uso pubblico e iniziative correlate.

2. Il Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, nell'ambito del quale sono istituite e predisposte le funzioni, attività e strutture del centro di coordinamento servizi di cui al comma due dell'articolo 6 e del Comitato regionale dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 " Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ", provvede, anche in applicazione del Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale, e 15 luglio 1982, n. 32, sulla disciplina del settore dei trasporti), agli adempimenti attuativi delle iniziative e delle azioni di cui alla presente legge, controllandone e dirigendone il corretto svolgimento verso le finalità previste, in rispondenza alle disposizioni delle leggi specifiche e delle direttive comunitarie del settore.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 990 milioni e ripartito secondo il piano finanziario di cui all'articolo 7, grava sul capitolo 67830 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1992 mediante utilizzo della somma di lire 300 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 69000 a valere sull'apposito accantonamento ( cod. B. 2.1.) previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992;

b) per gli anni 1993- 1994, mediante utilizzo, per lire 690 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992- 1994.

3. A decorrere dal 1993 eventuali rimodulazioni delle quote annuali di spesa che si dovessero rendere necessarie saranno apportate con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Autonoma Valle d'Aosta ".

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Parte spesa

a) in diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 300.000.000

b) in aumento:

Cap. 67830, la cui denominazione viene così modificata: " Spese per iniziative, progetti, strutture, impianti e attività gestionali del progetto " Valle d'Aosta cablata " e dei sistemi della televisione, telecomunicazione e radiodiffusione avanzati. Legge regionale 23 dicembre 1992, n. 78 " lire 300.000.000

Art. 11

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.