Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74 - Testo storico

Legge regionale n. 74 del 16 12 1992

Bollettino ufficiale 22 12 1992 n. 54

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1o dicembre 1986, n. 59 "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" in Valle d'Aosta, già modificata dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 58.

Art. 1

1. L'articolo 4 della legge regionale 1o dicembre 1986, n. 59 " Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta ", come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58, è sostituito dal seguente:

" Articolo 4

(Esercizio stabile della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta)

1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio nella regione Valle d'Aosta, ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 20.

2. L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 16.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), e) e g bis)."

Art. 2

1. L'articolo 5 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" Articolo 5

(Esercizio occasionale della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta)

1. I maestri di sci cittadini italiani, in possesso del titolo di maestro di sci ed iscritti all'albo professionale nel luogo di residenza o in quello nel quale esercitano in modo stabile la loro professione, nonché gli stranieri analogamente qualificati nel paese di origine e riconosciuti in Italia come maestri di sci ai sensi della legislazione e dei trattati internazionali vigenti, qualora siano in visita in Valle d'Aosta con i loro clienti, possono insegnare a questi ultimi ed accompagnarli, segnalando preventivamente la propria presenza alla locale scuola di sci; tale attività non deve peraltro eccedere quindici giorni nell'arco della medesima stagione.

2. L'esercizio effettivo della professione di maestro di sci protratto a tempo indeterminato e la ricerca di clienti in Valle d'Aosta sono comunque subordinati all'iscrizione all'albo professionale regionale.

3. L'esercizio occasionale di cui al comma 1 è subordinato all'osservanza delle norme di cui agli articolo 13, 14, 24, 25 e 26".

Art. 3

1. Gli articolo 6, 7 e 8 della lr 59/ 1986 sono abrogati.

Art. 4

1. L'articolo 9 della lr 59/ 1986, come modificato dall'articolo 5 della lr 58/ 1991, è sostituito dal seguente:

" Articolo 9

(Documento di riconoscimento)

1. Il Presidente dell'associazione valdostana maestri di sci, all'atto dell'iscrizione all'albo professionale regionale, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, portante l'indicazione della categoria e delle eventuali specializzazioni, su modelli predisposti dall'Associazione medesima di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte dell'Associazione valdostana maestri di sci.

2. In sede di vidimazione annuale, l'Associazione valdostana maestri di sci verifica l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 12, comma 2. ".

Art. 5

1. L'articolo 10 della Lr 59/ 1986, come modificato dall'articolo 6 della LR 58/ 1991, è sostituito dal seguente:

" Articolo 10

(Categorie di maestri)

1. I maestri di sci, autorizzati all'insegnamento dello sport dello sci, sono suddivisi in:

a) maestri di sci di discipline alpine e loro specializzazioni;

b) maestri di sci di discipline nordiche e loro specializzazioni;

c) istruttori tecnici regionali delle relative discipline e loro specializzazioni.

2. Il certificato di idoneità tecnica, rilasciato dall'Associazione valdostana maestri di sci a chi supera gli esami prescritti, e l'iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci indicano la disciplina e le specializzazioni per le quali sono validi.

3. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le discipline e le specializzazioni per le quali sono iscritti all'albo.

4. L'iscrizione all'albo, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle discipline alpine e di quelle nordiche e delle relative specializzazioni.

5. Gli istruttori tecnici regionali svolgono compiti di istruzione sulle materie tecniche in occasione di corsi di formazione e aggiornamento dei maestri di sci; per le stesse materie essi sono chiamati a far parte delle relative commissioni d'esame; vale anche per essi la destinazione tra discipline alpine e nordiche e loro specializzazioni. ".

Art. 6

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" 3. Nel caso di impossibilità di frequentare uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, il maestro di sci deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo. In tale ipotesi la validità dell'iscrizione è prorogata per un periodo massimo di un anno.".

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" 5. I maestri di sci provenienti da altre regioni da altri Stati della CEE, che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, sono tenuti a frequentare il primo corso di aggiornamento utile, a tale scopo organizzato, successivo all'iscrizione all'albo professionale regionale, "

Art. 7

1. La rubrica del titolo III della lr 59/ 1986 è sostituita dalla seguente:

"(Albo professionale regionale)"

Art. 8

1. L'articolo 15 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" Articolo 15

(Istituzione dell'albo professionale regionale)

1. È istituito, presso l'Associazione valdostana maestri di sci. l'albo professionale regionale dei maestri di sci della Valle d'Aosta, al quale sono iscritti tutti i titolari di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci, con le rispettive qualifiche, come individuate dall'articolo 10, comma 1.

2. I maestri di sci cittadini italiani o di uno Stato appartenente alla CEE non residenti in Valle d'Aosta, che intendono svolgere stabilmente la professione in Valle d'Aosta, vengono iscritti, su loro richiesta e qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, in apposita sezione separata dell'albo professionale regionale.

3. L'Associazione valdostana maestri di sci conserva l'albo professionale regionale dei maestri di sci e ne cura l'aggiornamento.".

Art. 9

1. La rubrica dell'articolo 16 della lr 59/ 1986 è sostituita dalla seguente:

"(Iscrizione all'albo professionale regionale ".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" 1. Sono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, rivolgono apposita domanda all'Associazione valdostana maestri di sci, e sono in possesso dei seguenti requisiti: ". 3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 59/ 1991, è sostituita dalla seguente:

" d) aver conseguito l'idoneità all'insegnamento dello sport dello sci di cui all'articolo 28 o essere in possesso di licenza o autorizzazione rilasciata ai sensi di normative vigenti in altre regioni o riconosciuta equipollente ai sensi della legislazione e degli accordi nazionali vigenti;".

4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 59/ 1986, come introdotta dall'articolo 8 della lr 58/ 1991, è aggiunta la seguente

" g bis) idoneità psico - fisica attestata da certificato rilasciato dall'Unità sanitaria locale del comune di residenza.".

Art. 10

1. L'articolo 17 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" Articolo 17

(Cancellazione dall'albo professionale regionale)

1. I maestri di sci in possesso dei requisiti di idoneità tecnica che hanno perso uno dei requisiti previsti dall'articolo 16, sono cancellati dall'albo professionale regionale; nel caso di perdita dei requisiti di cui alle lettere g) e g bis) del medesimo articolo, nonché nel caso di cessata attività per anzianità, gli stessi possono però, su loro richiesta, essere iscritti in separata sezione dell'albo, senza diritto all'esercizio della professione. ".

Art. 11

1. L'articolo 19 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Componenti della scuola di sci)

1. Possono far parte di una scuola di sci i maestri iscritti all'albo professionale regionale.".

Art. 12

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" 3. Oltre ai maestri effettivi, le scuole di sci possono avvalersi dell'opera di maestri saltuari, con ciò intendendosi maestri in regola con l'iscrizione all'albo professionale regionale, ma non impegnati a prestare la loro attività per l'intero periodo di esercizio della scuola. ".

Art. 13

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 59/ 1986, come modificata dall'articolo 10 della lr 58/ 1991, è sostituita dalla seguente:

" a) chiunque eserciti l'attività di maestro di sci essendo sprovvisto della relativa iscrizione all'albo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.200.000; ".

Art. 14

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" 3. Hanno diritto di far parte dell'Associazione valdostana maestri di sci, con piena parità di diritti e doveri, tutti i maestri di sci residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta, iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci.".

Art. 15

Il comma 1 dell'articolo 28 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" 1. L'Associazione valdostana maestri di sci è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti altrove demandati ai collegi regionali di cui all'art. 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81 " Legge - quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina "; l'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico - professionale dei maestri di sci esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di essi e di contribuire alla migliore organizzazione della professione. "

Art. 16

1. L'articolo 30 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" Articolo 30

(Validità dell'idoneità all'insegnamento)

1. L'idoneità all'insegnamento delle discipline dello sci conseguita secondo le norme precedentemente vigenti è considerata titolo valido e sufficiente per l'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci.".

Art. 17

1. L'articolo 31 della lr 59/ 1986 è sostituito dal seguente:

" Articolo 31

(Categorie di maestri di sci)

1. L'Associazione valdostana maestri di sci organizza, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a), corsi di esami di perfezionamento riservati ai maestri di sci attualmente qualificati di terzo e secondo grado; coloro i quali non hanno superato l'esame finale rimangono iscritti nell'albo professionale regionale con l'indicazione del loro grado attuale; essi sono tuttavia tenuti, pena il mancato rinnovo dell'iscrizioni all'albo professionale, a frequentare annualmente un corso di aggiornamento fino al compimento del sessantesimo anno di età.".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.