Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 16 12 1992

Bollettino ufficiale 22 12 1992 n. 54

Modificazione della legge regionale 30 dicembre 1982, n 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione), già modificata dalle leggi regionali 3 maggio 1983, n. 22, 13 agosto 1984, n. 40 e 8 agosto 1985, n. 67.

Art. 1

1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione), già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 67, è aumentato a Lire 300 milioni.

Art. 2

1. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3), della lr 101/ 1982, già modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della lr 67/ 1985, è aumentato a Lire 300 milioni.

Art. 3

1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1992 si provvede con le disponibilità finanziarie giacenti presso la " FINAOSTA SpA " e già erogate alla medesima società, ai sensi della l.r. 101/ 1982.

2. A decorrere dal 1993, alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della lr 101/ 1982, si provvederà ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.