Legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 - Testo vigente

Legge regionale 1 dicembre 1992, n. 68

Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard.

(B.U. 9 dicembre 1992, n. 52).

Art. 1

(Finalità).

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in previsione del restauro e riutilizzo del forte di Bard, promuove il recupero ed il restauro del sottostante borgo al fine di evitare il degrado e la dispersione del suo importante patrimonio storico architettonico. La presente legge disciplina l'erogazione di fondi destinati a:

a) acquisire, da parte dell'Amministrazione comunale, immobili di proprietà privata da recuperare ad una fruibilità non esclusivamente pubblica;

b) concorrere nelle spese di restauro e recupero di immobili di proprietà privata e pubblica;

c) promuovere, finanziare e realizzare interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica.

Art. 2

1. Il Consiglio regionale fissa annualmente, con la legge di bilancio, i fondi per tali interventi, ripartendoli tra i diversi settori di destinazione, sulla base di una relazione annuale, predisposta dai competenti uffici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, che illustrerà le varie richieste.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può trasferire i fondi non utilizzati per carenze di richieste, da un settore all'altro, tenuto conto delle domande pervenute entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 3

1. L'Amministrazione comunale può beneficiare, per l'acquisizione di immobili di proprietà privata, di un contributo, stabilito nella misura massima del 90 percento del valore dell'immobile, presentando apposita domanda all'Assessore al turismo, sport e beni culturali, corredata da:

a) relazione previsionale programmatica del Comune;

b) deliberazione del Consiglio comunale concernente l'autorizzazione al Sindaco a presentare la richiesta di finanziamento;

c) relazione tecnico - illustrativa del bene da acquistare;

d) ipotesi di destinazione finale dell'immobile;

e) relazione tecnica di stima asseverata al Tribunale di Aosta;

f) disponibilità del proprietario alla vendita secondo il prezzo di stima.

2. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte del competente ufficio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, delibera la concessione del contributo.

3. La liquidazione dei contributi sarà effettuata in unica soluzione alla stipulazione di regolare atto notarile di compravendita e purché risultino rispettate le condizioni generali di acquisto, risultanti dalla domanda di contributo.

Art. 4

1. I proprietari degli immobili situati all'interno del borgo di Bard, come delimitato nella planimetria di cui all'allegato A, possono beneficiare di contributi a fondo perduto, in misura pari:

a) al 60 per cento delle spese di progettazione;

b) al 15 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi di restauro e recupero volti ad assicurare la stabilità e la conservazione dell'edificio oggetto di intervento e di tutti gli elementi rilevanti sotto il profilo dell'interesse artistico, storico e ambientale dell'edificio medesimo. La spesa ammissibile è determinata sulla base di un computo metrico-estimativo analitico, escluse le spese relative agli impianti tecnici (1).

2. Per gli interventi dove è già formalizzata una convenzione per la ricomposizione di minime unità immobiliari autonome, l'ammontare del contributo a fondo perso di cui al comma precedente è stabilito nella misura del 25 percento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte del competente ufficio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, delibera la concessione del contributo.

Art. 5

1. L'Amministrazione regionale attiva, finanzia e realizza, tramite la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, alcuni interventi pilota all'interno del borgo.

2. I lavori devono riguardare esclusivamente interventi di tipo statico, conservativo e protettivo con l'esclusione quindi dei pavimenti, delle imbiancature, dei servizi igienico sanitari e impianti tecnologici.

3. La scelta degli immobili oggetto dell'intervento, effettuata di concerto con l'Amministrazione comunale, è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali; la realizzazione degli interventi è effettuata a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, previa deliberazione della Giunta regionale (2).

Art. 5bis

(Cumulo delle agevolazioni) (3)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per le stesse iniziative purché non siano erogate nella forma del contributo in conto capitale.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1992 in complessive lire 500.000.000, viene così suddiviso:

a) acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale di immobili di proprietà privata: lire 100.000.000;

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili di proprietà privata (contributo a fondo perso): lire 100.000.000;

c) promozione e realizzazione di interventi pilota: lire 300.000.000.

2. L'onere di cui al comma uno graverà sull'istituendo capitolo n. 65945 "Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio storico - edilizio del borgo di Bard", del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

3. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento previsto al capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio, concernente " Restauro forte di Bard "( cod. C. 2.7.)

4. A decorrere dall'anno 1993, gli oneri saranno determinati con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 7

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 500.000.000

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.4.09.

codificazione: 2.1.2.4.2.3.6.6.09.

Cap. 65945 (di nuova istituzione)

" Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio storico - edilizio del borgo di Bard ".

Legge regionale 1 dicembre 1992, n. 68 " Lire 500.000.000

(1) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. Tutti i proprietari degli immobili situati all'interno del solo borgo di Bard, definito nella planimetria di cui all'allegato A alla presente legge, per i lavori di cui alla lettera b) del comma uno dell'articolo 1 della presente legge, oltre a poter accedere alle provvidenze di cui al Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni, possono beneficiare dell'erogazione di contributi a fondo perso, pari al 15 percento della spesa ritenuta ammissibile per l'erogazione delle provvidenze sopracitate e al 60 percento delle spese di progettazione.".

(2) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 2, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 5 recitava:

"3. La scelta degli immobili, oggetto dell'intervento sarà effettuato di concerto con l'Amministrazione comunale, verrà approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali previo parere della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali; la realizzazione degli interventi sarà effettuata a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, previa autorizzazione e finanziamento da parte della Giunta regionale.".

(3) Articolo inserito dall'art. 24, comma 3, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.