Legge regionale 4 novembre 1992, n. 58 - Testo storico
Legge regionale n. 58 del 04 11 1992
Bollettino ufficiale 10 11 1992 n. 48
Rifinanziamento della legge regionale 16 agosto 1982, n 37, così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, concernente norme per lo smaltimento dei rifiuti.
1. Per l'applicazione della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000, limitatamente all'anno 1992.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 58560 " Contributi ai Comuni ed all'Associazione dei Comuni per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani " del bilancio
di previsione per l'anno 1992.
2. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (fondo globale per spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso (punto C. 2.2.3).
1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni termini di competenza:
parte spesa
in diminuzione
Cap. 69020 " fondo globale per il finanziamento di spese
di investimento " L. 800.000.000
in aumento
Cap. 58560 " Contributi ai comuni ed all'Associazione dei comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, al trasporto e costituzione
delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "
LR 4 novembre 1992, n. 58 L. 800.000.000
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.