Legge regionale 4 novembre 1992, n. 58 - Testo storico

Legge regionale n. 58 del 04 11 1992

Bollettino ufficiale 10 11 1992 n. 48

Rifinanziamento della legge regionale 16 agosto 1982, n 37, così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, concernente norme per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000, limitatamente all'anno 1992.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 58560 " Contributi ai Comuni ed all'Associazione dei Comuni per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani " del bilancio

di previsione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (fondo globale per spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso (punto C. 2.2.3).

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni termini di competenza:

parte spesa

in diminuzione

Cap. 69020 " fondo globale per il finanziamento di spese

di investimento " L. 800.000.000

in aumento

Cap. 58560 " Contributi ai comuni ed all'Associazione dei comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, al trasporto e costituzione

delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "

LR 16 agosto 1982, n. 37

LR 16 giugno 1988, n. 44

LR 21 agosto 1990, n. 60

LR 4 novembre 1992, n. 58 L. 800.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.