Legge regionale 27 agosto 1992, n. 57 - Testo storico

Legge regionale n. 57 del 27 08 1992

Bollettino ufficiale 8 9 1992 n. 39

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 1

Approvazione rendiconto generale: situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale

1. Il rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1991 è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA

- Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1990 L. 330.522.555.980

- Riscossioni nell'esercizio 1991 L. 1.398.000.461.828

Totale delle riscossioni L. 1.728.523.017.808

- pagamenti nell'esercizio 1991 L. 1.508.570.315.411

Fondo cassa al 31 dicembre 1991 L. 219.952.702.397

SITUAZIONE FINANZIARIA

- Fondo cassa al 31 dicembre 1991 L. 219.952.702.397

- Residui attivi al 31 dicembre 1991 L. 527.802.128.183

Totale dell'attivo al 31 dicembre 1991 747.754.830.580

- Residui passivi al 31 dicembre 1991 L. 697.094.824.177

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1991 L. 50.660.006.403

SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1990 L. 519.254.627.483

- Variazioni attive nell'esercizio 1991 L. 2.230.592.949.657

in aumento dell'attivo L. 1.828.152.825.654

in diminuzione del passivo L. 402.440.124.003

Totale L. 2.749.847.577.140

- Variazioni passive nell'esercizio 1991 L. 2.228.480.921.818

in diminuzione dell'attivo L. 1.661.616.137.757

in aumento del passivo L. 566.864.784.061

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1991 L. 521.366.655.322

Art. 2

Gestione di competenza: entrate

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensione di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1991 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in L. 1.632.686.910.771 delle quali

- Riscosse L. 1.318.186.029.748

- Rimaste da riscuotere L. 314.500.881.023

Art. 3

Gestione di competenza: spese

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1991 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte ed approvate in L. 1.743.210.118.843 delle quali

- Pagate L. 1.222.089.062.060

- Rimaste da pagare L. 521.121.056.783

Art. 4

Gestione di competenza: riassunto entrate e spese

1. È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1991:

- Entrate L. 1.632.686.910.771

- Spese L. 1.743.210.118.843

Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1991 L. 110.523.208.072

Art. 5

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991 sono riassunti ed approvati in complessive L. 527.802.128.183 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizio precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1991 L. 293.323.407.240

- Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi precedenti L. 207.728.000

Differenza L. 293.115.679.240

- Residui attivi riscossi L. 79.814.432.080

- Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere al 31- 12- 1991 L. 213.301.247.160

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1991 (articolo 2) L. 314.500.881.023

Totale residui attivi al 31- 12- 1991 L. 527.802.128.183

Art. 6

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991 sono riassunti ed approvati in complessive L. 697.094.824.177 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1991 L. 524.054.962.770

- Residui passivi pagati L. 286.481.253.351

Differenza L. 237.573.709.419

- Residui passivi degli esercizi precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi L. 61.599.942.025

- Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 21- 12- 1991 L. 175.973.767.394

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1991 (articolo 3) L. 521.121.056.783

Totale residui passivi al 31- 12- 1991 L. 697.094.824.177

Art. 7

Situazione finanziaria

1. È accertato ed approvato nell'ammontare di L. 50.660.006.403 l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991, risultante come segue: Variazioni migliorative

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1990 L. 99.791.000.450

- Miglioramento della gestione dei residui passivi L. 61.599.942.025

Variazioni peggiorative

- Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4)

L. 110.523.208.072

- Peggioramento della gestione dei residui attivi

L. 207.728.000

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1991

L. 50.660.006.403

Art. 8

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1991 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

ATTIVO L. 1.336.980.109.147

Beni immobili L. 213.851.611.147

Beni mobili L. 56.608.358.017

Crediti diversi L. 846.567.437.586 Fondo cassa L. 219.952.702.397

PASSIVO L. 815.613.453.825

Mutui passivi L. 10.079.684.482

Debiti diversi L. 805.533.769.343

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1991 L. 521.366.655.322

Art. 9

Convalida prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste e dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi

1. Ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono convalidati i prelievi di complessive Lire 7.907.885.585 (settemiliardi novecentosettemilioni ottocentoottantacinquemilacinquecentoottantacinque) dal capitolo 67620 " Fondo di riserva per le spese impreviste ", come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 559 in data 25 gennaio 1991

n. 562 in data 25 gennaio 1991

n. 1005 in data 1o febbraio 1991

n. 1162 in data 8 febbraio 1991

n. 1493 in data 15 febbraio 1991

n. 1613 in data 15 febbraio 1991

n. 1691 in data 22 febbraio 1991

n. 1867 in data 22 febbraio 1991

n. 2480 in data 15 marzo 1991

n. 2725 in data 15 marzo 1991

n. 2988 in data 22 marzo 1991

n. 3552 in data 12 aprile 1991

n. 4009 in data 26 aprile 1991

n. 4012 in data 26 aprile 1991

n. 4231 in data 3 maggio 1991

n. 4472 in data 10 maggio 1991

n. 4519 in data 10 maggio 1991

n. 4628 in data 17 maggio 1991

n. 4915 in data 24 maggio 1991

n. 5100 in data 31 maggio 1991

n. 5654 in data 14 giugno 1991

n. 5855 in data 21 giugno 1991

n. 6057 in data 28 giugno 1991

n. 6063 in data 28 giugno 1991

n. 6225 in data 5 luglio 1991

n. 6608 in data 19 luglio 1991

n. 6632 in data 19 luglio 1991

n. 6833 in data 25 luglio 1991

n. 7065 in data 2 agosto 1991

n. 7258 in data 9 agosto 1991

n. 7538 in data 23 agosto 1991

n. 7841 in data 30 agosto 1991

n. 8164 in data 6 settembre 1991

n. 8329 in data 13 settembre 1991

n. 8639 in data 20 settembre 1991

n. 9177 in data 4 ottobre 1991

n. 9410 in data 11 ottobre 1991

n. 9707 in data 18 ottobre 1991

n. 10118 in data 26 ottobre 1991

n. 10150 in data 4 novembre 1991

n. 10545 in data 8 novembre 1991

n. 10990 in data 22 novembre 1991

n. 11274 in data 30 novembre 1991

n. 11492 in data 9 dicembre 1991

n. 11956 in data 16 dicembre 1991

n. 11986 in data 16 dicembre 1991

n. 12250 in data 23 dicembre 1991

n. 12563 in data 31 dicembre 1991

2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive L 1.109.468.830 (unmiliandocentoventinovemilioniquattrocentosessantottomila ottocentotrenta) dal capitolo 37960 " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche - Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 ", come dai sottoindicati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 6059 in data 28 giugno 1991

n. 6408 in data 12 luglio 1991

n. 7540 in data 23 agosto 1991

n. 8167 in data 6 settembre 1991

n. 8641 in data 20 settembre 1991

n. 9408 in data 11 ottobre 1991

n. 11275 in data 30 novembre 1991

n. 11980 in data 6 dicembre 1991

Art. 10

Accertamenti sui capitoli di contabilità speciali

1. Sono approvati i seguenti accertamenti finali:

a) lire 2.535.486.705 sul capitolo n. 13100 " Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari - LR 2 febbraio 1968, n. 1 - LR 21 giugno 1977, n. 45 - LR 16 giugno 1978, n. 31 - LR 21 luglio 1980, n. 31 " della parte Entrata e sul corrispondente capitolo 70540 della parte Spesa;

b) lire 2.583.850 sul capitolo n. 13400 " Gestione fondi borse di studio Ollietti, Plassier e Vitale " della parte Entrata e sul corrispondente capitolo n. 70640 della parte Spesa.

Art. 11

Disposizioni relative a limiti di impegno

1. Le annualità o le quote di annualità relative a limiti di impegno, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, costituiscono economie di spesa e saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l'importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Art. 12

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 1991 costituiscono economie di spesa e saranno reiscritti sul bilancio di previsione dell'esercizio 1992 con la legge di assestamento del bilancio stesso.

Art. 13

Slittamenti di Entrate e relative spese

1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per la realizzazione di strutture turistiche ricettive prevista dalla Legge regionale 5 settembre 1991, n. 56, e la relativa iscrizione di spesa, vengono slittate all'esercizio finanziario 1992.

2. All'iscrizione delle relative poste di bilancio di provvederà in sede di provvedimento di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

Art. 14

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Tabelle di cui agli artt. 11 e 12.