Legge regionale 24 agosto 1992, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 24 08 1992

Bollettino ufficiale 1 9 1992 n. 38

Modificazione della legge regionale 28 giugno 1991, n 20, concernente: "Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica".

Art. 1

1. La lettera f) del comma uno dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), è così modificata:

" f) la nomina dei componenti di designazione regionale facenti parte dell'organo di amministrazione e di quello di revisione dovrà avvenire con delibera del Consiglio regionale, con voto che garantisca la presenza di designazioni della minoranza; tutte le persone designate dalla Regione dovranno avere i seguenti requisiti:

1) per l'organo di amministrazione è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) almeno tre anni di esperienza in associazioni o enti operanti nel campo della promozione turistica;

c) documentata collaborazione con società, riviste, centri o istituti operanti nel campo della promozione turistica o della formazione di personale addetto al settore turistico;

2) per l'organo di revisione è richiesto il seguente requisito: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti; o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti. "

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.