Legge regionale 24 agosto 1992, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 24 08 1992

Bollettino ufficiale 1 9 1992 n. 38

Modificazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 concernente: "Sottoscrizione di capitale azionario di societą di funivie e seggiovie locali e di altre societą aventi per fine iniziative di interesse turistico locale".

Art. 1

1. Dopo il comma uno dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 (Sottoscrizione di capitale azionario di societą di funivie e seggiovie locali e di altre societą aventi per fine iniziative di interesse turistico locale) č aggiunto il seguente comma due:

" I rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione e nei Collegi dei revisori dei conti nelle societą di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei requisiti indicati per ogni organo:

a) per il Consiglio di amministrazione:

1) titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;

2) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una societą di trasporto a fune;

b) per il Collegio dei revisori dei conti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dottori commercialisti ".

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.