Legge regionale 19 agosto 1992, n. 44 - Testo storico

Legge regionale n. 44 del 19 08 1992

Bollettino ufficiale 25 8 1992 n. 37

Modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, concernente "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani".

Art. 1

(Finalità )

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, recante interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani, è così sostituita:

" b) la costruzione o l’acquisto, comprese le opere di ristrutturazione, di recupero funzionale o di ampliamento, di fabbricati destinati all’attività di imprese artigiane ".

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Il maggiore onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, previsto in L. 1.000.000.000 per l’anno 1992, graverà sul capitolo 47500 del bilancio per l’anno in corso.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 - Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento, a valere sulla residua disponibilità dell’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1992 concernente " Interventi per favorire l’installazione negli stabilimenti industriali di impianti anti - inquinamento ambientale (Codice C. 1.3.) ".

3. A decorrere dall’anno 1993 gli oneri per l’applicazione dell’articolo 4, comma uno e due, della legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, sono determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in diminuzione

Capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " Lire 1.000.000.000

In aumento

Capitolo 47500 la cui denominazione viene così modificata " Contributi a consorzi e a società consortili per la costruzione, l’acquisto, il recupero funzionale o l’ampliamento di fabbricati destinati all’attività di imprese artigiane

" Lr 24 gennaio 1989, n. 9, articolo 4, comma secondo

Lr 19 agosto 1992, n. 44 Lire 1.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quelli della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.