Legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 19 08 1992

Bollettino ufficiale 25 8 1992 n. 37

Interventi finanziari della Regione per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d’Aosta concede contributi alle istituzioni private ed agli enti morali che gestiscono case di riposo per anziani e inabili operanti in Valle d’Aosta e regolarmente funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Convenzioni)

1. Per poter richiedere i contributi, i soggetti di cui all’articolo 1 devono stipulare con la Regione Valle d’Aosta convenzioni, approvate dal Consiglio regionale, nelle quali si prevede:

a) l’adozione di adeguati modelli assistenziali;

b) l’indicazione delle modalità di ammissione e di dimissione degli ospiti;

c) l’indicazione del contratto con cui è regolamentato il rapporto di lavoro del personale dipendente;

d) le forme di partecipazione alle spese di ospitalità da parte degli assistiti e loro familiari;

e) le forme di partecipazione e di controllo da parte dell’Amministrazione regionale.

Art. 3

(Tipologia dei contributi e presentazione delle domande)

1. I contributi riguardano sia le spese di gestione sia quelle in conto capitale per l’adeguamento delle attrezzature, nonché per la costruzione, la ristrutturazione o l’adeguamento degli immobili.

2. Le domande di contributo sono presentate al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale e sono sottoscritte dal rappresentante pro tempore a ciò debitamente autorizzato.

Art. 4

(Disciplina della concessione dei contributi per le spese di gestione)

1. I contributi per le spese di gestione annuale sono concessi, sulla base delle convenzioni stipulate con le case di riposo, previa presentazione di regolari bilanci preventivi e salvo conguagli da determinarsi dietro presentazione di regolari bilanci consuntivi.

2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma uno sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello a cui i contributi si riferiscono e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) bilancio preventivo;

b) relazione del consiglio di amministrazione.

3. L’Ispettorato per l’attuazione dei piani e programmi regionali per l’assistenza e i servizi sociali del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali è responsabile del procedimento e si avvale, per l’istruttoria, della collaborazione dell’Ufficio economico finanziario dello stesso Servizio.

4. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione delle domande di contributo è adottato dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

5. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui i contributi si riferiscono, i beneficiari sono tenuti a presentare il bilancio consuntivo ai fini della determinazione, da parte della Giunta regionale, dei conguagli di cui al comma uno.

Art. 5

(Disciplina della concessione dei contributi in conto capitale per l’adeguamento delle attrezzature)

1. I contributi in conto capitale per le spese relative all’adeguamento delle attrezzature possono essere concessi, su presentazione di apposita domanda corredata di preventivi di spesa di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda stessa, nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. L’intervento della Regione è limitato al finanziamento delle attrezzature indispensabili per un’adeguata assistenza degli ospiti.

3. L’Ispettorato per l’attuazione dei piani e programmi regionali per l’assistenza e i servizi sociali è responsabile del procedimento; la Giunta regionale provvede ad adottare il provvedimento di accoglimento o reiezione delle domande di contributo entro novanta giorni dalla presentazione di queste ultime.

4. La liquidazione del contributo avviene previa presentazione di regolare documentazione della spesa sostenuta.

Art. 6

(Disciplina della concessione di contributi per la costruzione, la ristrutturazione o l’adeguamento degli immobili)

1. I contributi per la costruzione, la ristrutturazione o l’adeguamento degli immobili possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; nella tipologia delle spese ammissibili rientrano anche quelle relative alla progettazione degli interventi e all’acquisizione dell’area.

2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma uno devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello a cui i contributi si riferiscono, corredate dalla seguente documentazione;

a) progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati e della stima del costo dell’opera;

b) concessione edilizia;

c) atto comprovante la proprietà o la disponibilità almeno ventennale dell’area su cui sorgerà l’immobile e/ o del fabbricato;

d) indicazione dimostrativa dei mezzi finanziari con i quali i richiedenti intendono far fronte alla quota di spesa a loro carico;

e) convenzione con la Regione.

3. L’Ufficio progetti e lavori del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali è responsabile del procedimento; la Giunta regionale provvede ad adottare il provvedimento di accoglimento o di reiezione delle domande entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

4. I contributi sono liquidati con successive deliberazioni della Giunta regionale, secondo le modalità sottoelencate:

a) 20 per cento su presentazione della dichiarazione di inizio lavori rilasciata dal direttore dei lavori e della relativa documentazione di spesa;

b) 50 per cento alla presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori, corredato dal progetto esecutivo dell’intervento e relativa documentazione di spesa;

c) 20 per cento su presentazione del secondo stato di avanzamento dei lavori corredato della relativa documentazione di spesa;

d) 10 per cento su presentazione del certificato di abitabilità e/ o agibilità dell’immobile, nel caso di nuove costruzioni e della dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal direttore dei lavori negli altri casi, nonché della relativa documentazione di spesa.

5. Tutta la documentazione da presentare ai sensi dei commi due e quattro deve essere prodotta in originale o in copia conforme.

Art. 7

(Verifiche e collaudi)

1. La Regione Valle d’Aosta può far effettuare, in qualsiasi momento, da propri tecnici o da tecnici appositamente incaricati dall’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, con spese a carico del richiedente ed ammissibili a contributo, verifiche o collaudi delle opere o di parte di esse allo scopo di accertarne la perfetta funzionalità, lo stato di manutenzione ed il rispetto della destinazione.

Art. 8

(Vincoli)

1. Le opere e le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge non devono essere destinate ad altro uso per un periodo di venti anni decorrenti dall’ultimo contributo percepito.

2. L’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale esercita la necessaria vigilanza.

3. I beneficiari che contravvengono a quanto stabilito dal comma uno devono restituire i contributi ricevuti maggiorati degli interessi legali computati per tutto il periodo durante il quale hanno beneficiato delle provvidenze.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Le convenzioni esistenti, che regolano i rapporti fra la Regione Valle d’Aosta e i soggetti di cui all’articolo 1, continuano a spiegare i loro effetti sino alla fine dell’anno di entrata in vigore della presente legge e possono essere finanziate con i fondi in essa previsti.

2. Per l’anno 1992, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui al comma due dell’articolo 4 e al comma due dell’articolo 6 sono fissati al 30 settembre.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’applicazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 4.600.000.000, che grava per lire 3.600.000.000 sul capitolo 61700 e per lire 1.000.000.000 sul capitolo 61720 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

2. alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede:

a) quanto a lire 3.600.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (Tutela, assistenza e promozione sociale - Interventi per gestione case di riposo - E. 6.);

b) quanto a lire 150.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (Tutela, assistenza e promozione sociale - Adeguamento attrezzature case di riposo convenzionate - E. 8.);

c) quanto a lire 850.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 58480 " Contributi ai Comuni nelle spese di investimento per gli asili nido " del bilancio di previsione della regione per l’anno 1992. 3. A decorrere dall’anno 1993 gli oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta. "

3. A decorrere dall’anno 1993 gli oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta. "

Art. 11

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

- capitolo 58480 " Contributi ai Comuni nelle spese di investimento per gli asili nido " competenza lire 850.000.000 cassa lire 850.000.000

- capitolo 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " competenza lire 3.600.000.000

- capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " competenza lire 150.000.000 cassa lire 150.000.000

- capitolo 69440 " Fondo di riserva di cassa " cassa lire 3.600.000.000

totale in diminuzione:

competenza lire 4.600.000.000

cassa lire 4.600.000.000

b) in aumento, sia in termini di competenza che di cassa:

- capitolo 61700 che assume la denominazione " Contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili. Legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 " lire 3.600.000.000

- capitolo 61720 che assume la denominazione " Contributi nelle spese per l’adeguamento delle attrezzature, nonché per la costruzione, la ristrutturazione e l’adeguamento degli immobili sedi di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili Legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 " lire 1.000.000.000

totale in aumento, sia in termini di competenza che di cassa lire 4.600.000.000

Art. 12

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.