Legge regionale 10 agosto 1992, n. 39 - Testo storico

Legge regionale n. 39 del 10 08 1992

Bollettino ufficiale 18 8 1992 n. 36

Contributi ad associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d’Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e servizi sociali.

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi annui a sostegno dell’attività svolta dalle associazioni di volontariato operanti in Valle d’Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e dei servizi sociali.

2. Per associazioni di volontariato operanti in Valle d’Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e dei servizi sociali si intendono:

a) le associazioni di volontariato operanti nei settori della sanità, dell’assistenza sociale e dei servizi sociali riconosciute ai sensi degli art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta;

b) le associazioni di volontariato operanti nei settori indicati alla lettera a), riconosciute idonee ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 (Associazioni di volontariato nel settore socio - sanitario);

c) le sezioni regionali delle seguenti associazioni nazionali di categoria:

1) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi civili;

2) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;

3) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro;

4) Associazione nazionale vittime civili di guerra;

5) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;

6) Unione italiana ciechi;

7) Unione nazionale mutilati per servizio;

8) Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie;

9) Associazione italiana donatori d’organi;

10) Associazione valdostana famiglie portatori di handicap;

11) Associazione valdostana paraplegici;

12) Lega italiana per la lotta contro i tumori

13) Associazione italiana sclerosi multipla;

d) altre sezioni regionali di associazioni nazionali di categoria individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi concernenti le persone handicappate di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali).

Art. 2

1. Per la concessione dei contributi regionali, le associazioni indicate all’articolo 1 presentano domanda, entro il 30 giugno di ogni anno, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale, che ne cura l’istruttoria.

Art. 3

1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni avviene sulla base di un sistema a punteggio.

2. Ogni associazione riceve un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) esistenza della sede:

1) di proprietà dell’associazione o a disposizione senza oneri di locazione: punti 1500;

2) in locazione: punti 2000;

b) per personale dipendente: punti 1000;

c) per ogni associato (sino ad un massimo di 500 punti): punti 1.

3. L’importo del contributo da assegnare ad ogni singola associazione è calcolato dividendo l’importo del finanziamento annuo erogabile per il totale complessivo dei punteggi ottenuti dalle associazioni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione.

Art. 4

1. I contributi sono erogati alle singole associazioni sulla base del punteggio cumulato dalle associazioni medesime nell’anno precedente la presentazione delle domande e sono subordinati alla presentazione del bilancio preventivo relativo all’anno al quale si riferiscono, al consuntivo dell’anno precedente, accompagnati da relazioni riguardanti le attività svolte nell’anno precedente e da svolgere nell’anno a venire.

2. A partire dall’anno successivo a quello a cui si riferisce il primo contributo, l’associazione deve dimostrare dettagliatamente l’utilizzazione del fondo assegnato.

3. È fatto obbligo alle associazioni di impiegare i contributi ricevuti per attività da svolgersi in sede regionale.

4. I contributi regionali non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.

Art. 5

1. Per l’applicazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 120.000.000.

2. L’onere di cui al comma uno graverà sul capitolo 61260 " Contributi a favore di associazioni di categoria e di volontariato operante in Valle d’Aosta " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (Area di intervento settoriale - Tutela, assistenza e promozione sociale - E. 5.).

4. A decorrere dal 1993 l’onere della presente legge sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 6

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti Lire 120.000.000;

b) in aumento

cap. 61260 " Contributi a favore di associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d’Aosta lire 120.000.000.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.