Legge regionale 24 giugno 1992, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 24 06 1992

Bollettino ufficiale 7 7 1992 n. 30

Finanziamento degli interventi necessari a garantire il regolare funzionamento del collegamento funiviario Aosta-Pila

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare tutti gli interventi necessari a garantire il regolare funzionamento del collegamento funiviario Aosta - Pila

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi e a procedere agli adempimenti tecnici necessari all’attuazione degli interventi indicati al comma uno.

3. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in lire 1 miliardo, graverà sul capitolo 65550 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1992.

4. Alla copertura dell’onere di cui al comma tre si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1992 a valere sull’apposito accantonamento iscritto all’allegato n. 8 del bilancio stesso( cod. B. 1.7.).

5. A decorrere dal 1993 alla determinazione degli eventuali oneri si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 2

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 1.000.000.000

in aumento

Cap. 65500 la cui denominazione viene così modificata: " Spese per garantire il regolare funzionamento del collegamento Aosta - Pila " lire 1.000.000.000

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.