Legge regionale 24 giugno 1992, n. 35 - Testo vigente
Legge regionale 24 giugno 1992, n. 35
Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua pubblica (*).
(B.U. 7 luglio 1992, n. 30).
1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe quindicennali concesse con le leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67, č ulteriormente prorogata di quindici anni.
1. Rimangono ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalitą, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67.
(*) Si veda l'art. 23 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4 per un'ulteriore proroga.