Legge regionale 24 giugno 1992, n. 35 - Testo vigente

Legge regionale 24 giugno 1992, n. 35

Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua pubblica (*).

(B.U. 7 luglio 1992, n. 30).

Art. 1.

1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe quindicennali concesse con le leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67, č ulteriormente prorogata di quindici anni.

Art. 2.

1. Rimangono ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalitą, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67.

(*) Si veda l'art. 23 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4 per un'ulteriore proroga.