Legge regionale 24 giugno 1992, n. 35 - Testo storico
Legge regionale n. 35 del 24 06 1992
Bollettino ufficiale 7 7 1992 n. 30
Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d’acqua pubblica.
1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe quindicennali concesse con le leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67, č ulteriormente prorogata di quindici anni.
1. Rimangono ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalitą, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67.
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.