Legge regionale 24 giugno 1992, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 24 06 1992

Bollettino ufficiale 7 7 1992 n. 30

Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d’acqua pubblica.

Art. 1

1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe quindicennali concesse con le leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67, č ulteriormente prorogata di quindici anni.

Art. 2

1. Rimangono ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalitą, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4 e 20 dicembre 1976, n. 67.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.