Legge regionale 17 giugno 1992, n. 27 - Testo storico
Legge regionale n. 27 del 17 06 1992
Bollettino ufficiale 23 6 1992 n. 27
Aumento del valore convenzionale di cui al comma quattro dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86
(Aumento del valore convenzionale)
1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1991/ 1992, il valore convenzionale di cui al comma quattro dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come rideterminato dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, è aumentato da lire centocinquemila a lire centoottomila.
(Norme finanziarie)
1. Alla maggiore spesa per l’anno 1992 derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità già iscritte al capitolo n. 64560 del bilancio della Regione per il medesimo anno.
2. A decorrere dall’anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come successivamente modificata, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".
(Dichiarazione d’urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.