Legge regionale 17 giugno 1992, n. 25 - Testo storico

Legge regionale n. 25 del 17 06 1992

Bollettino ufficiale 23 6 1992 n. 27

Disposizioni regionali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche

CAPO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

(Finalità )

1. Le disposizioni della presente legge sono volte all’eliminazione delle barriere architettoniche nella regione Valle d’Aosta, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione, attraverso:

a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni, degli spazi aperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia;

b) gli interventi finanziari per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e aperti al pubblico esistenti, di proprietà dell’Amministrazione regionale, degli enti locali territoriali o dell’Unità sanitaria locale ( USL);

c) gli interventi finanziari per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, di proprietà di privati;

d) gli interventi finanziari per l’acquisto di ausili e attrezzature.

2. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recinto in cui l’accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.

CAPO II

(Disposizioni edilizie)

Art. 2

(Coordinamento con le norme edilizie)

1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell’articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto - legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), per gli edifici pubblici e aperti al pubblico, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, emanate ai sensi del comma due dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi del comma due dell’articolo 3, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e strumenti urbanistici contrastanti con esse.

Art. 3

(Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

2. Al fine di garantire l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati esistenti ed in ogni spazio aperto al pubblico, la Giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche, anche diverse da quelle di cui al comma uno, e in ogni caso volte a perseguire le finalità della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma due si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici di proprietà dell’Amministrazione regionale, degli enti locali e dell’USL, di edifici di edilizia residenziale pubblica e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi uno e due non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

5. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, le possibili e conformi varianti, l’accesso ai benefici della presente legge è subordinato all’esecuzione di opere volte a conseguire livelli di accessibilità non inferiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

CAPO III

(Interventi finanziari per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e aperti al pubblico e per l’acquisto di ausili ed attrezzature)

Art. 4

(Interventi finanziari per l’abbattimento di barriere architettoniche)

1. La Giunta regionale elabora piani di intervento finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico esistenti, di proprietà dell’Amministrazione regionale, degli enti locali territoriali o dell’USL.

2. I piani di intervento elaborati, con criteri di priorità e funzionalità, sulla base delle domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno dagli enti locali territoriali, dall’USL e per i beni di proprietà dell’Amministrazione regionale, dall’Ufficio demanio e patrimonio dell’Assessorato regionale delle finanze, hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente.

3. I piani di intervento sono approvati con deliberazioni del Consiglio regionale.

4. La Regione, per gli interventi previsti nei piani di cui al comma uno da attuarsi sugli edifici di proprietà degli enti locali territoriali o dell’USL, interviene fino alla concorrenza dell’intera spesa, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori.

5. All’esecuzione degli interventi previsti nei piani di cui al comma uno, da attuarsi sugli edifici di proprietà dell’Amministrazione regionale, provvede l’Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 5

(Modalità di erogazione dei finanziamenti)

1. Alla liquidazione del finanziamento a favore degli enti locali territoriali o dell’USL si provvede con le seguenti modalità:

a) 50 percento su presentazione, da parte dell’ente locale territoriale o dell’USL, del contratto d’appalto, ovvero, nell’ipotesi di esecuzione in economia, di una dichiarazione, rilasciata dal Comune, attestante l’avvenuto inizio dei lavori;

b) 40 percento su presentazione, da parte dell’ente locale territoriale o dell’USL, di idonea documentazione comprovante che il valore dei lavori già eseguiti è pari almeno all’importo di cui alla lettera a);

c) 10 percento su presentazione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 6

(Interventi per l’acquisto di ausili e attrezzature)

1. L’Amministrazione regionale rimborsa il costo degli ausili e delle attrezzature, come definiti all’articolo 12, acquistati e installati da ciascun ente locale territoriale o dall’USL, sino all’importo massimo di lire 100 milioni per ogni struttura esistente.

2. Il rimborso di cui al comma uno è comprensivo dei costi derivanti dalla progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori.

3. Nel caso di acquisto e di installazione di ausili ed attrezzature per un importo superiore a lire 100 milioni per ciascuna struttura, la Regione interviene a favore degli enti locali territoriali o dell’USL fino alla totale copertura dei costi, ad esclusione di quelli derivanti dalla progettazione, che rimangono a totale carico dell’ente locale territoriale o dell’USL.

Art. 7

(Modalità di accesso agli interventi)

1. Le domande per ottenere gli interventi di cui all’articolo 6 devono essere presentate al Servizio opere edili dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, che provvede a curare l’istruttoria e ad effettuare le necessari verifiche tecniche.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i termini per la presentazione delle domande di cui al comma uno, nonché la documentazione da allegare alle stesse.

3. Alla liquidazione si provvede a seguito di presentazione di regolare documentazione comprovante l’acquisto.

CAPO IV

(Accesso ai contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previsti dagli art. 9 e 10 della legge 13/ 89, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62)

Art. 8

(Procedure per l’accesso al fondo statale)

1. Ferme restando le norme di cui alla legge 13/ 89, come modificata dalla legge 62/ 89, nonché le prescrizioni tecniche di cui al dm lavori pubblici 236/ 89, le domande per accedere al fondo statale di cui al comma uno dell’articolo 10 della legge 13/ 89 sono presentate ai Sindaci dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili sui quali devono essere effettuati gli interventi. L’Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo, all’inesistenza dell’opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune, calcolandolo in relazione all’importo complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al comma due dell’articolo 9 della legge 13/ 89; il Sindaco forma inoltre l’elenco delle domande, ordinato secondo i criteri di cui all’articolo 10 della legge 13/ 89, da pubblicarsi mediante affissione all’Albo comunale e da inviare al Servizio opere edili dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici con copia delle relative domande.

3. Il Servizio opere edili dell’Assessorato dei lavori pubblici, effettuato un controllo tecnico della documentazione pervenuta, trasmette le domande al Ministero dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Le quote del fondo statale attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici alla Regione sono ripartite tra i Comuni richiedenti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici.

5. L’erogazione dei contributi da parte dei Comuni avviene dopo l’esecuzione delle opere e su presentazione di idonea documentazione.

CAPO V

(Contributi integrativi regionali per i soggetti di cui al comma tre dell’articolo 9 della legge 13/ 89)

Art. 9

(Soggetti privati)

1. Hanno diritto ai contributi integrativi regionali di cui all’articolo 10 i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi comprese quelle relative alla deambulazione e alla mobilità e la cecità, ovvero coloro che li hanno a carico ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), nonché i condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

2. I soggetti privati indicati al comma uno devono, prioritariamente, presentare la domanda per ottenere i contributi del fondo statale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 10 della legge 13/ 89.

Art. 10

(Contributi integrativi regionali)

1. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di cui all’articolo 15, concede, a coloro che abbiano ottenuto i contributi statali, un ulteriore contributo pari all’80 percento della spesa effettivamente sostenuta, al netto del contributo concesso dallo Stato.

2. A coloro che, pur avendo fatto domanda, non ottengono i contributi statali per insufficienza di fondi, la Giunta regionale concede contributi nella misura complessiva dell’80 percento della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 11

(Presentazione delle domande)

1. Le domande concernenti la concessione dei contributi di cui all’articolo 10 devono pervenire al Servizio Opere edili dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte del Comune, della concessione o meno del contributo statale.

2. Le domande di cui al comma uno devono contenere:

a) l’indicazione del soggetto avente diritto al contributo;

b) la dichiarazione indicante il luogo di residenza del richiedente, nonché a quale titolo il medesimo gode dell’immobile;

c) la descrizione delle opere da realizzare con il rilievo dell’esistente ed il costo del relativo intervento.

3. Alle domande di cui al comma uno devono essere allegati:

a) certificato medico in carta libera attestante la menomazione;

b) certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente, rilasciato da una delle commissioni costituite presso gli enti pubblici preposti all’accertamento ai sensi della vigente legislazione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’ubicazione dell’abitazione, l’esistenza delle barriere architettoniche, le difficoltà di accesso e di mobilità interna, l’eventuale erogazione di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta o la mancata assegnazione di contributi statali, con l’indicazione dell’importo del contributo eventualmente assegnato.

CAPO VI

(Interventi a favore di privati per l’acquisto di ausili e attrezzature)

Art. 12

(Definizione)

1. Per ausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici, e dispositivi atti a favorire l’accesso e la mobilità interna agli stessi con opere architettoniche e attrezzature quali montascale, pedane mobili, elevatori, carrozzelle, predisposte per il superamento di brevi rampe di scale e attrezzature similari.

Art. 13

(Concessione di contributi regionali)

1. La Giunta regionale concede contributi pari all’80 percento della spesa sostenuta dai soggetti indicati al comma uno dell’articolo 9 per l’acquisto di ausili ed attrezzature.

2. La concessione dei contributi di cui al comma uno è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’interessato non ha presentato domanda per ottenere la concessione di contributi statali per le medesime finalità.

Art. 14

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all’art. 13 devono pervenire al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato della sanità ed assistenza sociale e contenere le indicazioni e la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma due e del comma tre dell’articolo 11.

CAPO VII

(Disposizioni finali)

Art. 15

(Comitato tecnico)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un comitato tecnico consultivo composto da:

a) un ingegnere dipendente dell’Amministrazione regionale designato dall’Assessore ai lavori pubblici, con funzioni di presidente;

b) due tecnici designati dall’Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale;

c) il responsabile dell’Ufficio di igiene pubblica e ambientale dell’alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’USL, o un suo delegato.

2. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall’Assessore.

3. Il comitato esprime pareri in merito alla concessione dei contributi integrativi regionali di cui all’articolo 10.

4. Ai componenti del comitato tecnico non è corrisposto nessun compenso.

Art. 16

(Ulteriori competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale o dell’Assessore ai lavori pubblici, determina le modalità per la liquidazione dei contributi di cui agli art. 10 e 13 e individua l’eventuale documentazione da presentare in aggiunta a quella prevista dagli art. 11 e 14.

Art. 17

(Elenco degli ausili e delle attrezzature)

1. Presso il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale è tenuto un elenco degli ausili e delle attrezzature per l’acquisto dei quali sono stati concessi contributi.

2. Gli ausili e le attrezzature acquistati con i contributi di cui all’articolo 13, eventualmente ceduti dai proprietari o dai loro eredi all’Amministrazione regionale per sopravvenuta inutilità, possono essere assegnati dall’Amministrazione stessa ad altri soggetti portatori di menomazioni che ne facciano richiesta.

Art. 18

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli art. 3, 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali).

2. Sono altresì abrogati i regolamenti regionali 1° dicembre 1986, n. 2 e 29 gennaio 1988, n. 2, recanti norme regolamentari per l’applicazione dell’articolo 5 della lr 85/ 81.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1992 e 1993, la spesa annua complessiva di lire 3.320 milioni, così suddivisa:

a) lire 2.800 milioni per l’applicazione del Capo III, a valere sull’istituendo capitolo 53400 del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso;

b) lire 520 milioni per l’applicazione dei Capi V e VI, a valere sul capitolo 61240 del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso, che presenta la disponibilità di lire 270 milioni.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede:

a) per l’anno 1992 mediante utilizzo per lire 3.050 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio della Regione per l’anno in corso (cod. E. 4);

b) per l’anno 1993 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992/ 1994.

Art. 20

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " Lire 3.050.000.000

b) in aumento:

programma regionale 2.2.3.04.

codificazione 2.1.2.1.0.3.8.7.6.

Cap. 53400 (di nuova istituzione) " Spese connesse all’abbattimento delle barriere architettoniche. Legge regionale 17 giugno 1992, n. 25 lire 2.800.000.000

Cap. 61240 " Contributi a favore di privati per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali. Legge regionale 17 giugno 1992, n. 25 Lire 250.000.000

Totale in aumento Lire 3.050.000.000

Art. 21

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.