Regolamento regionale 29 maggio 1992, n. 4 - Testo storico

Regolamento regionale 29 maggio 1992, n. 4

Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, recante: "Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani - Istituzione della Consulta giovanile".

(B.U. 9 giugno 1992, n. 25)

Art. 1

1. La Regione adotta progetti volti a favorire lo sviluppo socio-culturale dei giovani attraverso scambi di esperienze con paesi esteri, con particolare riguardo alle zone francofone, mediante finanziamento parziale delle iniziative.

Art. 2

1. I progetti di cui all’art. 1 devono pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro:

a) il 28 febbraio per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell’anno in corso;

b) il 30 settembre per le iniziative da attuarsi nel primo semestre dell’anno successivo.

Art. 3

1. I progetti sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la Consulta giovanile di cui all’art. 6 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3.

Art. 4

1. La Consulta giovanile esprime il proprio parere in conformitą:

a) ai programmi e ai progetti relativi alla politica giovanile in Valle d’Aosta di cui all’art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3;

b) sulla base dei criteri di cui all’art. 5.

2. Il parere č espresso entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei progetti.

Art. 5

1. I criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:

a) validitą socio-culturale;

b) finalitą istituzionale del soggetto proponente;

c) tipologia, fascia d’etą e numero dei partecipanti;

d) programma e aspetto organizzativo dell’iniziativa;

e) reciprocitą dell’iniziativa;

f) eventuali iniziative conseguenti e connesse;

g) ripartizione del costo.

Art. 6

1. Al fine di consentire una corretta valutazione dei progetti, i soggetti richiedenti devono presentare:

a) la richiesta di finanziamento;

b) una scheda di presentazione del soggetto proponente;

c) una relazione sugli eventuali programmi e/o progetti di cui l’iniziativa faccia parte;

d) qualsiasi ulteriore relazione e/o documento che attesti le caratteristiche di cui all’art. 5.

Il presente regolamento sarą pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.