Legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 7 aprile 1992, n. 15

Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré - St. - Didier.

(B.U. 14 aprile 1992, n. 16).

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un servizio ferroviario rispondente alle esigenze di mobilità interna della Valle d'Aosta e di collegamenti rapidi con l'esterno ed un sistema di trasporto integrato e intermodale per persone e per merci, la Regione è autorizzata a finanziare studi, progetti, iniziative, partecipazioni, interventi, infrastrutture e impianti nel settore ferroviario, in quello della integrazione con altri modi di trasporto, in quello della intermodalità e dell'interportualità, in quello dei valichi ferroviari alpini e intervallivi, in quello del trasporto rapido in particolare sulla linea ferroviaria Aosta - Pré - St. - Didier.

2. Le azioni indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 6bis costituiscono oggetti particolari del finanziamento di cui al comma 1 (1).

Art. 2.

(Azione finalizzata).

1. Oggetto particolare del finanziamento di spesa di cui all'articolo 1 è un'azione diretta:

a) alla promozione di iniziative per l'ammodernamento strutturale e funzionale della rete ferroviaria della Valle d'Aosta e per lo sviluppo del servizio ferroviario a favore della Valle d'Aosta;

b) alla definizione di convenzioni, contratti di programma, società miste con l'ente Ferrovie dello Stato per lo studio e la realizzazione di un servizio ferroviario regionale Pré - St. - Didier - Aosta - Torino, con implicazioni interregionali ad alta capacità, che soddisfi le esigenze di mobilità delle aree interne, che sia compatibile e connesso con il sistema ferroviario di media e di lunga distanza, e che attui un modello permanente di esercizio con frequenze razionalmente distribuite, corse veloci, integrazioni con linee degli autoservizi pubblici regionali e interregionali, connessione con il sistema Intercity, eliminazione o diversa utilizzazione dei passaggi a livello, sviluppo del trasporto merci ferroviario, con una migliore utilizzazione delle risorse disponibili, con riclassamento dell'intera linea e revisione delle modalità di utilizzo del Genio ferroviario, operante sulla linea per Aosta;

c) alla partecipazione regionale alle società miste per l'alta velocità dell'ente Ferrovie dello Stato in Italia.

Art. 3.

(Linea metropolitana Aosta - Pré - St. - Didier - Courmayeur).

1. Oggetto particolare del finanziamento di spesa di cui all'articolo è una azione tendente a promuovere la trasformazione della linea ferroviaria Aosta - Pré - St. - Didier in metropolitana ad automatismo integrale, con prosecuzione a Courmayeur.

Art. 4.

(Sistema integrato).

1. Oggetto particolare del finanziamento di spesa di cui all'articolo 1 è una azione che consenta di promuovere l'intermodalità del trasporto delle persone, con particolare riferimento alla integrazione con la rete degli autoservizi pubblici, e del trasporto delle merci, anche mediante la creazione di un centro attrezzato di collegamento e interscambio con il sistema ferroviario per il trasporto combinato.

Art. 5.

(Direttrice internazionale del Monte Bianco).

1. Oggetto particolare del finanziamento di spesa di cui all'articolo 1 è l'azione tesa ad adottare iniziative per trasferire nel trasporto ferroviario parte del traffico commerciale che avviene su gomma sulla direttrice internazionale del Monte Bianco, anche mediante la promozione di nuovi valichi ferroviari e in specie la progettazione di un possibile valico ferroviario che metta in collegamento la rete ferroviaria italiana ad alta velocità con quella francese, opera da considerarsi subordinata, anche se compatibile, rispetto al già progettato collegamento ferroviario Santhià - Aosta - Martigny.

Art. 6.

(Collegamento con la Savoia).

1. Oggetto particolare del finanziamento di spesa di cui all'articolo 1 è la promozione di un valico ferroviario intervallivo transfrontaliero di carattere turistico tra l'alta Valle d'Aosta e Bourg - Saint - Maurice in Savoia.

Art. 6bis

(Concorso nelle spese di acquisto di nuovo materiale rotabile) (2)

1. Oggetto particolare del finanziamento di spesa di cui all'articolo 1 è il concorso nelle spese necessarie all'acquisto di nuovo materiale rotabile che possa essere utilizzato sulla tratta ferroviaria tra Aosta e Torino e sulla tratta ferroviaria tra Aosta e Pré-Saint-Didier.

2. Il concorso nelle spese di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta ed è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente. (3)

Art. 7.

(Entità degli investimenti).

1. Ai fini di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, viene stanziata la somma di lire 1 miliardo ripartita secondo il piano finanziario seguente:

a) lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992;

b) lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1993;

c) lire 600 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1994.

1bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere utilizzate, previa definizione di specifico protocollo di intesa con RFI S.p.A., anche le somme già trasferite a RFI S.p.A. purché da questa non ancora rendicontate. (4)

Art. 8.

(Procedure e organi).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti e gli atti amministrativi e tecnici necessari alla progettazione e alla attuazione degli interventi di cui agli articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, a predisporre e definire convenzioni, accordi di collaborazione e società miste con l'ente Ferrovie dello Stato e altri enti pubblici, società e imprese, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, ad assegnare le forniture e i lavori relativi, scegliendo altresì, sulla base della normativa vigente, la formula di aggiudicazione meglio rispondente all'interesse dell'amministrazione e alle specifiche esigenze del trasporto pubblico ferroviario e intermodale.

2. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede agli adempimenti attuativi degli interventi di cui alla presente legge e alle iniziative connesse, dirigendone e controllandone il corretto svolgimento verso gli scopi previsti (5).

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 1 miliardo e ripartito secondo il piano finanziario di cui all'articolo 7, grava sull'istituendo capitolo 67970 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1992 mediante utilizzo della somma di lire 200 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 69000 a valere sull'apposito accantonamento (cod. B. 1.2.) previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992;

b) per gli anni 1993-1994, mediante utilizzo, per lire 800 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992-1994.

3. Per gli anni 1993 e 1994 l'iscrizione delle quote di spesa, eventualmente rimodulate in base alle effettive necessità, sarà disposta con legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ".

Art. 10.

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Parte spesa

a) in diminuzione

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " Lire 200.000.000

b) in aumento:

Programma regionale: 2.2.2.14.

Codificazione: 2.2.1.4.3.3.9.19.10.

Cap. 67970 (di nuova istituzione) " Spese per infrastrutture e impianti per lo sviluppo ferroviario, della intermodalità del trasporto e della linea ferroviaria Aosta Pré Saint - Didier.

Legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 ". Lire 200.000.000

Art. 11.

(Urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 29 ottobre 2004, n. 25.

(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 29 ottobre 2004, n. 25.

(3) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 24 della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

(4) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 29 ottobre 2004, n. 25.