Regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 3 - Testo storico

Regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 3

Modificazione del regolamento regionale 29 gennaio 1973, recante norme per l’applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.

(B.U. 31 marzo 1992, n. 14)

Art. 1

1. L’art. 25 del regolamento regionale 29 gennaio 1973, già sostituito dall’articolo unico del regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2, è così ulteriormente sostituito:

"Art. 25

Assegnazione di benzina

1. L’assegnazione di benzina, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa, in via prioritaria, per i veicoli immatricolati in Valle d’Aosta e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d’Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

2. L’assegnazione di cui al comma uno è limitata ad un solo veicolo per persona.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 24 può disporre l’assegnazione di benzina per i veicoli immatricolati in Valle d’Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di enti pubblici;

b) ad uso degli enti morali o religiosi operanti in Valle d’Aosta e delle cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l’affidamento di tali servizi da parte di un ente locale della Regione Valle d’Aosta, intestatari della proprietà dei veicoli;

c) a servizio di trasporto pubblico;

d) all’autotrasporto per conto terzi;

ed inoltre per:

e) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli).

4. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.

Art. 25 bis

Assegnazione di gasolio per autotrazione

1. L’assegnazione di gasolio per autotrazione, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa per i veicoli immatricolati in Valle d’Aosta e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d’Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

2. L’assegnazione di cui al comma uno è limitata ad un solo veicolo per persona.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 24 può disporre l’assegnazione dì gasolio per autotrazione per i veicoli immatricolati in Valle d’Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di enti pubblici;

b) ad uso degli enti morali o religiosi operanti in Valle d’Aosta e delle cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative di servizi sociali che abbiano ottenuto l’affidamento di tali servizi da parte di un ente locale della Regione Valle d’Aosta, intestatari della proprietà dei veicoli;

c) a servizio di trasporto pubblico;

d) all’autotrasporto per conto terzi;

ed inoltre per:

e) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

f) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli)

4. In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane, commerciali ed agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.

Art. 25 ter

Assegnazione di oli lubrificanti

1. L’assegnazione di oli lubrificanti è concessa, in relazione alle disponibilità del contingente:

a) agli assegnatari di benzina e di gasolio di cui agli articoli 25 e 25 bis, in quote proporzionali al carburante assegnato;

b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall’UMA, in quote proporzionali alle assegnazioni stesse;

c) alle imprese locali che utilizzano oli lubrificanti nei processi produttivi".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.